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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11156 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 17606/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tullio Saravo e Parte_1
Olga Damanti, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Tronchet e Claudia Coderoni, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in forma telematica il 14/5/2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo impugnativa avverso la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal servizio, irrogatagli con il provvedimento del 28/2/2025, per la presenza di anomalie nell'osservanza dell'orario di lavoro settimanale relativamente al periodo gennaio – giugno 2024. A sostegno della impugnazione, il ricorrente, premesso di essere dipendente della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di essere inquadrato nel livello A del CCNL Aziende Grafiche ed Affini, svolgendo la mansione di “Java Developer”, ha lamentato la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, l'assenza di un orario minimo settimanale da osservare e l'erroneo calcolo di tale orario da parte del datore di lavoro, il quale non avrebbe tenuto conto dei giorni in cui la prestazione lavorativa era stata svolta in modalità agile o mista. Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale della sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro all'odierno ricorrente in data 28.02.2025; 2) per l'effetto Voglia annullarla, con condanna dell'
[...]
(...) al pagamento in favore del lavoratore del Controparte_1 trattamento economico non percepito”, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
ribadendo la legittimità delle motivazioni sottese al Controparte_1 provvedimento disciplinare e deducendo che lo stesso era stato comunque annullato in data 27/5/2025, con riaccredito delle somme trattenute, sicché ha domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 24/6/2025 parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la pronuncia sulla illegittimità della sanzione, avanzata al capo 1) delle conclusioni del ricorso. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione del 3/11/2025 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Il ricorrente è un dipendente della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel livello A del CCNL Aziende Grafiche ed Affini, il quale svolge le mansioni di “Java Developer”. In data 28/2/2025, analogamente a numerosi altri colleghi, è stato destinatario di una sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio con provvedimento prot. n. 0018589 (doc. 23 del ricorso), in cui si richiamava integralmente la contestazione di cui al prot. 0081951 del 16/12/2024, secondo cui: “Nell'ambito delle iniziative recentemente adottate dall'istituto in materia di ottimizzazione del patrimonio, delle risorse energetiche e dei correlati spazi lavorativi presso il plesso gli Uffici ove Lei è adibito in ragione delle mansioni assegnate, è emersa una significativa anomalia in tema di presenza e orario di
2 lavoro relativamente al periodo osservato compreso tra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024. In ragione di ciò, sono stati compiuti gli opportuni approfondimenti da parte della Direzione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione, all'esito dei quali è emerso che Lei - quantomeno per il periodo succitato - non ha garantito l'orario settimanale contrattualmente stabilito per un numero di ore pari a 38,75 settimanali e che, considerando esclusivamente le giornate in cui Lei è risultato presente presso la Sua Sede di lavoro, è emerso che Lei ha svolto la sua attività lavorativa solo per il 26% ca. dell'orario di lavoro settimanale previsto. In ogni caso, l'orario settimanale al di sotto di quello previsto, per le giornate di effettiva presenza presso la Sede, risulta tale anche operando una media sull'intero periodo di osservazione semestrale (gennaio 2024 — giugno 2024)” (doc. 22 del ricorso). Tuttavia, parte resistente ha annullato la suddetta sanzione disciplinare con provvedimento del 27/5/2025, a mente del quale: “Con riferimento alla posizione in oggetto, riteniamo opportuno rilevare che, all'esito di un'attenta osservazione della situazione e dei comportamenti concretamente assunti da parte dei lavoratori coinvolti negli analoghi procedimenti disciplinari, si è delineato un clima più favorevolmente orientato al cambiamento e alla collaborazione rispetto alle circostanze riportate nei suddetti procedimenti. Pertanto, l'Azienda – nel riscontrare positivamente il segnale ricevuto – intende riconsiderare la determinazione precedentemente assunta. In ragione di ciò, con la presente Le comunichiamo la definitiva archiviazione dell'intero procedimento disciplinare, con conseguente annullamento e revoca della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni 3 (tre) a Lei comminata ed eseguita con provvedimento prot. n. 36023 del 16 aprile 2025 e caducazione di tutti gli effetti dalla stessa prodotti (da Lei contestata e impugnata mediante ricorso n. RG 17606 pendente avanti al Tribunale Ordinario di Roma – sez. Lavoro). Le evidenziamo, infine, che tale determinazione aziendale è stata adottata nei confronti di tutti coloro interessati da tale fattispecie disciplinare, a prescindere dalle eventuali azioni intraprese dai singoli” (doc. 6 della memoria di costituzione). Pertanto, alla luce di tale annullamento, parte resistente ha domandato di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a cui si è opposto il ricorrente chiedendo, al contrario, una pronuncia di mero accertamento sull'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
2.1 Orbene, al momento della decisione devono sussistere le condizioni dell'azione, tra cui si annovera l'interesse ad agire, consacrato nell'art. 100 c.p.c.. Questo si sostanzia nel bisogno della tutela giurisdizionale a seguito della lamentata lesione concreta e attuale di un diritto sostanziale. Inoltre, è necessario che il provvedimento giurisdizionale richiesto sia idoneo a tutelare l'interesse sostanziale, il quale si invera nel solo vantaggio che
