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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2024, n. 43708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43708 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - LO MA GIOVANBATTISTA TONA R.G.N. 26406/2024 LE OR SENTENZA sul ricorso proposto da: ES OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 luglio 2024, la Corte di Assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata da CO SP, di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle tre sentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato. La Corte di Assise di appello riteneva che il medesimo disegno criminoso non potesse ravvisarsi tra i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere e spaccio di stupefacenti, già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., e i tentativi di estorsione e i reati di detenzione e porto di armi, poiché questi ultimi reati si erano svolti nel suo percorso criminale all’interno dell’associazione in ragioni di deliberazioni maturate via via che si verificavano specifiche esigenze illecite. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di CO SP con unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta con mere clausole di stile e non aveva tenuto conto del fatto che nei confronti degli altri imputati la continuazione tra i fatti estorsivi e l’associazione era stata riconosciuta;
al riguardo la difesa ha prodotto l’ordinanza in data 06/07/2020 relativa al coimputato CE SC. La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, deve inoltre considerarsi errata perché le condotte estorsive costituiscono reati tipici della criminalità organizzata e vengono preordinati sin dall’ingresso nel sodalizio, salvo poi ad individuare di volta in volta il destinatario delle richieste tra quelli appartenenti alle categorie già stabilite. Secondo il ricorrente doveva considerarsi quindi evidente che tutti i reati commessi per Penale Sent. Sez. 1 Num. 43708 Anno 2024 Presidente: OC GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 23/10/2024 l’associazione rientravano nell’originaria preordinazione. 3. Il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. Nel provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione ha dato corretta applicazione al principio in base al quale «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», così come ha stabilito Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01, che ha aggiunto che «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.». In questa inammissibile direzione muove il motivo di ricorso argomentato dalla difesa, che invece ritiene sia da valorizzare il fatto che i reati tipici dell’associazione vengono contemplati tra le finalità della condotta associativa e vengoao successivamente focalizzati nei contorni operativi via via che si concretizzano esigenze e strategie del sodalizio. La difesa in sostanza descrive la differenze tra la generica programmazione tipica della condotta associativa e la concreta deliberazione criminosa relativa a ciascun singolo reato, senza tuttavia tenere conto del fatto che ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. non rileva la prima, nel caso di specie ravvisabile, ma è determinante la seconda, che invece il giudice dell’esecuzione ha motivatamente escluso in forza di elementi di fatto ricavabili dalle sentenze. 3. Dal principio sopra evidenziato, costantemente ribadito dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984 – 01; sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369 -01), consegue inoltre che la verifica sulla preordinazione dei reati nel tempo successivamente commessi vada investigata con riferimento non agli intendimenti del gruppo che compone il sodalizio ma al singolo partecipe, il quale deve avere concepito il disegno criminoso al momento del suo ingresso nell’organizzazione o deve specificamente avere condiviso un disegno criminoso di altri concorrenti nel quale le singole condotte siano delineate con sufficiente precisione. In questa prospettiva la doglianza del ricorrente non indica elementi trascurati dal giudice dell’esecuzione e, a fronte di una motivazione precisa e coerente in punto di fatto, mira ad una rivalutazione di dati insufficienti, prospettando a sostegno della richiesta il richiamo al provvedimento in favore di un coimputato per lo stesso reato associativo accertato a carico di SP. Tuttavia, alla luce dei principi sopra ricordati, anche tale richiamo non è pertinente e si risolve in una mera richiesta di rivalutazione nel merito;
infatti il provvedimento impugnato è specificamente motivato con l’assenza di elementi sintomatici della programmazione dei reati fine al momento dell’adesione all’associazione, sottolineando il fatto che il ruolo di SP nell’esecuzione delle estorsioni, rispetto agli altri associati, fu residuale, non fu preventivato al momento della programmazione, quando invece l’incarico affidatogli era stato esclusivamente quello della gestione delle piazze di spaccio, e gli venne assegnato in relazione ad alcune attività illecite prima demandate ad altri associati. 2 4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI OC 3
lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 luglio 2024, la Corte di Assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata da CO SP, di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle tre sentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato. La Corte di Assise di appello riteneva che il medesimo disegno criminoso non potesse ravvisarsi tra i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere e spaccio di stupefacenti, già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., e i tentativi di estorsione e i reati di detenzione e porto di armi, poiché questi ultimi reati si erano svolti nel suo percorso criminale all’interno dell’associazione in ragioni di deliberazioni maturate via via che si verificavano specifiche esigenze illecite. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di CO SP con unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta con mere clausole di stile e non aveva tenuto conto del fatto che nei confronti degli altri imputati la continuazione tra i fatti estorsivi e l’associazione era stata riconosciuta;
al riguardo la difesa ha prodotto l’ordinanza in data 06/07/2020 relativa al coimputato CE SC. La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, deve inoltre considerarsi errata perché le condotte estorsive costituiscono reati tipici della criminalità organizzata e vengono preordinati sin dall’ingresso nel sodalizio, salvo poi ad individuare di volta in volta il destinatario delle richieste tra quelli appartenenti alle categorie già stabilite. Secondo il ricorrente doveva considerarsi quindi evidente che tutti i reati commessi per Penale Sent. Sez. 1 Num. 43708 Anno 2024 Presidente: OC GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 23/10/2024 l’associazione rientravano nell’originaria preordinazione. 3. Il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. Nel provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione ha dato corretta applicazione al principio in base al quale «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», così come ha stabilito Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01, che ha aggiunto che «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.». In questa inammissibile direzione muove il motivo di ricorso argomentato dalla difesa, che invece ritiene sia da valorizzare il fatto che i reati tipici dell’associazione vengono contemplati tra le finalità della condotta associativa e vengoao successivamente focalizzati nei contorni operativi via via che si concretizzano esigenze e strategie del sodalizio. La difesa in sostanza descrive la differenze tra la generica programmazione tipica della condotta associativa e la concreta deliberazione criminosa relativa a ciascun singolo reato, senza tuttavia tenere conto del fatto che ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. non rileva la prima, nel caso di specie ravvisabile, ma è determinante la seconda, che invece il giudice dell’esecuzione ha motivatamente escluso in forza di elementi di fatto ricavabili dalle sentenze. 3. Dal principio sopra evidenziato, costantemente ribadito dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984 – 01; sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369 -01), consegue inoltre che la verifica sulla preordinazione dei reati nel tempo successivamente commessi vada investigata con riferimento non agli intendimenti del gruppo che compone il sodalizio ma al singolo partecipe, il quale deve avere concepito il disegno criminoso al momento del suo ingresso nell’organizzazione o deve specificamente avere condiviso un disegno criminoso di altri concorrenti nel quale le singole condotte siano delineate con sufficiente precisione. In questa prospettiva la doglianza del ricorrente non indica elementi trascurati dal giudice dell’esecuzione e, a fronte di una motivazione precisa e coerente in punto di fatto, mira ad una rivalutazione di dati insufficienti, prospettando a sostegno della richiesta il richiamo al provvedimento in favore di un coimputato per lo stesso reato associativo accertato a carico di SP. Tuttavia, alla luce dei principi sopra ricordati, anche tale richiamo non è pertinente e si risolve in una mera richiesta di rivalutazione nel merito;
infatti il provvedimento impugnato è specificamente motivato con l’assenza di elementi sintomatici della programmazione dei reati fine al momento dell’adesione all’associazione, sottolineando il fatto che il ruolo di SP nell’esecuzione delle estorsioni, rispetto agli altri associati, fu residuale, non fu preventivato al momento della programmazione, quando invece l’incarico affidatogli era stato esclusivamente quello della gestione delle piazze di spaccio, e gli venne assegnato in relazione ad alcune attività illecite prima demandate ad altri associati. 2 4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI OC 3