CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Massime • 1
Le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea non possono essere valutate, attraverso il meccanismo del mutuo riconoscimento di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., promossa ai medesimi fini, deve osservare la garanzia del "ne bis in idem" eurounitario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11145 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nei confronti di NN IU, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/01/2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento agli effetti della recidiva, dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale della condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione inflitta a PP SA BR dal Tribunale di Traunstein (Germania) in data 07/07/2009: Penale Sent. Sez. 6 Num. 11145 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 ha osservato la Corte che non vi sarebbe stata necessità del riconoscimento, essendo applicabile, con riferimento a sentenza emessa da Stato membro dell'Unione europea, il disposto dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016, emanato in attuazione della Decisione quadro 2008/675/GAI. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 730 cod. proc. pen. e 3 d.lgs. 73 del 2016. Segnala che la richiesta era stata formulata ai fini della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e per ogni altro effetto penale della condanna. Rileva che il d.lgs. 73 del 2016 contempla la facoltà di valutare le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'A.G. italiana per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato, anche in assenza di riconoscimento, ma non è di per sé ostativo all'accoglimento di una richiesta di riconoscimento, dovendosi aver riguardo anche al punto 6 del Considerando della Decisione quadro, nel quale si specifica che l'obiettivo non è quello di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto far sì che in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze ad una condanna precedentemente comminata nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. Valutato il d.lgs. 73 del 2016 in un più ampio sistema, derivante anche dall'emanazione del d.lgs. 74 del 2016 e del d.lgs. 75 del 2016, contesta il ricorrente l'assunto dell'inammissibilità della richiesta di riconoscimento, anche in ragione del fatto che l'ambito di rilevanza del citato art. 3 d.lgs. 73 del 2016 non coincide con quello previsto dall'art. 12 cod. pen., ma assicura maggiore duttilità allo scambio di informazioni tra Stati membri. Richiama a tal fine anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Staiti, e Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. nel 2018, Cat Berro), dalla quale desume la persistente operatività del sistema di riconoscimento formale, al di là della previsione dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Rileva in particolare che nel caso di specie il riconoscimento si imponeva al fine di attribuire alla sentenza straniera non solo gli effetti di cui all'art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen., ma anche quello di cui all'art. 12, comma primo, n. 2, cod. 2 pen., relativo all'applicazione della pena accessoria derivante da condanna, non specificamente contemplato dall'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Di qui la necessità di una formale pronuncia ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore d'ufficio di BR ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, anche se non può per intero condividersi l'assunto posto alla base della sentenza impugnata. 2. Va al riguardo osservato che la materia del riconoscimento delle sentenze penali straniere è disciplinato dal codice di procedura penale agli artt. 730 e 731: la prima norma si riferisce al riconoscimento per gli effetti previsti dall'art. 12, comma primo, nn. 1, 2 e 3 del codice penale, mentre la seconda riguarda l'esecuzione nello Stato della sentenza straniera. E' noto che il citato art. 12 cod. pen. prevede la possibilità di riconoscimento, qualora si tratti di stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero di dichiarare l'abitualità, o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere (n. 1), qualora la condanna importi secondo la legge italiana una pena accessoria (n. 2), qualora, secondo la legge italiana, debba sottoporsi la persona condannata o prosciolta, che si trovi nel territorio italiano a misura di sicurezza personale (n. 3). L'ultimo comma dell'art. 12 cod. pen. stabilisce