Sentenza 4 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2019, n. 24843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24843 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, avverso la sentenza emessa in data 26/04/2018 dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica nei confronti di GA AN, EN TA e BO Michele;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore di ufficio degli imputati, Avv.to Maria Gabriella Cetroni Ciraolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palmi in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di GA AN, EN TA, BO Michele, in relazione al reato a loro ascritto, in quanto estinto per remissione di querela.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre, in data 2/06/2018, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto agli imputati era contestato il reato di lesioni personali in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 1, cod. pen., per essere stato commesso da più persone riunite, reato perseguibile di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Risulta, infatti, del tutto indiscutibile la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, primo comma, cod. pen., essendo stata formulata l'imputazione con riferimento espresso alle più persone riunite. Pacificamente, infatti, "In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 3, sentenza n. 5469 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920). Ne discende, quindi, la perseguibilità di ufficio del reato contestato agli imputati, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. pen., disposizione che espressamente prevede, tra le circostanze aggravanti che rendono il delitto di lesioni volontarie perseguibile a querela, quelle di cui all'art. 585 cod. pen. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi per il giudizio. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palmi per il giudizio. Così deciso in Roma, il 29/04/2019 Il Consigliere este