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Sentenza 16 settembre 2021
Sentenza 16 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2021, n. 34339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34339 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL ZZ EL EH nato il [...] NI SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA TR che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei _ - — ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34339 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa in data 4 giugno 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna del 16 maggio 2019 che aveva ritenuto EL ZZ El HD e NI SS responsabili del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73 DPR 309/90 (riconosciuta in primo grado l'ipotesi attenuata del comma 5) perché, dall'anno 2014 all'anno 2016, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedevano ad una pluralità di soggetti diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina / nonché il solo EL ZZ del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 comma 1, dpr 309/90 perché, dall'anno 2012 all'anno 2016, cedeva a diversi soggetti molteplici dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Condannava, pertanto, EL ZZ per i reati a lui ascritti, riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due di reclusione e 4.000, (iuro di multa e NI SS alla pena di anni tre di reclusione e 6.000,00 euro di multa, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 4 in relazione al comma 2, n. 1 c.p. e la continuazione interna. 2. Il procedimento prendeva avvio dall'arresto in flagranza di reato degli odierni imputati, avvenuto in data 22/01/2016 allorquando i medesimi venivano colti in possesso di un quantitativo di sostanze stupefacenti e per il quale riportavano una condanna in sede di rito abbreviato a mesi 10 di reclusione e 2.000 euro di multa per EL ZZ e anni 1 mesi 4 giorni 20 di reclusione e 3.400 di multa per la NI. A tale episodio seguivano le indagini preordinate ad individuare una potenziale attività di spaccio posta in essere dagli arrestati. All'esito del raffronto tra il traffico telefonico inerente alle utenze collegate ai telefoni cellulari sequestrati nelle more dell'arresto e in uso ai medesimi con l'elenco delle utenze intestate a nominativi noti alle FF.00.quali assuntori di sostanze stupefacenti, i soggetti così individuati venivano escussi in caserma in qualità di persone informate sui fatti e sottoposti a riconoscimento tramite sottoposizione di apposito fascicolo fotografico. Le sopracitate persone informate sui fatti, escusse in sede dibattimentale, fornivano la prova dell'effettività di una stabile attività di spaccio coinvolgente i due imputati. La Corte di appello rigettava la richiesta di assoluzione giudicando le dichiarazioni rese dai numerosi acquirenti logiche e concordanti avendo i medesimi, come rilevato dal giudice di primo grado, non solo fornito chiara e dettagliata descrizione degli appellanti anche tramite riconoscimento fotografico ma anche riferito circostanze specifiche in ordine alla condotta tenuta dagli imputati, indicando i luoghi di incontro in cui avvenivano le cessioni, i corrispettivi per l'acquisto delle due sostanze stupefacenti smerciate (cocaina ed eroina) e descrivendo un analogo modus operandi degli imputati che giungevano sul luogo dell'incontro a bordo di un'autovettura condotta dalla NI e dalla quale scendeva EL ZZ dal lato del passeggero. In considerazione di tali concordi dichiarazioni, riscontrate peraltro dall'approfondita analisi dei tabulati telefonici degli imputati la Corte territoriale, al pari del giudice di prime cure, riteneva pienamente raggiunta la prova dell'attività di spaccio posta in essere dai medesimi a 1 nulla rilevando l'argomento difensivo in ordine all'impossibilità di stabilire l'entità della droga ceduta nonché all'asserita mancanza di prova degli avvenuti acquisti. Rigettava anche la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche / non potendo considerarsi le modalità di esecuzione della condotta, il modesto quantitativo delle cessioni ed il corretto comportamento processuale degli imputati elementi idonei a giustificare una riduzione della pena / trattandosi di circostanze inidonee a superare la gravità degli elementi negativi costituiti dall'essere i prevenuti colpevoli di aver posto in essere attività di spaccio seriale per diversi anni oltre ad annoverare a loro carico plurimi precedenti penali anche recenti e per reati specifici, essendo stati i medesimi condannati non solo per detenzione illecita di sostanza stupefacente ma anche per resistenza a pubblico ufficiale in concorso commessa il 5/08/2016. Inoltre, il solo EL ZZ riportava condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (accertato in gennaio 2016) e per introduzione clandestina in luoghi militari (commesso il 13/07/2016). La sola NI / alla quale era stata correttamente contestata una recidiva reiterata e specifica rannoverava ben quattro precedenti specifici commessi fin dal 2006 nonché una condotta di evasione commessa in data 13/10/2016. Veniva disattesa anche la richiesta di concessione alla sola NI dell'attenuante ex art. 114 c.p., non potendosi ritenere di minima importanza l'apporto dalla stessa fornito nella commissione del reato perché le cessioni ai soggetti indicati dalla difesa a supporto del motivo di gravame in esame risultavano correttamente contestate al solo EL ZZ. Quanto alle cessioni effettuate nei