che al riconoscimento possa farsi luogo se la sentenza è pronunciata da Autorità giudiziaria di Stato estero, con il quale vige trattato di estradizione o, in mancanza, su richiesta del Ministro della giustizia, disposizione che correla la possibilità di riconoscimento al complessivo quadro di affidabilità dello Stato straniero, sintomaticamente espresso dall'esistenza di un trattato o dalla valutazione del Ministro. D'altro canto, con riguardo a tale specie di riconoscimento l'art. 730 cod. proc. pen. prevede che non è sufficiente la mera informativa in ordine alla pronuncia della sentenza straniera, ma occorre la richiesta di trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero o, in mancanza, con rogatoria, ciò che costituisce di per sé un filtro, 3 che potrebbe in concreto assumere rilievo preclusivo, in caso di mancato seguito alla richiesta di assistenza. 3. A fronte di ciò, nell'ambito dell'Unione europea con tre decisioni quadro (2008/675/GAI, 2009/315/GAI, 2009/316/GAI) è stato rimodulato il sistema della circolazione delle informazioni riguardanti le sentenze pronunciate in altri Stati membri: con la prima, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, è stata disciplinata la considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri, in occasione di un nuovo procedimento penale;
con le altre due, attuate con d.lgs. 74 del 2016 e con d.lgs. 75 del 2016, sono stati disciplinati l'organizzazione e il contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario, nonché l'istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Nell'ambito del presente procedimento viene in particolare in rilievo il d.lgs. 73 del 2016, il cui art. 3 definisce la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo al comma 1 che «Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere». Tale disposizione deve essere letta alla luce del sesto «Considerando» della decisione quadro, nel quale si specifica che l'obiettivo non è quello di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto far sì che in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze ad una condanna precedentemente comminata nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. I precisi riferimenti alle determinazioni sulla pena, alla recidiva o ad un altro effetto penale della condanna, ovvero alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere devono dunque essere intesi in funzione di fatti diversi da quelli oggetto della sentenza straniera e dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro. D'altro canto, appare evidente come l'ambito della «presa in considerazione» evocata dall'art. 3 d.lgs. 73 del 2016 non coincida con quello definito ai fini del formale riconoscimento ai nn. da 1 a 3 dell'art. 12 cod. pen. 4 Ed allora può rilevarsi come la non necessità di un siffatto riconoscimento vada specificamente commisurata alle valutazioni che con riguardo ai temi indicati dall'art. 3 d.lgs. 73 cit. debbano formularsi nell'ambito di un diverso procedimento per fatto diverso e non invece indistintamente a tutti i profili contemplati dall'art. 12 cod. pen. Se dunque ai fini della determinazione della pena o dell'applicazione della recidiva o ancora ai fini della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato la sentenza straniera pronunciata in uno Stato membro può essere presa in considerazione dal giudice italiano con riguardo ad un diverso reato, non altrettanto può dirsi in relazione alle pene accessorie. Queste ultime, se sono già stabilite nella sentenza straniera pongono un problema di concreta applicazione di detta sentenza, che esula dalla sfera applicativa sia dell'art. 3 d.lgs. 73 cit. sia dell'art. 12 cod. pen. Se invece, pur non contenute nella sentenza straniera, conseguono ad essa secondo la legge italiana, non possono rientrare nell'ambito della presa in considerazione disciplinata dall'art. 3 d.lgs. 73 in quanto pur sempre riferibili al medesimo fatto oggetto della sentenza straniera. 