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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 50312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50312 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De SI VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore, avv. Stefano Vaiano del foro di Caserta che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50312 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, la quale aveva condannato VA De SI alla pena di otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 171-ter, comma 1, lett. c), n. 633 del 1941 (capo a) e 648, comma 2, cod. pen. (capo b), per aver detenuto per la vendita 41 dvd abusivamente duplicati, essendo privi del contrassegno SIAE. Fatti commessi il 14 marzo 2009. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con cui si deduce: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per l'assenza della prova della citazione dell'imputato per il giudizio di appello;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941 per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione al momento della pronuncia impugnata;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941, per non essersi la Corte di merito confrontata con i rilievi difensivi, con i quali si era evidenziata, quanto al capo a), l'inidoneità degli elementi individuati dal Tribunale ai fini della prova della destinazione alla vendita dei supporti detenuti dall'imputato, non essendo sufficiente la sola mancanza del contrassegno SIAE, e, quanto al capo b), la mancanza di prova dell'avvenuta ricezione del materiale contraffatto da parte dell'imputato; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941, in quanto la Corte di merito ha escluso l'applicazione della circostanza in esame, con riferimento al reato di cui al capo a), con una motivazione inadeguata, ossia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'oggettività giuridica tutelata;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di merito, nel disattendere il motivo di appello che chiedeva la disapplicazione della recidiva, ha fatto leva unicamente sui precedenti penali, senza un'adeguata valutazione del caso concreto;
2 - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53 e ss. I. n. 689 del 1981, per non aver la Corte evaso il motivo di appello incentrato sulla richiesta di conversione della pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto opinato - peraltro in maniera del tutto generica - dal ricorrente, dagli atti risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è notificato a mani dell'imputato in data 13 novembre 2022. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Rammentato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, quale la recidiva qualificata, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, P.G. in c. Cilente, Rv. 276016), nel caso in esame il delitto di cui all'art. 171-ter I. n. 633 del 1941, ai momento del fatto, era punito, nel massimo, con la reclusione fino a tre anni, con la conseguenza che il primo aumento di due terzi per la recidiva qualificata è pari a cinque anni, quindi inferiore a sei anni;
operando l'ulteriore aumento di due terzi sulla pena di sei anni, così stabilita ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, cui vanno aggiunti 119 giorni di sospensione (dal 3 ottobre 2021 al 30 gennaio 2013 per richiesta di termine a difesa), è decorso 1'11 luglio 2019, quindi prima della pronuncia impugnata. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, pari a due mesi di reclusione e 400 euro di multa. 3.2. Non è, invece, prescritto il delitto di ricettazione. Premesso che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (da ultimo, Sez. 3 7 n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), il termine massimo di prescrizione, pari a 18 anni, calcolato tenendo conto degli indicati aumenti per la prescrizione, cui si aggiungono 119 giorni di sospensione, maturerà 1 111 luglio 2037. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo e fattuale. Invero, i giudici di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, hanno ravvisato la sussistenza dei reati in esame desunta da una serie di elementi puntualmente indicati, quali: il fatto che i 41 dvd fossero confezionati artigianalmente in modo da simulare l'originale e fossero sprovvisti del contrassegno SIAE;
la circostanza che la merce fosse nascosta sotto la giacca;
l'assenza di documentazione attestante la lecita provenienza della merce. A fronte di tale motivazione, esente da aporie logiche, il ricorrente confeziona argomentazioni di carattere valutativo, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo è fondato. Invero, la Corte di merito ha rigettato la richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., facendo leva sull'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla oggettività giuridica tutelata dalla norma (p.
3-4 della motivazione). Si tratta di una motivazione manifestamente illogica, in quanto, per un verso, non sussiste alcuna incompatibilità, né logica né giuridica, sulla contemporanea applicazione di dette circostanze, e, per altro verso, il bene tutelato non rappresenta affatto un elemento ostativo al riconoscimento dell'attenuante in esame, che, per espresso dettato normativo, è, invece, applicabile ai delitti contro il patrimonio, tra cui rientra la ricettazione. In relazione a tale punto, la sentenza deve perciò essere annullata con rinvio dalla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha disatteso il motivo incentrato sulla richiesta di disapplicazione della recidiva effettivamente dando rilievo ai precedenti penali, e tuttavia sottolineato il carattere di omogeneità dei medesimi rispetto ai reati in esame, ciò che è stato ritenuto dimostrativo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, del fatto che una spiccata propensione a delinquere con specifico riferimento ai reati relativi alla violazione della legge sui diritto d'autore. 4 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Pur non avendo la Corte di merito affrontato il motivo con cui si chiedeva la conversione della pena detentiva ex art. 53 I. n. 689 del 1981, nondimeno il medesimo era manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente con l'appello, sussiste la causa di esclusione soggettiva prevista dall'art. 59, comma 1, lett. a), I. cit., nel testo vigente al momento della richiesta, in quanto l'imputato aveva già riportato ben tre condanne definitive per il delitto ex art. 171 - ter l n. 633 del 1941. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, 11 dicembre 2012 n. 27202, Tannoia e altro;
