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Sentenza 13 dicembre 2021
Sentenza 13 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2021, n. 45837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45837 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SI Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estensione dell'estradizione di OL RO allo Stato della Confederazione Svizzera (estradizione già concessa a tale Stato con decreto ministeriale del 6 aprile 2020), limitatamente ai reati di truffa, di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, per i quali il P.M. del Canton Ticino aveva emesso nei suoi confronti il 9 febbraio 2021 un ordine di arresto complementare. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45837 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2021 La Corte di appello rilevava che le suddette imputazioni avevano ad oggetto i seguenti fatti: l'estradando, tra il 2012 e il 2018, inducendo in errore privati risparmiatori sulla possibilità di ottenere elevati profitti con operazioni di investimento finanziario, si sarebbe fatto consegnare elevate somme di danaro delle quali si sarebbe appropriato, risultando il danaro mai più riconsegnato e scomparso;
inoltre egli avrebbe vanificato l'accertamento dell'origine, del ritrovamento o della confisca dei valori patrimoniali da lui distratti, per un totale di 30 milioni di euro, provento delle condotte delittuose poste in essere dallo stesso estradando. Tali fatti erano qualificabili, ad avviso della Corte territoriale, ai sensi degli artt. 640, 646 e 648-ter.1 cod. pen. La Corte di appello rilevava che varie questioni sollevate dalla difesa risultavano già risolte dalla Corte di cassazione con riferimento alla precedente procedura estradizionale nei confronti dello RO. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 26, par. 3, e 6, par. 1, lett. e) della Convenzione europea di estradizione. La Corte di appello non ha considerato che la Svizzera ha posto una riserva alla suddetta Convenzione quanto all'estradizione dei propri cittadini e il rapporto convenzionale è assolutamente sbilanciato a sfavore dello Stato italiano. In tale prospettiva una valutazione sul punto di natura giurisdizionale — se pur incidenter tantum — può essere richiesta alla Suprema Corte. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 della Convenzione di estradizione e 13, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la doppia incriminabilità per i delitti di riciclaggio, truffa e appropriazione indebita. Quanto al riciclaggio, o meglio all'ipotesi di autoriciclaggio, la Corte di appello non ha tenuto presente la causa di esclusione della punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648-ter (rectius 648-ter.1) cod. pen. (denaro, beni e utilità destinati al godimento personale). Dagli atti emergeva infatti che il ricorrente intendeva utilizzare i beni per sé e per persone a lui riconducibili. Quanto all'appropriazione indebita e alla truffa, manca l'allegazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità, trattandosi di fatti procedibili a querela. 2.3. Violazione dell'art. 7, par. 2 della Convenzione europea di estradizione. 2 I fatti addebitati al ricorrente sono stati commessi fuori dal territorio svizzero (avendo utilizzato il ricorrente, per commetterli, la società a lui riconducibile con sede in Singapore;
i fondi sono stati fatti sparire non certo in Svizzera, dove non sono stati reperiti) ed è insussistente la giurisdizione su di essi di tale Stato. 2.4. Violazione dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione. Il ricorrente per i medesimi fatti è sottoposto ad indagini in Italia. 2.5. Violazione dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione e dell'art. 709 cod. proc. pen. In ogni caso pende a carico del ricorrente in Italia altro procedimento per reati di abusivismo finanziario che rendeva necessaria la sospensione della estradizione (non potendo essere validamente celebrato il processo in absentia, se l'imputato è detenuto all'estero). 2.6. Violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte di appello omette di pronunciarsi sulla questione dei gravi indizi di colpevolezza, pur sollevata dalla difesa e rilevante, in quanto nessun elemento probatorio è stato trasmesso dallo Stato richiedente (vi è solo il mandato di arresto dove si indicano soltanto i capi di imputazione). La Corte di appello si è limitata a prendere atto del titolo estradizionale senza verificare in alcun modo la indicazione di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto viepiù della tesi difensiva. Insufficiente è in ogni caso il rinvio alle denunce delle persone offese, in quanto mai consegnate all'Italia. Per quanto riguarda il riciclaggio, il capo di imputazione formulato dal P.M. svizzero non consente nemmeno di individuarne i tratti essenziali e a maggior ragione i gravi indizi di colpevolezza (non avendo fatto riferimento la domanda estradizionale a prove a sostegno). La Corte di appello è rimasta silente sul punto. I fatti sono ictu °culi insussistenti (il ricorrente aveva subito il blocco dei conti correnti della sua società di investimenti a causa degli accertamenti - ancora in corso - della banca su un suo cliente, risultato persona politicamente esposta;