4. Ciò significa dunque che, se la sentenza impugnata ha correttamente rilevato la non necessità del riconoscimento formale ai fini della determinazione della pena e degli altri effetti contemplati dall'art. 3, non risultano invece condivisibili i rilievi formulati con riguardo all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anche in funzione della quale il Procuratore generale aveva chiesto il formale riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. della sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore ad anni tre di reclusione, pronunciata in Germania nei confronti di BR. E tuttavia, pur dovendosi prendere atto che la sentenza straniera risulta essere stata formalmente acquisita nelle forme richieste dall'art. 730 cod. proc. pen., deve ritenersi, come già anticipato, che la richiesta di riconoscimento non possa essere accolta. Condividendo i rilievi sul punto formulati in precedenti sentenze di questa Corte di cassazione (si rinvia a Sez. 6, n. 49120 del 16/09/2022, Greco, non mass.; Sez. 6, n. 49121 del 16/09/2022, Ciaramella, non mass.; Sez. 6, n. 3389 del 12/12/2022, dep. 2023, Guglielmino, non mass.), deve rilevarsi come alla luce e nella sfera operativa dei principi desumibili dal diritto europeo, in particolare dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e dall'art. 54 della Convenzione di Shengen, non possa prescindersi dal riferimento alla preclusione derivante dal divieto di bis in idem. 5 A tal fine deve sottolinearsi che tanto l'art. 11 in tema di rinnovamento del giudizio quanto l'art. 12 in tema di riconoscimento delle sentenze penali riflettono un quadro normativo, in cui la potestà punitiva dello Stato era del tutto svincolata da obblighi internazionali. Ma, progressivamente, sono stati introdotti precisi vincoli, così da assicurare all'individuo di non essere sottoposto ad un ulteriore carico sanzionatorio e ancor prima di non essere sottoposto ad un secondo processo per il medesimo fatto, onde evitare l'ulteriore sofferenza e i costi economici determinati dalla celebrazione di un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. 5. In tale prospettiva l'ipotesi dell'irrogazione di un'aggiuntiva pena per gli stessi fatti oggetto della sentenza straniera impone di verificare se ricorra o meno in concreto un vulnus alle garanzie riconosciute all'individuo. E' di tutta evidenza che, qualora la sentenza straniera non sia più eseguibile, perderebbe di per sé di consistenza l'applicazione di una pena accessoria. Ma, in caso diverso, le menzionate garanzie non vanno correlate al mero dato formale dell'inizio di un secondo procedimento per lo stesso fatto, ma devono essere invece commisurate all'esigenza che il nuovo procedimento, pur di carattere sostanzialmente punitivo, sia valutabile congiuntamente, quale risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. Proprio su tale versante si coglie il senso della rilevanza attribuita dalle Corti internazionali e di recente anche dalla Corte costituzionale, ai fini del rispetto del divieto di bis in idem, al c.d. doppio binario sanzionatorio. E' stato infatti rilevato che non ricorre una violazione di quel divieto quando tra i due procedimenti ricorra una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, nel senso che: 1) i procedimenti perseguono scopi complementari e pertanto concernono diversi aspetti del comportamento illecito in questione;
2) la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta è prevedibile, in astratto e in concreto;
3) i due procedimenti sono condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
4) sono previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso. Tale rilievo ha trovato espressione in sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E. (si richiamano Corte giustizia UE, 20 marzo 2018, C-524/15 Menci;
C-537/16, Garlasson Real Estate;
C-596/16 e C-597/16 Di Puma e Zecca) e in sentenze della Corte di Strasburgo alla luce della relativa garanzia convenzionale (Corte EDU, A 6 e B c. Norvegia del 15 novembre 2016), ed è stato recepito dalla Corte costituzionale (da ultimo Corte cost. n. 149 del 2022). Sulla base di tale analisi appare evidente che la possibilità di riconoscimento formale ai fini dell'applicazione di pene accessorie, previste dalla legge italiana, non possa prescindere dal concreto confronto con la sentenza straniera, in tanto essendo ammissibile, nel quadro del sistema governato dai richiamati principi, la possibilità di un procedimento aggiuntivo volto ad introdurre un carico sanzionatorio ulteriore per lo stesso fatto, in quanto possa dirsi che il procedimento sia strettamente connesso in termini sostanziali e temporali a quello originario. Posto che nel caso in esame viene specificamente in rilievo una sentenza pronunciata da altro Stato membro dell'Unione europea, deve rilevarsi come la richiesta del Procuratore generale non solo non si confronti neppure in astratto con il tema del bis in idem e con la sua concreta operatività, ma risulti in radice infondata a fronte del difetto di qualsivoglia connessione temporale tra il procedimento temporale e quello finalizzato all'applicazione della pena accessoria, atteso che la sentenza pronunciata in Germania a carico di BR risale al 2009. 