confronti degli altri testi elencati ( evidenziava come fosse pacificamente emersa la prova che la NI avesse portato avanti l'attività di spaccio anche autonomamente, come riferito dai testi TA LU, NA RI, PA DI, oltre che in concorso col compagno i che aveva agevolato nella maggior parte delle cessioni da questo eseguite ponendosi alla guida dell'autovettura. Pertanto, al pari del giudice di primo grado, riteneva che il contributo partecipativo fornito dall'imputata fosse effettivo, concreto e consapevole / volto a coadiuvare il compagno con il quale non solo manteneva un rapporto affettivo ma condivideva, con ogni evidenza, anche gli intenti criminali. Rigettava, infine, anche l'ultimo motivo di doglianza inerente la richiesta di rideternninazione della pena,condividendo il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale le condotte ascritte non potevano essere ritenute di minima gravità, avendo gli appellanti ceduto, in plurime occasioni e ad un cospicuo numero di acquirenti, diverse tipologie di stupefacente annoverabili tra le cd.droghe pesanti. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, tramite difensore di fiducia, articolato in tre motivi. Con un primo motivo la difesa deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c.1 lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per il reato loro ascritto. Lamenta la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli imputati / mancando qualsivoglia dato atto a statuire l'entità della sostanza stupefacente contestata ed il peso (specificato tra i capi di 2 imputazione solo in relazione a due acquirenti ossia PA e BE). L'affermazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni degli asseriti acquirenti;
mancando qualsiasi documentazione delle cessioni, nonostante il sequestro dei dispositivi di telefonia mobile degli imputati. Con un secondo motivo, inerente la sola NI, lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c. 1, lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. perché, in assenza di prove certe in ordine al mercimonio da lei svolto si sarebbe dovuto ritenere che la stessa abbia avuto un apporto meramente passivo o di trascurabile importanza in quanto l'imputato, anche in assenza della donna, avrebbe portato a termine il giro di traffici illeciti. La di lei presenza in alcune occasioni sul luogo in cui avvenivano le cessioni doveva, piuttosto, spiegarsi alla luce del rapporto affettivo intercorrente con l'imputato. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c. 1, lett. b) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio. Difatti lo stesso ragionamento del primo giudice in ordine alla derubricazione del fatto ex art. 73, comma 5, accolto dalla Corte di appello, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Al contrario il ragionamento della Corte territoriale risultava privo di coerenza e consequenzialità in relazione alla conferma della decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e generico, privo di confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado e propone la reiterazione di censure in fatto tali da pretendere da questa Corte una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli diversa valenza giuridica. Tale valutazione è preclusa in sede di legittimità non potendo questa Corte procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad una autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Difatti nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti essendo tale compito estraneo al ruolo che è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, alla luce delle direttive delineate dall'art. 606 c.p.p. (sez. III, sent. 16677 del 02/03/2021, dep. 03/05/2021). Le censure prospettate dai ricorrenti risultano riproduttive dei motivi di appello e prive di confronto con le adeguate e logiche motivazioni della sentenza impugnata t avendo la Corte di 3 appello, in doppia conforme con la decisione di primo grado, evidenziato in maniera adeguata, non illogica e non contraddittoria, la sussistenza di elementi di fatto sufficienti per l'affermazione di responsabilità degli imputati. 2. I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato la totale convergenza delle dichiarazioni rese dagli assuntori delle sostanze stupefacenti in ordine ai luoghi in cui avvenivano le cessioni, ai corrispettivi dovuti per l'acquisto delle stesse, al concreto modus operandi dei ricorrenti, provvedendo a fornire, inoltre, una chiara e dettagliata descrizione degli stessi anche tramite riconoscimento fotografico;
dichiarazioni che, peraltro, come correttamente e logicamente rilevato dalla Corte di secondo grado, hanno trovato riscontro sia nell'analisi dei tabulati telefonici sia nell'episodio avvenuto in data 22/01/2016 in cui gli odierni imputati venivano arrestati in flagranza di reato. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dei ricorrenti appaiono manifestamente infondate, risolvendosi nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Difatti il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019 - dep. 25/06/2019). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità avendo la Corte bolognese analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: ciò senza neppure determinare una inosservanza o erronea applicazione della norma di diritto penale sostanziale oggetto di addebito della quale, al contrario, i giudici di merito hanno fornito una corretta interpretazione applicativa. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono ugualmente inammissibili in quanto reiterativi di quanto già dedotto in appello, in assenza poi di confronto con il percorso motivazionale, del tutto logico, della sentenza di secondo grado. Difatti, relativamente all'attenuante dell'art. 114 c.p., la sentenza risulta adeguatamente motivata avendo evidenziato come la cessione della quantità di stupefacente fosse avvenuta con la partecipazione attiva della NI la quale, come pacificamente emerso dalle deposizioni degli acquirenti, non solo ha fornito un contributo partecipativo effettivo, concreto e consapevole consistito nel trasportare in auto il coimputato nei luoghi stabiliti per le cessioni ma ha anche agito autonomamente come riferito, in particolare, dai testi TA, NA e PA. Sul punto deve rammentarsi che questa Corte è costante nell'affermare che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata 4 concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 — dep. 14/11/2016, Siesto e altri, Rv. 26817601). Ciononostante, nel caso di specie, la Corte di appello ha comunque fornito motivazione esplicita priva di qualsivoglia vizio tale da comprometterne la tenuta logica, indicando il fondamentale rilievo della partecipazione della ricorrente NI alla realizzazione della ipotesi delittuosa. 4. Anche per quanto concerne la statuizione relativa alle circostanze attenuanti generiche, la decisione risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte che è costante nell'affermare che la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici (sez. 2 n. 5638 del 20/01/1983, dep. 14/06/1983, Rosamilia, Rv. 159536; sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 — dep. 15/02/2013, P. G. in proc. La Selva, Rv. 254716; sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 — dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Al riguardo l'iter argonnentativo sviluppato dalla Corte territoriale risulta essere immune da censure avendo rilevato l'assenza di elementi positivi per il suddetto riconoscimento, evidenziando al contempo come l'attività di spaccio sia stata posta in essere in modo seriale per diversi anni da parte di soggetti che già annoveravano a loro carico plurimi precedenti penali specifici anche recenti. 5. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio,deve ribadirsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli;
sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ricorrente nel caso di specie dove la Corte ha correttamente valutato la gravità del fatto alla luce delle plurime cessioni effettuate nel corso degli anni, del cospicuo numero di acquirenti nonché delle diverse tipologie di stupefacente, per di più annoverabili tra le c.d. droghe pesanti. 6. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo nella specie ragioni di esonero per assenza di colpa.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA TR che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei _ - — ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34339 Anno 2021 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa in data 4 giugno 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna del 16 maggio 2019 che aveva ritenuto EL ZZ El HD e NI SS responsabili del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73 DPR 309/90 (riconosciuta in primo grado l'ipotesi attenuata del comma 5) perché, dall'anno 2014 all'anno 2016, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedevano ad una pluralità di soggetti diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina / nonché il solo EL ZZ del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 comma 1, dpr 309/90 perché, dall'anno 2012 all'anno 2016, cedeva a diversi soggetti molteplici dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Condannava, pertanto, EL ZZ per i reati a lui ascritti, riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni due di reclusione e 4.000, (iuro di multa e NI SS alla pena di anni tre di reclusione e 6.000,00 euro di multa, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 4 in relazione al comma 2, n. 1 c.p. e la continuazione interna. 2. Il procedimento prendeva avvio dall'arresto in flagranza di reato degli odierni imputati, avvenuto in data 22/01/2016 allorquando i medesimi venivano colti in possesso di un quantitativo di sostanze stupefacenti e per il quale riportavano una condanna in sede di rito abbreviato a mesi 10 di reclusione e 2.000 euro di multa per EL ZZ e anni 1 mesi 4 giorni 20 di reclusione e 3.400 di multa per la NI. A tale episodio seguivano le indagini preordinate ad individuare una potenziale attività di spaccio posta in essere dagli arrestati. All'esito del raffronto tra il traffico telefonico inerente alle utenze collegate ai telefoni cellulari sequestrati nelle more dell'arresto e in uso ai medesimi con l'elenco delle utenze intestate a nominativi noti alle FF.00.quali assuntori di sostanze stupefacenti, i soggetti così individuati venivano escussi in caserma in qualità di persone informate sui fatti e sottoposti a riconoscimento tramite sottoposizione di apposito fascicolo fotografico. Le sopracitate persone informate sui fatti, escusse in sede dibattimentale, fornivano la prova dell'effettività di una stabile attività di spaccio coinvolgente i due imputati. La Corte di appello rigettava la richiesta di assoluzione giudicando le dichiarazioni rese dai numerosi acquirenti logiche e concordanti avendo i medesimi, come rilevato dal giudice di primo grado, non solo fornito chiara e dettagliata descrizione