la società era stata posta in liquidazione nel 2018, escludendo dalla sua ammirazione il ricorrente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La gran parte delle questioni dedotte in questa sede e anche davanti alla Corte di appello sono state rigettate da questa Corte con riferimento alla precedente procedura estradizionale, che aveva ad oggetto analoghe imputazioni a cariCo del 3 ricorrente (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020), mentre le restanti censure declinano critiche manifestamente infondate o non consentite. 2. Il primo motivo reitera una censura già respinta da questa Corte nella precedente procedura estradizionale. Si tratta in ogni caso di questione più volte affrontata in sede di legittimità anche con riferimento alla Confederazione elvetica. Si è infatti affermato che è consentita l'estradizione del cittadino italiano richiesta dalla Svizzera, sulla base dell'art. 6 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, trattandosi di una possibilità espressamente contemplata in conformità all'art. 26 della Costituzione che ammette l'estradizione del cittadino quando sia prevista dalle convenzioni internazionali, salva restando la possibilità del rifiuto facoltativo della consegna sulla base di una valutazione discrezionale demandata all'organo di governo e sottratta alla deliberazione dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694; Sez. 2, n. 152 del 18/01/1978, Rv. 138637). In altri termini, quel che rileva è la "possibilità" di tale estradizione, in base alla convenzione internazionale. Diversa è la questione della reciprocità, che abilita il Ministro al rifiuto della estradizione (art. 696, ultimo comma, cod. proc. pen.). In tal senso, questa Corte, con riferimento alla precedente procedura estradizionale, ha affermato che la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, in quanto attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456-02). 3. Anche il secondo motivo reitera questioni già risolte dalla Suprema Corte con riferimento alla precedente procedura (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456-03 e -04). Quanto alla doppia incriminabilità, irrilevante è infatti, ai fini della estradizione disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione, il regime di procedibilità del reato in Italia, come tra l'altro più volte affermato in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456). 4 Quanto al reato di riciclaggio, la Corte di appello ha qualificato il fatto ai sensi della fattispecie di autoriciclaggio e già questa Corte aveva affermato nella precedente procedura estradizionale che l'astratta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. per il delitto di autoriciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non è richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilità tra i due ordinamenti statali. In tal caso, la Corte Suprema ha rilevato che l'evocata ipotesi di non punibilità può ritenersi integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528), mentre nel caso di specie della effettiva sussistenza di tali condizioni il ricorrente non aveva offerto alcuna dirimente giustificazione (l'estradando non aveva mai fornito alcun chiarimento sul modo in cui ha impiegato i fondi messigli a disposizione dai vari denuncianti tramite bonifici bancari provenienti da conti aperti presso istituti di credito sulla piazza di Lugano). Identica situazione ricorre nel presente caso, come ha evidenziato la Corte di appello: l'estradando, pur sentito davanti all'autorità svizzera su tale imputazione, non ha fornito alcun chiarimento sulla destinazione del danaro oggetto di autoriciclaggio. 4. Anche il terzo motivo e quinto motivo ripropongono questioni già risolte dalla Suprema Corte nella precedente procedura (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, § 6 del considerato in diritto). Si è affermato che il fatto che il reato motivante la domanda sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente ne consente il rifiuto soltanto se la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio o non autorizza l'estradizione per il reato oggetto della domanda;
