Art. 62. Commissioni di disciplina
Presso la Corte suprema di cassazione e' costituita la Commissione di disciplina composta dal primo presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della Corte.
In caso di assenza, o di impedimento, il primo presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva nominato con decreto del primo presidente. Detto funzionario dura in carica due anni e non puo' essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.
Presso ogni Corte di appello e' costituita una Commissione di disciplina composta dal presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della Corte.
In caso di assenza o impedimento, il presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Alle Commissioni distrettuali di disciplina si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
La competenza della Commissione di disciplina si determina in base all'ufficio nel quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.
Per la ricusazione dei componenti delle Commissioni di disciplina e l'astensione si applicano le disposizioni del precedente art. 59.
Presso la Corte suprema di cassazione e' costituita la Commissione di disciplina composta dal primo presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della Corte.
In caso di assenza, o di impedimento, il primo presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva nominato con decreto del primo presidente. Detto funzionario dura in carica due anni e non puo' essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.
Presso ogni Corte di appello e' costituita una Commissione di disciplina composta dal presidente, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della Corte.
In caso di assenza o impedimento, il presidente e il cancelliere capo sono sostituiti da chi ne fa le veci.
Alle Commissioni distrettuali di disciplina si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
La competenza della Commissione di disciplina si determina in base all'ufficio nel quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.
Per la ricusazione dei componenti delle Commissioni di disciplina e l'astensione si applicano le disposizioni del precedente art. 59.