Sez. 6, 27 novembre 2012 n. 47983, D'Alessandro; Sez. 4, 17 aprile 2009 n. 24973, GN e altri).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a due mesi di reclusione e 400 euro di multa. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30/11/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore, avv. Stefano Vaiano del foro di Caserta che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50312 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, la quale aveva condannato VA De SI alla pena di otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 171-ter, comma 1, lett. c), n. 633 del 1941 (capo a) e 648, comma 2, cod. pen. (capo b), per aver detenuto per la vendita 41 dvd abusivamente duplicati, essendo privi del contrassegno SIAE. Fatti commessi il 14 marzo 2009. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con cui si deduce: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per l'assenza della prova della citazione dell'imputato per il giudizio di appello;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941 per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione al momento della pronuncia impugnata;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941, per non essersi la Corte di merito confrontata con i rilievi difensivi, con i quali si era evidenziata, quanto al capo a), l'inidoneità degli elementi individuati dal Tribunale ai fini della prova della destinazione alla vendita dei supporti detenuti dall'imputato, non essendo sufficiente la sola mancanza del contrassegno SIAE, e, quanto al capo b), la mancanza di prova dell'avvenuta ricezione del materiale contraffatto da parte dell'imputato; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 171-ter I. n. 633 del 1941, in quanto la Corte di merito ha escluso l'applicazione della circostanza in esame, con riferimento al reato di cui al capo a), con una motivazione inadeguata, ossia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'oggettività giuridica tutelata;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di merito, nel disattendere il motivo di appello che chiedeva la disapplicazione della recidiva, ha fatto leva unicamente sui precedenti penali, senza un'adeguata valutazione del caso concreto;
2 - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53 e ss. I. n. 689 del 1981, per non aver la Corte evaso il motivo di appello incentrato sulla richiesta di conversione della pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto opinato - peraltro in maniera del tutto generica - dal ricorrente, dagli atti risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è notificato a mani dell'imputato in data 13 novembre 2022. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Rammentato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, quale la recidiva qualificata, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, P.G. in c. Cilente, Rv. 276016), nel caso in esame il delitto di cui all'art. 171-ter I. n. 633 del 1941, ai momento del fatto, era punito, nel massimo, con la reclusione fino a tre anni, con la conseguenza che il primo aumento di due terzi per la recidiva qualificata è pari a cinque anni, quindi inferiore a sei anni;
operando l'ulteriore aumento di due terzi sulla pena di sei anni, così stabilita ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, cui vanno aggiunti 119 giorni di sospensione (dal 3 ottobre 2021 al 30 gennaio 2013 per richiesta di termine a difesa), è decorso 1'11 luglio 2019, quindi prima della pronuncia impugnata. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena, pari a due mesi di reclusione e 400 euro di multa. 3.2. Non è, invece, prescritto il delitto di ricettazione. Premesso che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (da ultimo, Sez. 3 7 n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), il termine massimo di prescrizione, pari a 18 anni, calcolato tenendo conto degli indicati aumenti per la prescrizione, cui si aggiungono 119 giorni di sospensione, maturerà 1 111 luglio 2037. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo e fattuale. Invero, i giudici di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, hanno ravvisato la sussistenza dei reati in esame desunta da una serie di elementi puntualmente indicati, quali: il fatto che i 41 dvd fossero confezionati artigianalmente in modo da simulare l'originale e fossero sprovvisti del contrassegno SIAE;
la circostanza che la merce fosse nascosta sotto la giacca;
l'assenza di documentazione attestante la lecita provenienza della merce. A fronte di tale motivazione, esente da aporie logiche, il ricorrente confeziona argomentazioni di carattere valutativo, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo è fondato. Invero, la Corte di merito ha rigettato la richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., facendo leva sull'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla oggettività giuridica tutelata dalla norma (p.
3-4 della motivazione). Si tratta di una motivazione manifestamente illogica, in quanto, per un verso, non sussiste alcuna incompatibilità, né logica né giuridica, sulla contemporanea applicazione di dette circostanze, e, per altro verso, il bene tutelato non rappresenta affatto un elemento ostativo al riconoscimento dell'attenuante in esame, che, per espresso dettato normativo, è, invece, applicabile ai delitti contro il patrimonio, tra cui rientra la ricettazione. In relazione a tale punto, la sentenza deve perciò essere annullata con rinvio dalla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha disatteso il motivo incentrato sulla richiesta di disapplicazione della recidiva effettivamente dando rilievo ai precedenti penali, e tuttavia sottolineato il carattere di omogeneità dei medesimi rispetto ai reati in esame, ciò che è stato ritenuto dimostrativo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, del fatto che una spiccata propensione a delinquere con specifico riferimento ai reati relativi alla violazione della legge sui diritto d'autore. 4 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Pur non avendo la Corte di merito affrontato il motivo con cui si chiedeva la conversione della pena detentiva ex art. 53 I. n. 689 del 1981, nondimeno il medesimo era manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente con l'appello, sussiste la causa di esclusione soggettiva prevista dall'art. 59, comma 1, lett. a), I. cit., nel testo vigente al momento della richiesta, in quanto l'imputato aveva già riportato ben tre condanne definitive per il delitto ex art. 171 - ter l n. 633 del 1941. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, 11 dicembre 2012 n. 27202, Tannoia e altro;
Sez. 6, 27 novembre 2012 n. 47983, D'Alessandro; Sez. 4, 17 aprile 2009 n. 24973, GN e altri).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a due mesi di reclusione e 400 euro di multa. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30/11/2023.