CASS
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/02/2024, n. 8904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8904 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8904 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di IO CI;
rilevato che in data 15/12/2023, è intervenuta remissione di querela ritualmente accettata da CI IO;
considerato che costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8904 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di IO CI;
rilevato che in data 15/12/2023, è intervenuta remissione di querela ritualmente accettata da CI IO;
considerato che costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio2024.