mentre nel caso in esame, di contro, gli atti posti dallo Stato richiedente a sostegno della domanda estradizionale non solo fanno riferimento alla commissione di reati anche nel territorio svizzero, così evidentemente radicandovi, rebus sic stantibus, la sua giurisdizione, ma ipotizzano, al contempo, una serie di condotte delittuose per le quali lo stesso ordinamento italiano, ex art. 9 cod. pen., consente a determinate condizioni la perseguibilità, in tal guisa escludendo la configurabilità della su indicata causa ostativa;
e che in ogni caso, l'ipotesi di rifiuto facoltativo di cui all'art. 7, par: 1, della richiamata Convenzione europea, la cui eventuale opposizione, per come' stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9119 del 25/01/2012, Topi, Rv. 5 252040, Sez. 6, n. 53176 del 15/11/2018, Calvio, Rv. 274582), non è di competenza dell'Autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). Quanto alla pendenza nel territorio dello Stato di un procedimento penale nei confronti della persona della quale sia richiesta la consegna, la Suprema Corte ha affermato che non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma può comportare la sospensione dell'esecuzione, che è di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'Autorità giudiziaria (arg. ex Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Rv. 276478); nel corso della fase di garanzia giurisdizionale, invero, l'Autorità giudiziaria è solo chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell'estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, nell'ipotesi in cui l'estradando deve essere giudicato nel territorio del nostro Stato per fatti diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione (Sez. 6, n. 9273 del 25/01/2001, Kecap, Rv. 218430); rientra, infatti, nella esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ed attiene alla fase esecutiva dell'estradizione la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna o di procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità (ex art. 19 Convenzione cit.). 5. Quanto al quarto motivo, va rammentato che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità (cfr. Corte cost., sent. n. 58 del 3 marzo 1997). Pendenza da intendersi verificata, secondo un consolidato principio di diritto, quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare (tra tante, Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Rv. 256565). A carico dell'estradando, tuttavia, come posto in rilievo dalla Corte territoriale, non è emerso alcun elemento di certezza, allo stato, riguardo alla pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali procede l'Autorità giudiziaria svizzera nei termini sopra indicati (il ricorrente deduce infatti la sola pendenza di "indagini preliminari"). 6. Con riferimento all'ultimo motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di appello ha indicato le evidenze in base alle quali l'autorità giudiziaria svizzera ha ritenuto probabile la commissione dei reati da parte dell'incolpato (le denunce delle persone offese che davano atto delle condotte appropriative ,e 6 truffaldine poste ai loro danni e della sparizione del danaro consegnato all'estradando). Il che veniva a soddisfare il controllo di legalità, demandato alla Corte di appello, sulla domanda estradizionale presentata sulla base della Convenzione europea di estradizione. Secondo un principio già affermato più volte da questa Corte e anche con riferimento alla precedente procedura estradizionale (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, § 7 del considerato in diritto), l'Autorità giudiziaria italiana è tenuta infatti ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. Errata è quindi la prospettiva difensiva che le denunce delle persone offese debbano essere trasmesse a corredo della domanda, ipotesi notoriamente non prevista dalla Convenzione europea di estradizione. Quanto poi alla tesi difensiva versata nel ricorso, va rammentato che secondo un principio più volte affermato eventuali prove a discarico possono rilevare ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Rv. 277560). Situazione nella specie non ricorrente, dovendo la tesi difensiva essere oggetto di valutazione nella sua sede naturale, ovvero quella del procedimento giudiziario svizzero (considerato viepiù che in sede di audizione davanti alle autorità svizzere nessuna giustificazione o chiarimento sulla sorte dei fondi il ricorrente aveva inteso fornire). 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 7 Il Consigliere/estensore SI Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod, proc. pen. Così deciso il 30/342021. Il Presidente ) NN LO /) /
