Sentenza 25 novembre 2021
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2021, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
Testo completo
00418-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2024/2021 -Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI UP 25/11/2021 EUGENIA SERRAO R.G.N. 2999/2021 ALDO ESPOSITO VINCENZO PEZZELLA Relatore GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato DE SIMONE ANTONIO FERDINANDO del foro di ROMA in difesa di IN SA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. f RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente IN SA, con sentenza del 6/11/2020 confermava la sen- tenza emessa in data 27/4/2016 dal Tribunale di Velletri che lo aveva condan- nato, concessegli le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'ag- gravante e alla recidiva contestate, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95, co. 1, DPR 155/2002 perché nella dichiarazione presentata alla Cancelleria del Tribunale di Velletri al fine di ottenere nel proc. pen. N. 434110 RGNR Mod. 21 l'ammissione al gratuito patrocinio, indi- cava falsamente un reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno 2012 pari a euro 0, circostanza risultata falsa in quanto gli accertamenti patrimoniali disposti dimostravano che il reddito familiare dichiarato e percepito per l'anno 2012 era pari a euro 20.000, presentandola in data 18/3/2013 presso la Cancelleria del Tribunale di Velletri. Con l'aggravante di aver conseguito l'ottenimento dell'am- missione al gratuito patrocinio. Con la recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99 c.p. in Velletri, il 18/3/2013. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, IN SA, deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione di legge mancanza dell'elemento soggettivo del reato art. 47, comma 1 cod. pen.- - Si rileva in ricorso che, come riportato nella sentenza impugnata, il P.G. della Corte di Appello aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, trattandosi di errore scusabile per essere stato tratto in inganno da documenti fiscali predisposti dalla PA o da terzi. Il AC non aveva considerato nella propria dichiarazione il reddito del pa- dre, estraneo alla vicenda, indicato per errore nel nucleo familiare, in quanto vi- veva in un'unità abitativa diversa, nello stesso immobile, diviso in più piani, perché aveva trascorso tutto l'anno precedente alla dichiarazione in una struttura carce- raria. Si contesta l'accertamento cartolare svolto dalla Guardia di Finanza senza al- cun accesso in loco, che avrebbe richiesto un approfondimento investigativo e l'ammissione della prova richiesta dalla difesa e non ammessa. Il tribunale, oltre a non tener conto delle dichiarazioni rese dall'imputato, non avrebbe svolto alcuna valutazione sull'elemento soggettivo del reato. 2 La norma richiede, ai fini della configurabilità del reato, la sussistenza dell'ele- mento psicologico e l'ottenimento o mantenimento del beneficio, mentre il AC non avrebbe beneficiato di nulla. Si evidenzia che il AC sarebbe stato indotto in un errore sul fatto, previsto dall'art. 47 cod. pen., o meglio in una scorretta percezione naturalistica e giuridica. Dopo aver spiegato la differenza tra errore di fatto e errore di diritto, il ricor- rente precisa che le conseguenze dell'errore, a prescindere dalla sua natura, di- pendono dall'intenzione. Sostanzialmente - è la tesi proposta colui che cade in errore non è consapevole del proprio comportamento, a causa dell'errata perce- zione della realtà, come avvenuto al AC. E pertanto non può esservi dolo. Ciò sarebbe avvenuto, nel caso in esame, in quanto il AC, appena uscito dal carcere, vivendo nell'appartamento sopra quello dei genitori, li avrebbe erro- neamente indicati nella dichiarazione. Nel corso del procedimento non è stato possibile provare la disposizione delle abitazioni e l'indipendenza e autonomia di reddito di ricorrente, in quanto non è stata ammessa la prova testimoniale articolata sul punto. Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e mancata assunzione di prova decisiva. Ci si duole di una grave violazione del diritto di difesa per la mancata ammis- sione della prova testimoniale sopra indicata. Il AC si sostiene- ha potuto provare documentalmente la circostanza di essere stato in carcere, ma non avendo mezzi economici non ha potuto richiedere certificazioni, mentre la Guardia di Finanza avrebbe potuto acquisire le planimetrie dell'immobile dall'ufficio tecnico erariale per verificare il reale stato di fatto. L'istruttoria si sarebbe basata su un accertamento cartolare limitato, in quanto la Guardia di Finanza non ha verificato lo stato dei luoghi e la reale situazione di indigenza del AC. Con un terzo motivo si deducono violazione di legge, esclusione dei presup- posti di cui all'art. 131 cod. pen. e mancanza dell'aggravante contestata. Si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'ottenimento dell'ammissione al patrocinio e l'esclusione della tenuità del fatto. Il AC ha commesso vari reati ed è dotato di un modestissimo livello cul- turale. Inoltre, non ha causato alcun danno in quanto non ha usufruito di nulla per spese processuali. Il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata ha trasfor- mato un reato di danno in un reato di pericolo, senza considerare in alcun modo le ragioni del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e l'assoluzione del AC in quanto il fatto non sussiste e comunque non costituisce reato. 3 In via subordinata chiede ai sensi dell'art. 132 bis cod. pen. l'annullamento con rinvio al fine di pronunciare assoluzione per tenuità del fatto. Insiste nella dedotta prova testimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2. In premessa, in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, peraltro in maniera assai generica ed aspecifica, "violazione dell'art. 6 della Con- venzione della Salvaguardia dei diritti dell'uomo" (pag. 9), va sottolineato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 4 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Il principio che è inam- missibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fonda- mento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di re- cente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi co- stituzionalmente protetti). Quanto al riscontro solo cartolare della situazione reddituale dell'imputato, va ribadito che, in tema di prova dichiarativa, la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742; conf. Sez. 3, n. 12026 del 11/2/2015, Resmini Belotti, Rv. 263002).
