Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 3
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 716 cod. proc. pen. richiede, per l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, le condizioni: a) che sussista una situazione di urgenza che si riferisce soprattutto al pericolo di fuga; b) che sia stata fatta una domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente (in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione), alla quale deve ritenersi equiparata la segnalazione effettuata nel SIS (Sistema Informazione Schengen), ai sensi dell'art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, conformemente all'art. 95 della stessa Convenzione; c) che il presidente della corte d'appello abbia controllato la legittimità dell'arresto, convalidandolo.
Anche in tema di estradizione per l'estero vale il principio - desumibile dall'art. 302 cod. proc. pen. - secondo cui può procedersi alla reiterazione dei provvedimenti cautelari coercitivi allorché il primo provvedimento risulti "perento" per motivi formali. Ne consegue che è legittimamente eseguito un nuovo arresto provvisorio se il primo sia divenuto inefficace per il mancato tempestivo inoltro da parte dello Stato richiedente della domanda di estradizione.
Il controllo che il presidente della corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che - una volta convalidato l'arresto - è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24/5/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Di Noto Consigliere N. 2416
3. " Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo Consigliere N. 21269/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO AR nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 26/3/1999
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Matera che ha concluso per annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
SO AR - indagato quale capitano della Guardia di Finanza per corruzione e truffa in danno dello Stato in concorso con altri pubblici ufficiali e col commerciante SI NN - è ricorrente avverso il provvedimento 26/3/1999,col quale su appello del P.M. il Tribunale del riesame di Catanzaro gli ha applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio (ciò in riforma di ordinanza del GIP di Lamezia Terme che aveva negato ogni misura, non ravvisando esigenze cautelari).
Riguardo agli indizi di colpevolezza, quel Collegio ha dato atto delle dichiarazioni rese dall'SI circa la consegna di due condizionatori d'aria (tipo "pinguino", del valore di almeno due milioni), chiesto insistentemente da SO in cambio del visto su due fatture attestanti forniture all'Ente in realtà non avvenute:
dichiarazioni riscontrate da UA AN, dipendente di SI, che materialmente recapitò un apparecchio al secondo piano dell'edificio-comando della G.d.F. di Catanzaro, piano adibito non a uffici ma ad appartamenti. Sulle esigenze cautelari si è motivato con riguardo alla pregiudicatezza operativa e al ruolo rivestito dall'indagato nell'ambito dell'Ente e alla possibilità di reiterazione della condotta delittuosa, visto che SI non è il solo commerciante ad avere instaurato illeciti rapporti con gli uffici del comando di Legione.
A sostegno del ricorso per cassazione si deduce la inattendibilità della propalazione dell'SI, particolarmente rispetto alla persona di SO mai esplicitamente nominata;
si rileva che l'assunto della consegna del condizionatore (o di uno dei condizionatori) al pubblico ufficiale è smentita dal UA il quale ha parlato di consegna al piano mensa della caserma, consegna accompagnata, tra l'altro, da fattura intestata all'ente; si precisa non avere mai lo SO rivestito la qualifica di "relatore" (art. 22 Regolam. Contabilità) sicché mai avrebbe potuto fare ordinativi di spesa o disporre pagamenti. Nel contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, si rileva infine la nullità del provvedimento siccome non preceduto da interrogatorio dell'indagato ex art. 289, secondo comma CPP. Devesi anzitutto rilevare la infondatezza dell'ultima censura. La specifica norma ha, com'è intuitivo, carattere di garanzia in quanto mira ad assicurare mediante lo strumento dell'interrogatorio, l'autotutela del soggetto indagato (che si trova in una certa posizione funzionale all'interno di una struttura pubblica) rispetto alla particolare misura interdittiva (cfr. Cass. 30/4/1998, Carnicelli - RV 211693). Trattasi evidentemente di norma di carattere eccezionale che non tollera interpretazioni più late di quella resa palese dal testo letterale: il quale riguarda il solo caso di richiesta del pubblico ministero specificamente diretta alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio;
situazione che sostanzialmente si risolve nella, anch'essa singolare, "discovery" anticipata rispetto alla esecuzione della misura. Quando, viceversa, la richiesta riguardi, com'è appunto avvenuto per SO, una misura coercitiva e il giudice (gip o, dopo il diniego da parte di questi, tribunale del riesame) ritenga di applicare quella certa cautela interdittiva, di sicuro si è fuori ,della ipotesi normativa tassativamente prevista: oltre tutto, se altrimenti fosse, il giudice dovrebbe disvelare fuori tempo la richiesta del p.m. e, con l'invito a comparire rivolto all'indagato, anticipare il proprio parere sull'oggetto del procedimento.
Contro questa opzione si potrebbe, certo, prospettare l'ipotesi di un p.m. che strumentalmente richieda la misura coercitiva, avendo per reale obiettivo la particolare cautela interdittiva non preceduta da interrogatorio: ma sarebbe un caso tanto grave di scorrettezza istituzionale (per giunta proporzionata al fine) da non meritare neppure considerazione ai fini di una possibile lettura diversa della norma.
Le censure mosse sul punto degli indizi di colpevolezza sono n fatto e comunque tendenti a offrire una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto a quella operata, con la congruità del caso, dal giudice del merito e innanzi riassunta;
lo stesso rilievo riguardante la esistenza di fattura commerciale intestata all'Ente è dal Tribunale smentito con riferimento all'epoca dei fatti contestati, di molto posteriore alla predetta fornitura "ufficiale". Fondata è, invece, la doglianza relativa alla esigenza cautelare, quanto meno sotto il profilo del difetto della motivazione che il Tribunale ha inteso riferire alla ipotesi di cui alla lett. C) dell'art.274 CPP. È stata svolta in proposito un'argomentazione sostanzialmente "apparente", essendosi desunta a pericolosità del soggetto (ai fini della probabile reiterazione della condotta) dalla posizione di lui all'interno dell'ente e dal tipo di reati contestati, senza tenere conto, oltre tutto, del limitatissimo numero degli episodi contestati;
privo anch'esso della necessaria concretezza appare collegamento tra l'indagato ed altri intrecci di corruzione risalenti ad altri imprenditori, sia pure nell'ambito degli tessi uffici pubblici.
Su queste circostanze di fatto si motiverà adeguatamente e in piena libertà in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art.274 lett. c) CPP e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000