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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
PONTECORVO LORENZO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8653/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. PF TK501F204306-2024 con il quale l'Amministrazione finanziaria, per l'anno di imposta 2020, ha contestato un maggior reddito da lavoro autonomo non dichiarato, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
A supporto dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, per violazione dei principi in materia di istruttoria amministrativa e per inesistenza di idonea documentazione a sostegno della pretesa impositiva.
Ha inoltre sostenuto l'illegittimità delle sanzioni applicate alla luce del principio del favor rei illegittimamente violato dal d.lgs. 87/2024.
La materia del contendere riguarda i seguenti rilievi:
1) è contestato un bonifico in entrata ricevuto dalla società Società_1 SRL per un ammontare pari ad euro
2.975,00.
Il ricorrente sostiene che il bonifico ricevuto dalla società Società_1 Srl, pari a euro 2.975, rappresenti la restituzione di un finanziamento infruttifero precedentemente erogato in qualità di socio. Tale finanziamento era stato suddiviso in tre tranches: euro 150,00 il 24/03/2020, euro 2.575,00 il 02/04/2020 e euro 250,00 il
06/04/2020. Di conseguenza, il bonifico del 13/07/2020 oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio costituirebbe la restituzione parziale del finanziamento erogato dal ricorrente.
2) L'Ufficio individua quale maggiore ricavo l'importo di euro 6.000 riferibile ad un bonifico ricevuto dal Ricorrente_1 da parte della società Società_2 Srl con causale “restituzione finanziamento socio”.
Il ricorrente al riguardo sostiene che, la società Società_2 Srl avrebbe errato nella descrizione della causale del bonifico posto che non si tratterebbe di restituzione di finanziamento socio, bensì della restituzione di un acconto per lavori da effettuare e che successivamente non sarebbero mai stati svolti.
A sostegno di tale tesi il ricorrente ha precisato che Società_2 Srl, società specializzata nell'installazione di impianti idraulici e di condizionamento, ha emesso nel 2020 un preventivo per il rinnovo dell'impianto di climatizzazione presso l'abitazione del contribuente. A seguito dell'accettazione, il Ricorrente_1 aveva versato un acconto di euro 6.000 tramite bonifico bancario. Successivamente, a causa di sopravvenute difficoltà economiche legate anche all'emergenza Covid-19, il Ricorrente_1 aveva richiesto la revoca consensuale del servizio, cui la società aveva aderito non avendo ancora acquistato il materiale necessario. L'acconto sarebbe stato quindi integralmente restituito.
Il ricorrente ha quindi sostenuto che il bonifico in entrata di euro 6.000 da parte di Società_2 Srl, costituendo un semplice rimborso, non potrebbe essere qualificato come maggior reddito non dichiarato.
3) L'Ufficio, nel verificare il pagamento della fattura intestata alla Società_3 Srl, ha riscontrato che la Società_3 Srl aveva corrisposto l'intero importo del documento anziché il solo netto a pagare, con la conseguenza che la ritenuta applicata in fattura, pari ad euro 3.098, anziché essere stata versata all'Erario dalla società è stata bonificata al professionista Ricorrente_1.
Il ricorrente sul punto ha riferito di avere a sua volta considerato la ritenuta d'acconto in detrazione d'imposta e che, essendosi reso conto solo in sede di verifica fiscale dell'errore in cui era incorsa dapprima la Società e poi lui stesso, aveva provveduto a rimborsare la società Società_3 della ritenuta addebitatagli erroneamente tramite bonifico bancario. Ha quindi sostenuto che tale adempimento avrebbe neutralizzato gli effetti distorsivi che si erano generati e che, per tale ragione, l'eventuale conferma della tesi dell'Ufficio che non ha riconosciuto la predetta ritenuta genererebbe una violazione dei principi di giusta tassazione stante l'inevitabile effetto di duplicare l'impegno finanziario del contribuente che ha, da un lato restituito la ritenuta
- che dunque non è stata incassata - e dall'altro si ritroverebbe a vedersela immotivatamente disconosciuta con un evidente aggravio di imposta.
4) L'ufficio contesta l'inerenza di un costo pari ad euro 1.500,00.