degli appellanti anche tramite riconoscimento fotografico ma anche riferito circostanze specifiche in ordine alla condotta tenuta dagli imputati, indicando i luoghi di incontro in cui avvenivano le cessioni, i corrispettivi per l'acquisto delle due sostanze stupefacenti smerciate (cocaina ed eroina) e descrivendo un analogo modus operandi degli imputati che giungevano sul luogo dell'incontro a bordo di un'autovettura condotta dalla NI e dalla quale scendeva EL ZZ dal lato del passeggero. In considerazione di tali concordi dichiarazioni, riscontrate peraltro dall'approfondita analisi dei tabulati telefonici degli imputati la Corte territoriale, al pari del giudice di prime cure, riteneva pienamente raggiunta la prova dell'attività di spaccio posta in essere dai medesimi a 1 nulla rilevando l'argomento difensivo in ordine all'impossibilità di stabilire l'entità della droga ceduta nonché all'asserita mancanza di prova degli avvenuti acquisti. Rigettava anche la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche / non potendo considerarsi le modalità di esecuzione della condotta, il modesto quantitativo delle cessioni ed il corretto comportamento processuale degli imputati elementi idonei a giustificare una riduzione della pena / trattandosi di circostanze inidonee a superare la gravità degli elementi negativi costituiti dall'essere i prevenuti colpevoli di aver posto in essere attività di spaccio seriale per diversi anni oltre ad annoverare a loro carico plurimi precedenti penali anche recenti e per reati specifici, essendo stati i medesimi condannati non solo per detenzione illecita di sostanza stupefacente ma anche per resistenza a pubblico ufficiale in concorso commessa il 5/08/2016. Inoltre, il solo EL ZZ riportava condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (accertato in gennaio 2016) e per introduzione clandestina in luoghi militari (commesso il 13/07/2016). La sola NI / alla quale era stata correttamente contestata una recidiva reiterata e specifica rannoverava ben quattro precedenti specifici commessi fin dal 2006 nonché una condotta di evasione commessa in data 13/10/2016. Veniva disattesa anche la richiesta di concessione alla sola NI dell'attenuante ex art. 114 c.p., non potendosi ritenere di minima importanza l'apporto dalla stessa fornito nella commissione del reato perché le cessioni ai soggetti indicati dalla difesa a supporto del motivo di gravame in esame risultavano correttamente contestate al solo EL ZZ. Quanto alle cessioni effettuate nei confronti degli altri testi elencati ( evidenziava come fosse pacificamente emersa la prova che la NI avesse portato avanti l'attività di spaccio anche autonomamente, come riferito dai testi TA LU, NA RI, PA DI, oltre che in concorso col compagno i che aveva agevolato nella maggior parte delle cessioni da questo eseguite ponendosi alla guida dell'autovettura. Pertanto, al pari del giudice di primo grado, riteneva che il contributo partecipativo fornito dall'imputata fosse effettivo, concreto e consapevole / volto a coadiuvare il compagno con il quale non solo manteneva un rapporto affettivo ma condivideva, con ogni evidenza, anche gli intenti criminali. Rigettava, infine, anche l'ultimo motivo di doglianza inerente la richiesta di rideternninazione della pena,condividendo il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale le condotte ascritte non potevano essere ritenute di minima gravità, avendo gli appellanti ceduto, in plurime occasioni e ad un cospicuo numero di acquirenti, diverse tipologie di stupefacente annoverabili tra le cd.droghe pesanti. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, tramite difensore di fiducia, articolato in tre motivi. Con un primo motivo la difesa deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c.1 lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata assoluzione degli imputati per il reato loro ascritto. Lamenta la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da provare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità degli imputati / mancando qualsivoglia dato atto a statuire l'entità della sostanza stupefacente contestata ed il peso (specificato tra i capi di 2 imputazione solo in relazione a due acquirenti ossia PA e BE). L'affermazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni degli asseriti acquirenti;
mancando qualsiasi documentazione delle cessioni, nonostante il sequestro dei dispositivi di telefonia mobile degli imputati. Con un secondo motivo, inerente la sola NI, lamenta erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c. 1, lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. perché, in assenza di prove certe in ordine al mercimonio da lei svolto si sarebbe dovuto ritenere che la stessa abbia avuto un apporto meramente passivo o di trascurabile importanza in quanto l'imputato, anche in assenza della donna, avrebbe portato a termine il giro di traffici illeciti. La di lei presenza in alcune occasioni sul luogo in cui avvenivano le cessioni doveva, piuttosto, spiegarsi alla luce del rapporto affettivo intercorrente con l'imputato. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, c. 1, lett. b) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio. Difatti lo stesso ragionamento del primo giudice in ordine alla derubricazione del fatto ex art. 73, comma 5, accolto dalla Corte di appello, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Al contrario il ragionamento della Corte territoriale risultava privo di coerenza e consequenzialità in relazione alla conferma della decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e generico, privo di confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado e propone la reiterazione di censure in fatto tali da pretendere da questa Corte una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli diversa valenza giuridica. Tale valutazione è preclusa in sede di legittimità non potendo questa Corte procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad una autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Difatti nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti essendo tale compito estraneo al ruolo che è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, alla luce delle direttive delineate dall'art. 606 c.p.p. (sez. III, sent. 16677 del 02/03/2021, dep. 03/05/2021). Le censure prospettate dai ricorrenti risultano riproduttive dei motivi di appello e prive di confronto con le adeguate e logiche motivazioni della sentenza impugnata t avendo la Corte di 3 appello, in doppia conforme con la decisione di primo grado, evidenziato in maniera adeguata, non illogica e non contraddittoria, la sussistenza di elementi di fatto sufficienti per l'affermazione di responsabilità degli imputati. 2. I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato la totale convergenza delle dichiarazioni rese dagli assuntori delle sostanze stupefacenti in ordine ai luoghi in cui avvenivano le cessioni, ai corrispettivi dovuti per l'acquisto delle stesse, al concreto modus operandi dei ricorrenti, provvedendo a fornire, inoltre, una chiara e dettagliata descrizione degli stessi anche tramite riconoscimento fotografico;
dichiarazioni che, peraltro, come correttamente e logicamente rilevato dalla Corte di secondo grado, hanno trovato riscontro sia nell'analisi dei tabulati telefonici sia nell'episodio avvenuto in data 22/01/2016 in cui gli odierni imputati venivano arrestati in flagranza di reato. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dei ricorrenti appaiono manifestamente infondate, risolvendosi nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Difatti il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019 - dep. 25/06/2019). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità avendo la Corte bolognese analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: ciò senza neppure determinare una inosservanza o erronea applicazione della norma di diritto penale sostanziale oggetto di addebito della quale, al contrario, i giudici di merito hanno fornito una corretta interpretazione applicativa. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono ugualmente inammissibili in quanto reiterativi di quanto già dedotto in appello, in assenza poi di confronto con il percorso motivazionale, del tutto logico, della sentenza di secondo grado. Difatti, relativamente all'attenuante dell'art. 114 c.p., la sentenza risulta adeguatamente motivata avendo evidenziato come la cessione della quantità di stupefacente fosse avvenuta con la partecipazione attiva della NI la quale, come pacificamente emerso dalle deposizioni degli acquirenti, non solo ha fornito un contributo partecipativo effettivo, concreto e consapevole consistito nel trasportare in auto il coimputato nei luoghi stabiliti per le cessioni ma ha anche agito autonomamente come riferito, in particolare, dai testi TA, NA e PA. Sul punto deve rammentarsi che questa Corte è costante nell'affermare che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata 4 concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 — dep. 14/11/2016, Siesto e altri, Rv. 26817601). Ciononostante, nel caso di specie, la Corte di appello ha comunque fornito motivazione esplicita priva di qualsivoglia vizio tale da comprometterne la tenuta logica, indicando il fondamentale rilievo della partecipazione della ricorrente NI alla realizzazione della ipotesi delittuosa. 4. Anche per quanto concerne la statuizione relativa alle circostanze attenuanti generiche, la decisione risulta pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte che è costante nell'affermare che la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici (sez. 2 n. 5638 del 20/01/1983, dep. 14/06/1983, Rosamilia, Rv. 159536; sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 — dep. 15/02/2013, P. G. in proc. La Selva, Rv. 254716; sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 — dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Al riguardo l'iter argonnentativo sviluppato dalla Corte territoriale risulta essere immune da censure avendo rilevato l'assenza di elementi positivi per il suddetto riconoscimento, evidenziando al contempo come l'attività di spaccio sia stata posta in essere in modo seriale per diversi anni da parte di soggetti che già annoveravano a loro carico plurimi precedenti penali specifici anche recenti. 5. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio,deve ribadirsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli;
sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ipotesi non ricorrente nel caso di specie dove la Corte ha correttamente valutato la gravità del fatto alla luce delle plurime cessioni effettuate nel corso degli anni, del cospicuo numero di acquirenti nonché delle diverse tipologie di stupefacente, per di più annoverabili tra le c.d. droghe pesanti. 6. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo nella specie ragioni di esonero per assenza di colpa.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.