3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, motivando logicamente e congruamente sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Come ricorda la sentenza impugnata, l'affermazione della colpevolezza dell'imputato si è fondata sulla documentazione acquisita agli atti, sugli accerta- menti compiuti presso l'Anagrafe Tributaria sui familiari del AC, nonché sulla deposizione di CE Bovenzi, Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Velletri. In sintesi, è emerso che il AC ha presentato, in data 18/3/2013, richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale a suo carico, indicando quali familiari conviventi il padre NT AC e la madre Ar- manda Bussone;
nell'istanza, l'imputato autocertificava che il reddito familiare per l'anno 2012 era pari a zero. Gli accertamenti compiuti presso l'Anagrafe Tributaria - dei quali ha riferito in dibattimento il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Velletri - hanno evidenziato che NT AC, padre dell'imputato, aveva percepito per l'anno d'imposta 2012 un reddito imponibile di 20.800,91. 5 Il primo giudice ha ritenuto provata la condotta delittuosa contestata e ha dopo il giudizio di equivalenza tra le circostanze nel minimo irrogato la pena edittale previsto. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, propo- nendo le medesime doglianze di cui all'odierno ricorso e chiedendo la rinnovazione istruttoria e ribadendo la tesi della carenza dell'elemento psicologica del reato, poiché il AC avrebbe commesso un errore nella compilazione dell'istanza, por- tandolo a dichiarare il falso senza alcuna intenzione. Ebbene, la Corte capitolina ha confutato tale tesi con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, che, pertanto, si sottrae alle propo- ste censure di legittimità. Richiamata conferentemente giurisprudenza di questa Corte (Sez.4, n. 47760/2018, Fiore, Rv. 274354; Sez. 4 n. 14011/2015 n. 14011, Bucca, Rv. 263013, i giudici del gravame del merito ricordano che la stessa ha individuato alcune ipotesi in cui può essere ravvisato un errore scusabile, ponendo l'attenzione su quelle situazioni in cui l'istante sia stato tratto in inganno da documenti fiscali predisposti dalla PA o da terzi - in grado, dunque, di ingenerare confusione o errore sulla consistenza dell'entrata patrimoniale da considerare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio che non riguardino la persona del dichiarante. Ma non è il caso che qui occupa, in cui AC ha dichiarato nell'istanza di convivere con i propri genitori, che però ha indicato come privi di reddito, malgrado il padre NT avesse percepito redditi non solo nell'anno in questione, ma anche in quello precedente. Non può trascurarsi, peraltro, l'inverosimiglianza di avere dichiarato che un intero nucleo familiare percepisse reddito "zero".
