Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 2416
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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In tema di estradizione per l'estero, l'art. 716 cod. proc. pen. richiede, per l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, le condizioni: a) che sussista una situazione di urgenza che si riferisce soprattutto al pericolo di fuga; b) che sia stata fatta una domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente (in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione), alla quale deve ritenersi equiparata la segnalazione effettuata nel SIS (Sistema Informazione Schengen), ai sensi dell'art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, conformemente all'art. 95 della stessa Convenzione; c) che il presidente della corte d'appello abbia controllato la legittimità dell'arresto, convalidandolo.

Anche in tema di estradizione per l'estero vale il principio - desumibile dall'art. 302 cod. proc. pen. - secondo cui può procedersi alla reiterazione dei provvedimenti cautelari coercitivi allorché il primo provvedimento risulti "perento" per motivi formali. Ne consegue che è legittimamente eseguito un nuovo arresto provvisorio se il primo sia divenuto inefficace per il mancato tempestivo inoltro da parte dello Stato richiedente della domanda di estradizione.

Il controllo che il presidente della corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 cod. proc. pen., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che - una volta convalidato l'arresto - è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 2416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2416
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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