udita la relazione svolta dal consigliere SI Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estensione dell'estradizione di OL RO allo Stato della Confederazione Svizzera (estradizione già concessa a tale Stato con decreto ministeriale del 6 aprile 2020), limitatamente ai reati di truffa, di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, per i quali il P.M. del Canton Ticino aveva emesso nei suoi confronti il 9 febbraio 2021 un ordine di arresto complementare. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45837 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2021 La Corte di appello rilevava che le suddette imputazioni avevano ad oggetto i seguenti fatti: l'estradando, tra il 2012 e il 2018, inducendo in errore privati risparmiatori sulla possibilità di ottenere elevati profitti con operazioni di investimento finanziario, si sarebbe fatto consegnare elevate somme di danaro delle quali si sarebbe appropriato, risultando il danaro mai più riconsegnato e scomparso;
inoltre egli avrebbe vanificato l'accertamento dell'origine, del ritrovamento o della confisca dei valori patrimoniali da lui distratti, per un totale di 30 milioni di euro, provento delle condotte delittuose poste in essere dallo stesso estradando. Tali fatti erano qualificabili, ad avviso della Corte territoriale, ai sensi degli artt. 640, 646 e 648-ter.1 cod. pen. La Corte di appello rilevava che varie questioni sollevate dalla difesa risultavano già risolte dalla Corte di cassazione con riferimento alla precedente procedura estradizionale nei confronti dello RO. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 26, par. 3, e 6, par. 1, lett. e) della Convenzione europea di estradizione. La Corte di appello non ha considerato che la Svizzera ha posto una riserva alla suddetta Convenzione quanto all'estradizione dei propri cittadini e il rapporto convenzionale è assolutamente sbilanciato a sfavore dello Stato italiano. In tale prospettiva una valutazione sul punto di natura giurisdizionale — se pur incidenter tantum — può essere richiesta alla Suprema Corte. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 della Convenzione di estradizione e 13, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la doppia incriminabilità per i delitti di riciclaggio, truffa e appropriazione indebita. Quanto al riciclaggio, o meglio all'ipotesi di autoriciclaggio, la Corte di appello non ha tenuto presente la causa di esclusione della punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648-ter (rectius 648-ter.1) cod. pen. (denaro, beni e utilità destinati al godimento personale). Dagli atti emergeva infatti che il ricorrente intendeva utilizzare i beni per sé e per persone a lui riconducibili. Quanto all'appropriazione indebita e alla truffa, manca l'allegazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità, trattandosi di fatti procedibili a querela. 2.3. Violazione dell'art. 7, par. 2 della Convenzione europea di estradizione. 2 I fatti addebitati al ricorrente sono stati commessi fuori dal territorio svizzero (avendo utilizzato il ricorrente, per commetterli, la società a lui riconducibile con sede in Singapore;
i fondi sono stati fatti sparire non certo in Svizzera, dove non sono stati reperiti) ed è insussistente la giurisdizione su di essi di tale Stato. 2.4. Violazione dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione. Il ricorrente per i medesimi fatti è sottoposto ad indagini in Italia. 2.5. Violazione dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione e dell'art. 709 cod. proc. pen. In ogni caso pende a carico del ricorrente in Italia altro procedimento per reati di abusivismo finanziario che rendeva necessaria la sospensione della estradizione (non potendo essere validamente celebrato il processo in absentia, se l'imputato è detenuto all'estero). 2.6. Violazione dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte di appello omette di pronunciarsi sulla questione dei gravi indizi di colpevolezza, pur sollevata dalla difesa e rilevante, in quanto nessun elemento probatorio è stato trasmesso dallo Stato richiedente (vi è solo il mandato di arresto dove si indicano soltanto i capi di imputazione). La Corte di appello si è limitata a prendere atto del titolo estradizionale senza verificare in alcun modo la indicazione di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto viepiù della tesi difensiva. Insufficiente è in ogni caso il rinvio alle denunce delle persone offese, in quanto mai consegnate all'Italia. Per quanto riguarda il riciclaggio, il capo di imputazione formulato dal P.M. svizzero non consente nemmeno di individuarne i tratti essenziali e a maggior ragione i gravi indizi di colpevolezza (non avendo fatto riferimento la domanda estradizionale a prove a sostegno). La Corte di appello è rimasta silente sul punto. I fatti sono ictu °culi insussistenti (il ricorrente aveva subito il blocco dei conti correnti della sua società di investimenti a causa degli accertamenti - ancora in corso - della banca su un suo cliente, risultato persona politicamente esposta;