3 il ricorrente ha voluto ottenere con la domanda spiegata e non anche negli altri vantaggi possibili e futuri desumibili dal provvedimento giurisdizionale agognato. Pertanto, l'interesse ad agire si configura nel nostro ordinamento come un interesse concreto e attuale, ossia come un'aspirazione ad un risultato utile e concreto, giuridicamente apprezzabile, che il ricorrente può conseguire con il necessario intervento giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Di talché, non si può agire in giudizio nella previsione di possibili e ipotetici effetti futuri pregiudizievoli (si veda da ultimo Cass., sez. II, 9 maggio 2024, n. 12733). Purtuttavia, tale interesse non deve sussistere necessariamente al momento del deposito del ricorso, ma può anche sopravvenire nel corso del giudizio, purché sia presente al momento della decisione (si veda sul punto Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10671). 2.2 D'altro canto, l'interesse ad agire, seppur presente al momento della proposizione della domanda giurisdizionale, può venir meno nel corso del giudizio, per la sopravvenienza di fatti che travolgono le ragioni di contrasto tra le parti. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute” (Cass., sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251). Peraltro, si è precisato che “la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione 4 dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (Cass. Sez. 6, 16/03/2015, n. 5188). Di talché “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti” (Cass. Sez. L., 30/01/2014, n. 2063). 2.3 La cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 34, comma 5, c.p.a., a norma del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr. Cass., 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass., 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
5 Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass., 25 luglio 2002, n. 10977). 2.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria impugnando la sanzione disciplinare di cui è stato destinatario, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio con conseguente condanna della convenuta alla rimozione dei suoi effetti. Nelle more del giudizio, il datore di lavoro ha annullato in autonomia la sanzione disciplinare comminata e ha ripristinato la situazione giuridica precedente alla sua adozione, provvedendo altresì alla erogazione della retribuzione trattenuta. Di conseguenza, l'interesse di parte attorea prospettato nel ricorso risulta pienamente soddisfatto. Non coglie nel segno, pertanto, l'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui la domanda di mero accertamento della disciplina dell'orario di lavoro del lavoratore sarebbe ancora sostenuta dall'interesse ad agire. A ben vedere, infatti, le domande attoree sono l'una costitutiva, per ottenere l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento disciplinare, e l'altra di condanna, per conseguire il pagamento della retribuzione non corrisposta in conseguenza della sanzione. Entrambe queste azioni presuppongono necessariamente un giudizio di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, che ne rappresenta elemento indefettibile, ma l'interesse a ricorrere assume natura differente con riferimento alla natura delle singole azioni.
6 In particolare, nelle due azioni richiamate, l'interesse ad agire si sostanzia in un quid pluris consistente, nel primo caso, nell'ottenere la modificazione della realtà giuridica e, nel secondo caso, nel conseguire il pagamento di quanto trattenuto o, eventualmente, un titolo per l'esecuzione forzata. Di conseguenza, l'interesse del ricorrente, relativamente alle domande spiegate, deve ritenersi pienamente soddisfatto dal sopravvenuto annullamento del provvedimento disciplinare e di restitutio in integrum, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere compensate sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.. In particolare, seppure la parte convenuta abbia annullato il provvedimento sanzionatorio nel corso del giudizio, la stessa, in ottica conciliativa, alla prima udienza ha offerto alla parte ricorrente un contributo alle spese di lite finanche superiore ai valori medi dello scaglione di valore della causa dichiarato in ricorso. Tale proposta è stata rifiutata dal ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di accertamento, nei confronti della quale è risultato soccombente, per carenza di interesse concreto e attuale ad agire (cfr. Cass., Sez. Lav., 26 agosto 2025, n. 23914; Cass., Sez. II, 11 luglio 2025, n. 19109).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Roma, 4 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
7
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 17606/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tullio Saravo e Parte_1
Olga Damanti, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Tronchet e Claudia Coderoni, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in forma telematica il 14/5/2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo impugnativa avverso la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal servizio, irrogatagli con il provvedimento del 28/2/2025, per la presenza di anomalie nell'osservanza dell'orario di lavoro settimanale relativamente al periodo gennaio – giugno 2024. A sostegno della impugnazione, il ricorrente, premesso di essere dipendente della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di essere inquadrato nel livello A del CCNL Aziende Grafiche ed Affini, svolgendo la mansione di “Java Developer”, ha lamentato la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, l'assenza di un orario minimo settimanale da osservare e l'erroneo calcolo di tale orario da parte del datore di lavoro, il quale non avrebbe tenuto conto dei giorni in cui la prestazione lavorativa era stata svolta in modalità agile o mista. Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale della sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro all'odierno ricorrente in data 28.02.2025; 2) per l'effetto Voglia annullarla, con condanna dell'
[...]