6. In conclusione il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 12/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/01/2022 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento agli effetti della recidiva, dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale della condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione inflitta a PP SA BR dal Tribunale di Traunstein (Germania) in data 07/07/2009: Penale Sent. Sez. 6 Num. 11145 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 12/01/2023 ha osservato la Corte che non vi sarebbe stata necessità del riconoscimento, essendo applicabile, con riferimento a sentenza emessa da Stato membro dell'Unione europea, il disposto dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016, emanato in attuazione della Decisione quadro 2008/675/GAI. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 730 cod. proc. pen. e 3 d.lgs. 73 del 2016. Segnala che la richiesta era stata formulata ai fini della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e per ogni altro effetto penale della condanna. Rileva che il d.lgs. 73 del 2016 contempla la facoltà di valutare le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'A.G. italiana per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato, anche in assenza di riconoscimento, ma non è di per sé ostativo all'accoglimento di una richiesta di riconoscimento, dovendosi aver riguardo anche al punto 6 del Considerando della Decisione quadro, nel quale si specifica che l'obiettivo non è quello di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto far sì che in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze ad una condanna precedentemente comminata nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. Valutato il d.lgs. 73 del 2016 in un più ampio sistema, derivante anche dall'emanazione del d.lgs. 74 del 2016 e del d.lgs. 75 del 2016, contesta il ricorrente l'assunto dell'inammissibilità della richiesta di riconoscimento, anche in ragione del fatto che l'ambito di rilevanza del citato art. 3 d.lgs. 73 del 2016 non coincide con quello previsto dall'art. 12 cod. pen., ma assicura maggiore duttilità allo scambio di informazioni tra Stati membri. Richiama a tal fine anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Staiti, e Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. nel 2018, Cat Berro), dalla quale desume la persistente operatività del sistema di riconoscimento formale, al di là della previsione dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Rileva in particolare che nel caso di specie il riconoscimento si imponeva al fine di attribuire alla sentenza straniera non solo gli effetti di cui all'art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen., ma anche quello di cui all'art. 12, comma primo, n. 2, cod. 2 pen., relativo all'applicazione della pena accessoria derivante da condanna, non specificamente contemplato dall'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Di qui la necessità di una formale pronuncia ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore d'ufficio di BR ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, anche se non può per intero condividersi l'assunto posto alla base della sentenza impugnata. 2. Va al riguardo osservato che la materia del riconoscimento delle sentenze penali straniere è disciplinato dal codice di procedura penale agli artt. 730 e 731: la prima norma si riferisce al riconoscimento per gli effetti previsti dall'art. 12, comma primo, nn. 1, 2 e 3 del codice penale, mentre la seconda riguarda l'esecuzione nello Stato della sentenza straniera. E' noto che il citato art. 12 cod. pen. prevede la possibilità di riconoscimento, qualora si tratti di stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero di dichiarare l'abitualità, o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere (n. 1), qualora la condanna importi secondo la legge italiana una pena accessoria (n. 2), qualora, secondo la legge italiana, debba sottoporsi la persona condannata o prosciolta, che si trovi nel territorio italiano a misura di sicurezza personale (n. 3). L'ultimo comma dell'art. 12 cod. pen. stabilisce che al riconoscimento possa farsi luogo se la sentenza è pronunciata da Autorità giudiziaria di Stato estero, con il quale vige trattato di estradizione o, in mancanza, su richiesta del Ministro della giustizia, disposizione che correla la possibilità di riconoscimento al complessivo quadro di affidabilità dello Stato straniero, sintomaticamente espresso dall'esistenza di un trattato o dalla valutazione del Ministro. D'altro canto, con riguardo a tale specie di riconoscimento l'art. 730 cod. proc. pen. prevede che non è sufficiente la mera informativa in ordine alla pronuncia della sentenza straniera, ma occorre la richiesta di trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero o, in mancanza, con rogatoria, ciò che costituisce di per sé un filtro, 3 che potrebbe in concreto assumere rilievo preclusivo, in caso di mancato seguito alla richiesta di assistenza. 