Art. 8.
Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sara' provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sara' provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.