(...) al pagamento in favore del lavoratore del Controparte_1 trattamento economico non percepito”, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
ribadendo la legittimità delle motivazioni sottese al Controparte_1 provvedimento disciplinare e deducendo che lo stesso era stato comunque annullato in data 27/5/2025, con riaccredito delle somme trattenute, sicché ha domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 24/6/2025 parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la pronuncia sulla illegittimità della sanzione, avanzata al capo 1) delle conclusioni del ricorso. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione del 3/11/2025 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Il ricorrente è un dipendente della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel livello A del CCNL Aziende Grafiche ed Affini, il quale svolge le mansioni di “Java Developer”. In data 28/2/2025, analogamente a numerosi altri colleghi, è stato destinatario di una sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio con provvedimento prot. n. 0018589 (doc. 23 del ricorso), in cui si richiamava integralmente la contestazione di cui al prot. 0081951 del 16/12/2024, secondo cui: “Nell'ambito delle iniziative recentemente adottate dall'istituto in materia di ottimizzazione del patrimonio, delle risorse energetiche e dei correlati spazi lavorativi presso il plesso gli Uffici ove Lei è adibito in ragione delle mansioni assegnate, è emersa una significativa anomalia in tema di presenza e orario di
2 lavoro relativamente al periodo osservato compreso tra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024. In ragione di ciò, sono stati compiuti gli opportuni approfondimenti da parte della Direzione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione, all'esito dei quali è emerso che Lei - quantomeno per il periodo succitato - non ha garantito l'orario settimanale contrattualmente stabilito per un numero di ore pari a 38,75 settimanali e che, considerando esclusivamente le giornate in cui Lei è risultato presente presso la Sua Sede di lavoro, è emerso che Lei ha svolto la sua attività lavorativa solo per il 26% ca. dell'orario di lavoro settimanale previsto. In ogni caso, l'orario settimanale al di sotto di quello previsto, per le giornate di effettiva presenza presso la Sede, risulta tale anche operando una media sull'intero periodo di osservazione semestrale (gennaio 2024 — giugno 2024)” (doc. 22 del ricorso). Tuttavia, parte resistente ha annullato la suddetta sanzione disciplinare con provvedimento del 27/5/2025, a mente del quale: “Con riferimento alla posizione in oggetto, riteniamo opportuno rilevare che, all'esito di un'attenta osservazione della situazione e dei comportamenti concretamente assunti da parte dei lavoratori coinvolti negli analoghi procedimenti disciplinari, si è delineato un clima più favorevolmente orientato al cambiamento e alla collaborazione rispetto alle circostanze riportate nei suddetti procedimenti. Pertanto, l'Azienda – nel riscontrare positivamente il segnale ricevuto – intende riconsiderare la determinazione precedentemente assunta. In ragione di ciò, con la presente Le comunichiamo la definitiva archiviazione dell'intero procedimento disciplinare, con conseguente annullamento e revoca della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni 3 (tre) a Lei comminata ed eseguita con provvedimento prot. n. 36023 del 16 aprile 2025 e caducazione di tutti gli effetti dalla stessa prodotti (da Lei contestata e impugnata mediante ricorso n. RG 17606 pendente avanti al Tribunale Ordinario di Roma – sez. Lavoro). Le evidenziamo, infine, che tale determinazione aziendale è stata adottata nei confronti di tutti coloro interessati da tale fattispecie disciplinare, a prescindere dalle eventuali azioni intraprese dai singoli” (doc. 6 della memoria di costituzione). Pertanto, alla luce di tale annullamento, parte resistente ha domandato di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a cui si è opposto il ricorrente chiedendo, al contrario, una pronuncia di mero accertamento sull'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
2.1 Orbene, al momento della decisione devono sussistere le condizioni dell'azione, tra cui si annovera l'interesse ad agire, consacrato nell'art. 100 c.p.c.. Questo si sostanzia nel bisogno della tutela giurisdizionale a seguito della lamentata lesione concreta e attuale di un diritto sostanziale. Inoltre, è necessario che il provvedimento giurisdizionale richiesto sia idoneo a tutelare l'interesse sostanziale, il quale si invera nel solo vantaggio che
