Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6689 del 2025, proposto da
CA ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro Pro-Tempore, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Napoli in persona del Dirigente Pro-Tempore, non costituiti in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 1252/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 13217/2024 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NG AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Rappresenta il ricorrente che con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1252/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 13217/2024, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso dallo stesso proposto, così statuendo in dispositivo: “ - Accoglie il ricorso, ordinando al Ministero convenuto di valutare per intero (quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d’interesse, con conseguente attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 18,05, quale Collaboratore Scolastico di 15,90 e quale Assistente Tecnico 17,25;
- condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.117,50 oltre Iva, cpa, spese generali al 15%, con attribuzione in solido ai procuratori anticipatari.”
2. La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 10.06.2025, ed è passata in giudicato;
3. Il Ministero resistente, non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza ai fini della attribuzione del punteggio e di qui la proposizione del ricorso per ottemperanza all’odierno esame in riferimento alla sorte e non alle spese legali che sono espressamente escluse da tale giudizio.
Il ricorrente ha chiesto che venga nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
4. Il ricorso è fondato.
- la sentenza è passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 16 giugno 2025;
- l’amministrazione soccombente non ha, tuttavia, dato esecuzione al giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, 1° co., D.L. 669/96;
4.1 In accoglimento del ricorso, l’amministrazione dovrà “ valutare per intero (quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d’interesse, con conseguente attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 18,05, quale Collaboratore Scolastico di 15,90 e quale Assistente Tecnico 17,25” adottando i conseguenziali provvedimenti ai fini della effettiva tutela delle ragioni del ricorrente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
4.2 Va accolta la richiesta formulata dalla parte ricorrente di nomina di commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia dell’amministrazione e di individuare tale figura nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi trenta giorni l’esecuzione del giudicato.
5. Le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare piena e completa esecuzione alla sentenza ottemperanda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta individuato nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da attribuirsi ai procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
NG AN, Consigliere, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NG AN | NO EL |
IL SEGRETARIO