3. A fronte di ciò, nell'ambito dell'Unione europea con tre decisioni quadro (2008/675/GAI, 2009/315/GAI, 2009/316/GAI) è stato rimodulato il sistema della circolazione delle informazioni riguardanti le sentenze pronunciate in altri Stati membri: con la prima, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, è stata disciplinata la considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri, in occasione di un nuovo procedimento penale;
con le altre due, attuate con d.lgs. 74 del 2016 e con d.lgs. 75 del 2016, sono stati disciplinati l'organizzazione e il contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario, nonché l'istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Nell'ambito del presente procedimento viene in particolare in rilievo il d.lgs. 73 del 2016, il cui art. 3 definisce la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo al comma 1 che «Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere». Tale disposizione deve essere letta alla luce del sesto «Considerando» della decisione quadro, nel quale si specifica che l'obiettivo non è quello di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto far sì che in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze ad una condanna precedentemente comminata nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. I precisi riferimenti alle determinazioni sulla pena, alla recidiva o ad un altro effetto penale della condanna, ovvero alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere devono dunque essere intesi in funzione di fatti diversi da quelli oggetto della sentenza straniera e dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro. D'altro canto, appare evidente come l'ambito della «presa in considerazione» evocata dall'art. 3 d.lgs. 73 del 2016 non coincida con quello definito ai fini del formale riconoscimento ai nn. da 1 a 3 dell'art. 12 cod. pen. 4 Ed allora può rilevarsi come la non necessità di un siffatto riconoscimento vada specificamente commisurata alle valutazioni che con riguardo ai temi indicati dall'art. 3 d.lgs. 73 cit. debbano formularsi nell'ambito di un diverso procedimento per fatto diverso e non invece indistintamente a tutti i profili contemplati dall'art. 12 cod. pen. Se dunque ai fini della determinazione della pena o dell'applicazione della recidiva o ancora ai fini della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato la sentenza straniera pronunciata in uno Stato membro può essere presa in considerazione dal giudice italiano con riguardo ad un diverso reato, non altrettanto può dirsi in relazione alle pene accessorie. Queste ultime, se sono già stabilite nella sentenza straniera pongono un problema di concreta applicazione di detta sentenza, che esula dalla sfera applicativa sia dell'art. 3 d.lgs. 73 cit. sia dell'art. 12 cod. pen. Se invece, pur non contenute nella sentenza straniera, conseguono ad essa secondo la legge italiana, non possono rientrare nell'ambito della presa in considerazione disciplinata dall'art. 3 d.lgs. 73 in quanto pur sempre riferibili al medesimo fatto oggetto della sentenza straniera. 4. Ciò significa dunque che, se la sentenza impugnata ha correttamente rilevato la non necessità del riconoscimento formale ai fini della determinazione della pena e degli altri effetti contemplati dall'art. 3, non risultano invece condivisibili i rilievi formulati con riguardo all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anche in funzione della quale il Procuratore generale aveva chiesto il formale riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. della sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore ad anni tre di reclusione, pronunciata in Germania nei confronti di BR. E tuttavia, pur dovendosi prendere atto che la sentenza straniera risulta essere stata formalmente acquisita nelle forme richieste dall'art. 730 cod. proc. pen., deve ritenersi, come già anticipato, che la richiesta di