CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NT BE, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8391/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- ING n. 63319 TARI 2016
- ING n. 63319 TARI 2017 - sull'appello n. 8392/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- ING n. 63319 TARI 2016
- ING n. 63319 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5216/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la SOGET s.p.a. concessionaria della riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.5970/2024 depositata il 30.3.2024, con la quale veniva accolto il ricorso del Sig. Res_1 avverso il sollecito di pagamento n. 662537/2023 per euro 1026,92 , riferito a mancato pagamento TARI anno 2016/2017. In pari data la SOGET depositava altro identico appello avverso la medesima sentenza, a cui veniva assegnato il n. RG 8392, per cui i due appelli vanno riuniti. Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico, la carenza di legittimazione della SOGET a porre in essere atti di riscossione, l'assenza di visto di esecutività/ esecutorietà da parte del funzionario ex art. 52 dlgs 15.12.1997 n. 446, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di legittimazione del firmatario, la decadenza dal potere impositore, l'illegittimità delle sanzioni e spese, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del criterio di calcolo di sanzioni ed interessi. Si costituiva l'ufficio controdeducendo versando in atti documentazione.
Il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione riferita alla carenza di legittimazione della
SOGET, nel merito riteneva non perfezionatasi la notifica dell'atto prodromico depositato, per specifica discordanza tra la data riportata sull'avviso di accertamento e quella di notifica ritenute incongruenti, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce la ritualità della notifica, imputando le incongruità rilevate al sistema informatico. Si costituiva il contribuente controdeducendo, reiterando le eccezioni sollevate in primo grado.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Riferendosi all'unico motivo di appello dedotto dall'ufficio, v'è da dire che l'avviso di accertamento depositato, asseritamente notificato il 22.11.2019, reca l'incongruente data del 13.11.2023. Tale oggettiva circostanza viene dall'appellante imputata al sistema informatico;
infatti, a dire dell'ufficio, l'avviso di accertamento in originale viene notificato alla parte, quello invece richiesto all'anagrafe tributaria all'atto della ristampa, riporta come data di emissione la data della stampa. Orbene, pur volendo accedere alla tesi prospettata, a fronte della contestazione del contribuente in ordine alla notifica, non v'è dubbio che è onere dell'ufficio provare l'avvenuta notifica, depositando gli atti presupposti conformi all'originale, congrui, rituali e recanti tutti i requisiti di sostanza e di forma. In altri termini, lo spurio funzionamento del sistema informatico cui fa riferimento l'appellante, non esime l'ufficio dall'adoperarsi nel proprio interesse e con ogni mezzo, secondo la propria organizzazione interna, a produrre in sede di giudizio copia del documento originale notificato, recante la reale data di emissione ed ogni altro elemento connesso;
in caso contrario il Collegio non viene messo nelle condizioni di esaminare il documento nella sua forma originale, considerato che quello prodotto non assurge a dignità di idonea prova.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 490, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NT BE, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8391/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- ING n. 63319 TARI 2016
- ING n. 63319 TARI 2017 - sull'appello n. 8392/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Conte - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- ING n. 63319 TARI 2016
- ING n. 63319 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5216/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la SOGET s.p.a. concessionaria della riscossione per conto del
Comune di Castellammare di Stabia, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.5970/2024 depositata il 30.3.2024, con la quale veniva accolto il ricorso del Sig. Res_1 avverso il sollecito di pagamento n. 662537/2023 per euro 1026,92 , riferito a mancato pagamento TARI anno 2016/2017. In pari data la SOGET depositava altro identico appello avverso la medesima sentenza, a cui veniva assegnato il n. RG 8392, per cui i due appelli vanno riuniti. Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico, la carenza di legittimazione della SOGET a porre in essere atti di riscossione, l'assenza di visto di esecutività/ esecutorietà da parte del funzionario ex art. 52 dlgs 15.12.1997 n. 446, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di legittimazione del firmatario, la decadenza dal potere impositore, l'illegittimità delle sanzioni e spese, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del criterio di calcolo di sanzioni ed interessi. Si costituiva l'ufficio controdeducendo versando in atti documentazione.
Il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione riferita alla carenza di legittimazione della
SOGET, nel merito riteneva non perfezionatasi la notifica dell'atto prodromico depositato, per specifica discordanza tra la data riportata sull'avviso di accertamento e quella di notifica ritenute incongruenti, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce la ritualità della notifica, imputando le incongruità rilevate al sistema informatico. Si costituiva il contribuente controdeducendo, reiterando le eccezioni sollevate in primo grado.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Riferendosi all'unico motivo di appello dedotto dall'ufficio, v'è da dire che l'avviso di accertamento depositato, asseritamente notificato il 22.11.2019, reca l'incongruente data del 13.11.2023. Tale oggettiva circostanza viene dall'appellante imputata al sistema informatico;
infatti, a dire dell'ufficio, l'avviso di accertamento in originale viene notificato alla parte, quello invece richiesto all'anagrafe tributaria all'atto della ristampa, riporta come data di emissione la data della stampa. Orbene, pur volendo accedere alla tesi prospettata, a fronte della contestazione del contribuente in ordine alla notifica, non v'è dubbio che è onere dell'ufficio provare l'avvenuta notifica, depositando gli atti presupposti conformi all'originale, congrui, rituali e recanti tutti i requisiti di sostanza e di forma. In altri termini, lo spurio funzionamento del sistema informatico cui fa riferimento l'appellante, non esime l'ufficio dall'adoperarsi nel proprio interesse e con ogni mezzo, secondo la propria organizzazione interna, a produrre in sede di giudizio copia del documento originale notificato, recante la reale data di emissione ed ogni altro elemento connesso;
in caso contrario il Collegio non viene messo nelle condizioni di esaminare il documento nella sua forma originale, considerato che quello prodotto non assurge a dignità di idonea prova.
P.Q.M.
Respinge gli appelli riuniti. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 490, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.