4. Dalle suddette risultanze istruttorie emerge, dunque, per i giudici di merito in modo certo che l'imputato ha presentato una domanda di ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare una delle fonti di reddito, in tal modo violando il chiaro disposto dell'art. 76, co.3 DPR 115/2002, che nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al "red- dito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiara- zione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ". E del resto la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le ri- sorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici 6 (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto ac- certati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. ". Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indi- care le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione;
conf. Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della determinazione del li- mite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, com- presi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di ar- retrati di lavoro dipendente;
conf. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791). Il tema, con tutta evidenza è che nel caso in esame non siamo di fronte, ad esempio, all'errato computo di deduzioni o detrazioni, ovvero all'omissione di una voce di reddito che l'odierno ricorrente può avere ritenuto che non andasse com- putato tra quelli di cui al citato art. 76 DPR 115/2002. Siamo, invece, di fronte ad una dichiarazione radicalmente falsa, in cui il ricorrente ascrive a sé un reddito inesistente. Del tutto logica appare la scelta della Corte territoriale di escludere che si versi in un'ipotesi di errore che abbia influito sull'elemento soggettivo del reato, considerato che l'imputato non poteva non conoscere l'esistenza di redditi percepiti dal padre convivente per gli anni 2011 e 2012; si tratta di un importo certamente non irrilevante - oltre ventimila euro annuì - la cui entrata nelle disponibilità fami- liari non poteva non essere percepita dal AC. Si consideri, inoltre, che il reddito non dichiarato riveste decisiva influenza sulla decisione del giudice per l'ammissione al beneficio, per cui appare di imme- diata evidenza l'interesse dell'imputato a ometterne intenzionalmente l'indicazione per conseguire il risultato che si era prefissato. 7 Wey 5. Quanto alla prova testimoniale richiesta su cui, in maniera eccentrica rispetto al rito di legittimità, il ricorrente insiste anche in questa sede (cfr. pag. 9 del ricorso)- la Corte territoriale l'ha motivatamente negata, sul rilievo della sua superfluità, atteso che la stessa tende a provare l'inesistenza di un rapporto di convivenza tra l'imputato e i suoi genitori che è stato affermato dallo stesso AC nell'istanza e risulta conforme alle risultanze anagrafiche. La Corte territoriale, peraltro, ricorda che l'imputato ha, in sede di udienza, ha affermato di abitare nel medesimo immobile ma al piano superiore, senza spe- cificare se si tratti di due distinti appartamenti o di un'unica abitazione sviluppata su due piani, che peraltro non ha prodotta la planimetria dell'immobile o docu- mentazione fotografica che comprovi le affermazioni dell'imputato e comunque egli stesso ha dichiarato, rispondendo all'ultima domanda posta dal giudice, di vivere con la madre nell'appartamento, contraddicendo, quindi, quanto affermato in precedenza sulla divisione del bene in distinti appartamenti. Sulla scorta di tali elementi, dunque, la Corte capitolina ha ritenuto non ne- cessario disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In proposito, peraltro, va ricordato che questa Corte di legittimità ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibatti- mentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giu- dice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, conside- rata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter de- cidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una moti- vazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201).
1.6. In tale situazione, ciò di cui in realtà si duole la difesa è che non sia stata accolta la tesi dalla medesima prospettata. Ma si tratta di una prospettiva non consentita in sede di legittimità. Né il ricorrente può fondatamente dolersi della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, 8 come già è stato chiarito (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 21572201) è legittima la motiva- zione della sentenza di appello che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi ar- gomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considera- zione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte, come nella specie puntualmente ha rilevato il giudice del gravame del merito, questioni già esaminate e risolte in primo grado, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem. Nel caso concreto, pe- raltro, il giudice di appello ha puntualmente replicato ad ogni censura.
5. La Corte territoriale ha fornito, dunque, una motivazione logica e congrua anche in punto di elemento soggettivo del reato, inteso come scelta consapevole, dato che dalla indicazione dei redditi omessi sarebbe derivato il rigetto dell'istanza per il superamento dei limiti previsti dalla legge. Né può versarsi in tali casi in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2022 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incri- minatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011/2015; conf. Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404). In tal senso la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862). Il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfeziona- mento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel 9 caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identifi- cazione dei redditi da inserire nella dichiarazione. Il reato di pericolo, nel caso de quo, si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un prov- vedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al be- neficio. Qualsiasi elemento costitutivo del reddito familiare deve, dunque, essere og- getto di specifica indicazione. In particolare, l'omissione della indicazione di redditi rilevanti riguardanti il proprio padre integra la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo peraltro l'imputato nemmeno fornito giustificazioni plausibili nell'atto di appello. Il reato commesso appare aggravato dall'ottenimento dell'ammissione al patrocinio, a nulla rilevando la circostanza dell'assenza di esborsi da parte dello Stato. Integra l'aggravante in questione l'avere ottenuto, grazie ai falsi dati esposti, il provvedimento di ammissione da parte del giudice, cui non si aveva diritto, in- dipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno esborsi da parte dello Stato.
6. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso afferente al mancato riconoscimento ella causa di non punibilità ex art. 131 cod. pen., per la quale la Corte territoriale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti, avuto riguardo alla lesione dell'attività giudiziaria e alle conseguenze dannose per lo Stato derivanti dall'ammissione al gratuito patrocinio di un soggetto privo dei requisiti di legge. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna spese processuali e della somma di euro tremila mende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella PerfellsVincep fe DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 GEN. 2022 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Callende 11 il ricorrente al pagamento delle in favore della cassa delle am- Il Presidente Francesco Maria Ciampi