la società era stata posta in liquidazione nel 2018, escludendo dalla sua ammirazione il ricorrente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La gran parte delle questioni dedotte in questa sede e anche davanti alla Corte di appello sono state rigettate da questa Corte con riferimento alla precedente procedura estradizionale, che aveva ad oggetto analoghe imputazioni a cariCo del 3 ricorrente (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020), mentre le restanti censure declinano critiche manifestamente infondate o non consentite. 2. Il primo motivo reitera una censura già respinta da questa Corte nella precedente procedura estradizionale. Si tratta in ogni caso di questione più volte affrontata in sede di legittimità anche con riferimento alla Confederazione elvetica. Si è infatti affermato che è consentita l'estradizione del cittadino italiano richiesta dalla Svizzera, sulla base dell'art. 6 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, trattandosi di una possibilità espressamente contemplata in conformità all'art. 26 della Costituzione che ammette l'estradizione del cittadino quando sia prevista dalle convenzioni internazionali, salva restando la possibilità del rifiuto facoltativo della consegna sulla base di una valutazione discrezionale demandata all'organo di governo e sottratta alla deliberazione dell'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694; Sez. 2, n. 152 del 18/01/1978, Rv. 138637). In altri termini, quel che rileva è la "possibilità" di tale estradizione, in base alla convenzione internazionale. Diversa è la questione della reciprocità, che abilita il Ministro al rifiuto della estradizione (art. 696, ultimo comma, cod. proc. pen.). In tal senso, questa Corte, con riferimento alla precedente procedura estradizionale, ha affermato che la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, in quanto attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456-02). 3. Anche il secondo motivo reitera questioni già risolte dalla Suprema Corte con riferimento alla precedente procedura (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456-03 e -04). Quanto alla doppia incriminabilità, irrilevante è infatti, ai fini della estradizione disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione, il regime di procedibilità del reato in Italia, come tra l'altro più volte affermato in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456). 4 Quanto al reato di riciclaggio, la Corte di appello ha qualificato il fatto ai sensi della fattispecie di autoriciclaggio e già questa Corte aveva affermato nella precedente procedura estradizionale che l'astratta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. per il delitto di autoriciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non è richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilità tra i due ordinamenti statali. In tal caso, la Corte Suprema ha rilevato che l'evocata ipotesi di non punibilità può ritenersi integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528), mentre nel caso di specie della effettiva sussistenza di tali condizioni il ricorrente non aveva offerto alcuna dirimente giustificazione (l'estradando non aveva mai fornito alcun chiarimento sul modo in cui ha impiegato i fondi messigli a disposizione dai vari denuncianti tramite bonifici bancari provenienti da conti aperti presso istituti di credito sulla piazza di Lugano). Identica situazione ricorre nel presente caso, come ha evidenziato la Corte di appello: l'estradando, pur sentito davanti all'autorità svizzera su tale imputazione, non ha fornito alcun chiarimento sulla destinazione del danaro oggetto di autoriciclaggio. 4. Anche il terzo motivo e quinto motivo ripropongono questioni già risolte dalla Suprema Corte nella precedente procedura (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, § 6 del considerato in diritto). Si è affermato che il fatto che il reato motivante la domanda sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente ne consente il rifiuto soltanto se la legislazione della Parte richiesta non autorizza il perseguimento di un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio o non autorizza l'estradizione per il reato oggetto della domanda;