riconoscimento non possa essere accolta. Condividendo i rilievi sul punto formulati in precedenti sentenze di questa Corte di cassazione (si rinvia a Sez. 6, n. 49120 del 16/09/2022, Greco, non mass.; Sez. 6, n. 49121 del 16/09/2022, Ciaramella, non mass.; Sez. 6, n. 3389 del 12/12/2022, dep. 2023, Guglielmino, non mass.), deve rilevarsi come alla luce e nella sfera operativa dei principi desumibili dal diritto europeo, in particolare dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e dall'art. 54 della Convenzione di Shengen, non possa prescindersi dal riferimento alla preclusione derivante dal divieto di bis in idem. 5 A tal fine deve sottolinearsi che tanto l'art. 11 in tema di rinnovamento del giudizio quanto l'art. 12 in tema di riconoscimento delle sentenze penali riflettono un quadro normativo, in cui la potestà punitiva dello Stato era del tutto svincolata da obblighi internazionali. Ma, progressivamente, sono stati introdotti precisi vincoli, così da assicurare all'individuo di non essere sottoposto ad un ulteriore carico sanzionatorio e ancor prima di non essere sottoposto ad un secondo processo per il medesimo fatto, onde evitare l'ulteriore sofferenza e i costi economici determinati dalla celebrazione di un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. 5. In tale prospettiva l'ipotesi dell'irrogazione di un'aggiuntiva pena per gli stessi fatti oggetto della sentenza straniera impone di verificare se ricorra o meno in concreto un vulnus alle garanzie riconosciute all'individuo. E' di tutta evidenza che, qualora la sentenza straniera non sia più eseguibile, perderebbe di per sé di consistenza l'applicazione di una pena accessoria. Ma, in caso diverso, le menzionate garanzie non vanno correlate al mero dato formale dell'inizio di un secondo procedimento per lo stesso fatto, ma devono essere invece commisurate all'esigenza che il nuovo procedimento, pur di carattere sostanzialmente punitivo, sia valutabile congiuntamente, quale risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito. Proprio su tale versante si coglie il senso della rilevanza attribuita dalle Corti internazionali e di recente anche dalla Corte costituzionale, ai fini del rispetto del divieto di bis in idem, al c.d. doppio binario sanzionatorio. E' stato infatti rilevato che non ricorre una violazione di quel divieto quando tra i due procedimenti ricorra una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, nel senso che: 1) i procedimenti perseguono scopi complementari e pertanto concernono diversi aspetti del comportamento illecito in questione;
2) la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta è prevedibile, in astratto e in concreto;
3) i due procedimenti sono condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
4) sono previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso. Tale rilievo ha trovato espressione in sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E. (si richiamano Corte giustizia UE, 20 marzo 2018, C-524/15 Menci;
C-537/16, Garlasson Real Estate;
C-596/16 e C-597/16 Di Puma e Zecca) e in sentenze della Corte di Strasburgo alla luce della relativa garanzia convenzionale (Corte EDU, A 6 e B c. Norvegia del 15 novembre 2016), ed è stato recepito dalla Corte costituzionale (da ultimo Corte cost. n. 149 del 2022). Sulla base di tale analisi appare evidente che la possibilità di riconoscimento formale ai fini dell'applicazione di pene accessorie, previste dalla legge italiana, non possa prescindere dal concreto confronto con la sentenza straniera, in tanto essendo ammissibile, nel quadro del sistema governato dai richiamati principi, la possibilità di un procedimento aggiuntivo volto ad introdurre un carico sanzionatorio ulteriore per lo stesso fatto, in quanto possa dirsi che il procedimento sia strettamente connesso in termini sostanziali e temporali a quello originario. Posto che nel caso in esame viene specificamente in rilievo una sentenza pronunciata da altro Stato membro dell'Unione europea, deve rilevarsi come la richiesta del Procuratore generale non solo non si confronti neppure in astratto con il tema del bis in idem e con la sua concreta operatività, ma risulti in radice infondata a fronte del difetto di qualsivoglia connessione temporale tra il procedimento temporale e quello finalizzato all'applicazione della pena accessoria, atteso che la sentenza pronunciata in Germania a carico di BR risale al 2009. 6. In conclusione il ricorso del Procuratore generale deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 12/01/2023