3 il ricorrente ha voluto ottenere con la domanda spiegata e non anche negli altri vantaggi possibili e futuri desumibili dal provvedimento giurisdizionale agognato. Pertanto, l'interesse ad agire si configura nel nostro ordinamento come un interesse concreto e attuale, ossia come un'aspirazione ad un risultato utile e concreto, giuridicamente apprezzabile, che il ricorrente può conseguire con il necessario intervento giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Di talché, non si può agire in giudizio nella previsione di possibili e ipotetici effetti futuri pregiudizievoli (si veda da ultimo Cass., sez. II, 9 maggio 2024, n. 12733). Purtuttavia, tale interesse non deve sussistere necessariamente al momento del deposito del ricorso, ma può anche sopravvenire nel corso del giudizio, purché sia presente al momento della decisione (si veda sul punto Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10671). 2.2 D'altro canto, l'interesse ad agire, seppur presente al momento della proposizione della domanda giurisdizionale, può venir meno nel corso del giudizio, per la sopravvenienza di fatti che travolgono le ragioni di contrasto tra le parti. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute” (Cass., sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251). Peraltro, si è precisato che “la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione 4 dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (Cass. Sez. 6, 16/03/2015, n. 5188). Di talché “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti” (Cass. Sez. L., 30/01/2014, n. 2063). 2.3 La cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 34, comma 5, c.p.a., a norma del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr. Cass., 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass., 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
5 Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass., 25 luglio 2002, n. 10977). 2.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria impugnando la sanzione disciplinare di cui è stato destinatario, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio con conseguente condanna della convenuta alla rimozione dei suoi effetti. Nelle more del giudizio, il datore di lavoro ha annullato in autonomia la sanzione disciplinare comminata e ha ripristinato la situazione giuridica precedente alla sua adozione, provvedendo altresì alla erogazione della retribuzione trattenuta. Di conseguenza, l'interesse di parte attorea prospettato nel ricorso risulta pienamente soddisfatto. Non coglie nel segno, pertanto, l'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui la domanda di mero accertamento della disciplina dell'orario di lavoro del lavoratore sarebbe ancora sostenuta dall'interesse ad agire. A ben vedere, infatti, le domande attoree sono l'una costitutiva, per ottenere l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento disciplinare, e l'altra di condanna, per conseguire il pagamento della retribuzione non corrisposta in conseguenza della sanzione. Entrambe queste azioni presuppongono necessariamente un giudizio di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, che ne rappresenta elemento indefettibile, ma l'interesse a ricorrere assume natura differente con riferimento alla natura delle singole azioni.
6 In particolare, nelle due azioni richiamate, l'interesse ad agire si sostanzia in un quid pluris consistente, nel primo caso, nell'ottenere la modificazione della realtà giuridica e, nel secondo caso, nel conseguire il pagamento di quanto trattenuto o, eventualmente, un titolo per l'esecuzione forzata. Di conseguenza, l'interesse del ricorrente, relativamente alle domande spiegate, deve ritenersi pienamente soddisfatto dal sopravvenuto annullamento del provvedimento disciplinare e di restitutio in integrum, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere compensate sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.. In particolare, seppure la parte convenuta abbia annullato il provvedimento sanzionatorio nel corso del giudizio, la stessa, in ottica conciliativa, alla prima udienza ha offerto alla parte ricorrente un contributo alle spese di lite finanche superiore ai valori medi dello scaglione di valore della causa dichiarato in ricorso. Tale proposta è stata rifiutata dal ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di accertamento, nei confronti della quale è risultato soccombente, per carenza di interesse concreto e attuale ad agire (cfr. Cass., Sez. Lav., 26 agosto 2025, n. 23914; Cass., Sez. II, 11 luglio 2025, n. 19109).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti. Roma, 4 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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