mentre nel caso in esame, di contro, gli atti posti dallo Stato richiedente a sostegno della domanda estradizionale non solo fanno riferimento alla commissione di reati anche nel territorio svizzero, così evidentemente radicandovi, rebus sic stantibus, la sua giurisdizione, ma ipotizzano, al contempo, una serie di condotte delittuose per le quali lo stesso ordinamento italiano, ex art. 9 cod. pen., consente a determinate condizioni la perseguibilità, in tal guisa escludendo la configurabilità della su indicata causa ostativa;
e che in ogni caso, l'ipotesi di rifiuto facoltativo di cui all'art. 7, par: 1, della richiamata Convenzione europea, la cui eventuale opposizione, per come' stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9119 del 25/01/2012, Topi, Rv. 5 252040, Sez. 6, n. 53176 del 15/11/2018, Calvio, Rv. 274582), non è di competenza dell'Autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). Quanto alla pendenza nel territorio dello Stato di un procedimento penale nei confronti della persona della quale sia richiesta la consegna, la Suprema Corte ha affermato che non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma può comportare la sospensione dell'esecuzione, che è di competenza del Ministro della Giustizia e non dell'Autorità giudiziaria (arg. ex Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Rv. 276478); nel corso della fase di garanzia giurisdizionale, invero, l'Autorità giudiziaria è solo chiamata a risolvere la questione di diritto concernente la legale possibilità dell'estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità nonché la possibilità di subordinare la concessione dell'estradizione a condizioni, nell'ipotesi in cui l'estradando deve essere giudicato nel territorio del nostro Stato per fatti diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione (Sez. 6, n. 9273 del 25/01/2001, Kecap, Rv. 218430); rientra, infatti, nella esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ed attiene alla fase esecutiva dell'estradizione la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna o di procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità (ex art. 19 Convenzione cit.). 5. Quanto al quarto motivo, va rammentato che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità (cfr. Corte cost., sent. n. 58 del 3 marzo 1997). Pendenza da intendersi verificata, secondo un consolidato principio di diritto, quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare (tra tante, Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Rv. 256565). A carico dell'estradando, tuttavia, come posto in rilievo dalla Corte territoriale, non è emerso alcun elemento di certezza, allo stato, riguardo alla pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali procede l'Autorità giudiziaria svizzera nei termini sopra indicati (il ricorrente deduce infatti la sola pendenza di "indagini preliminari"). 6. Con riferimento all'ultimo motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di appello ha indicato le evidenze in base alle quali l'autorità giudiziaria svizzera ha ritenuto probabile la commissione dei reati da parte dell'incolpato (le denunce delle persone offese che davano atto delle condotte appropriative ,e 6 truffaldine poste ai loro danni e della sparizione del danaro consegnato all'estradando). Il che veniva a soddisfare il controllo di legalità, demandato alla Corte di appello, sulla domanda estradizionale presentata sulla base della Convenzione europea di estradizione. Secondo un principio già affermato più volte da questa Corte e anche con riferimento alla precedente procedura estradizionale (Sez. 6 n. 7975 del 22/01/2020, § 7 del considerato in diritto), l'Autorità giudiziaria italiana è tenuta infatti ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. Errata è quindi la prospettiva difensiva che le denunce delle persone offese debbano essere trasmesse a corredo della domanda, ipotesi notoriamente non prevista dalla Convenzione europea di estradizione. Quanto poi alla tesi difensiva versata nel ricorso, va rammentato che secondo un principio più volte affermato eventuali prove a discarico possono rilevare ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., purché risultino chiare ed incontrovertibili della innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Rv. 277560). Situazione nella specie non ricorrente, dovendo la tesi difensiva essere oggetto di valutazione nella sua sede naturale, ovvero quella del procedimento giudiziario svizzero (considerato viepiù che in sede di audizione davanti alle autorità svizzere nessuna giustificazione o chiarimento sulla sorte dei fondi il ricorrente aveva inteso fornire). 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 7 Il Consigliere/estensore SI Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod, proc. pen. Così deciso il 30/342021. Il Presidente ) NN LO /) /