Al riguardo il ricorrente ha riferito che nel corso dell'anno 2020, esso istante si era avvalso dell'ausilio della
Sig.ra Nominativo_1 alla quale è stato corrisposto un compenso - a titolo di prestazione occasionale - pari ed euro 1.500 e che l'esigenza di doversi avvalere di un tale supporto era stato dettato dalla situazione particolarmente complessa che aveva caratterizzato l'attività dei commercialisti nell'annualità 2020 in quanto, alle ordinarie scadenze si erano aggiunti tutti gli adempimenti necessari per permettere le attivazioni della cassa integrazione nonché la presentazione delle domande relative ai contributi e agli aiuti di stato. Avendo pertanto la collaboratrice svolto le attività tipiche rispetto a quelle svolte dallo studio professionale il ricorrente ha ritenuto che il costo sostenuto per la sua prestazione - essendo inerente - sarebbe legittimamente deducibile.
Si è costituita l'Amministrazione finanziaria rilevando, con riguardo al punto 1) concernente il rilievo relativo ai ricavi derivanti da bonifici ricevuti dalla società Società_1 SRL, di aver riconosciuto la coerenza di alcuni movimenti per un importo totale di €400 e che nell'estratto conto intestato al ricorrente non risulta alcuna evidenza del pagamento di €2.575,00 verso la società Società_1 SRL.
Ha quindi sostenuto la legittimità del rilievo non avendo il ricorrente fornito prova del pagamento né in sede di contraddittorio né in giudizio essendo stato depositato l'estratto contro della società Società_1 SRL, dal quale nulla emergerebbe in merito al rilievo considerando altresì che oggetto di analisi era stato un altro conto su cui sono state recuperate a tassazione le somme.
Con riguardo al punto 2) concernente il rilievo afferente il bonifico da 6.000 euro ricevuto dalla società
Società_2 Srl ha ritenuto non provata tale entrata non essendo il preventivo prodotto sufficiente nel supportare il dedotto errore.
Sulle eccezioni di cui al punto 3) e 4) l'Amministrazione ha riferito di aver provveduto, alla luce della documentazione prodotta in sede giudiziale, ad avviare i contatti con la parte.
Con riguardo, infine, alla contestata illegittimità delle sanzioni applicate alla luce del principio del favor rei ha evidenziato che l'art. 5 D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, dispone che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” e che pertanto, in presenza di una norma transitoria espressa, il principio del favor rei non possa operare per espressione della volontà legislativa di delimitare temporaneamente la riforma della norma sanzionatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento è ampiamente motivato ed è stato peraltro preceduto da una fase di pieno contraddittorio che ha consentito al contribuente, sia in fase prodromica che in questa sede, di conoscere le singole contestazioni e di formulare un'ampia difesa su ogni singolo.
Ciò premesso, con riferimento al punto 1), è pacifica la circostanza che il ricorrente ha ricevuto dalla società Società_1 Srl il bonifico pari a euro 2.975. E' invece del tutto privo di prova la circostanza che tale importo rappresentasse la restituzione di un finanziamento infruttifero precedentemente erogato dal Ricorrente_1 in qualità di socio nulla emergendo al riguardo dalla documentazione prodotta di cui ai nn 4 e 5 ed essendo comunque sufficiente rilevare che risulta, oltre che indimostrato, finanche non precisato il motivo per cui la società avesse disposto la restituzione di un importo ricevuto dal ricorrente a titolo di finanziamento. Tale importo costituisce pertanto un maggior reddito.
Con riferimento al maggiore ricavo di euro 6.000, riferibile ad un bonifico ricevuto dal Ricorrente_1 da parte della società Società_2 Srl di cui al punto 2), è anche in questo caso pacifica la circostanza che il contribuente avesse effettivamente ricevuto detta somma. E' invece da escludere che il ricorrente abbia in qualche modo dimostrato di aver ricevuto lo stesso importo a titolo di restituzione di un acconto dallo stesso Ricorrente_1 versato per lavori da effettuare e che successivamente non sarebbero mai stati svolti.
Con riguardo alla ritenuta di cui al punto 3) applicata in fattura intestata alla Società_3 Srl, pari ad euro 3.098,00 non versata all'Erario dalla società ma bonificata al professionista Ricorrente_1 è da considerare che il contribuente ha effettivamente documentato di aver restituito tale somma in data 13 luglio 2023 che
è antecedente a quella di formalizzazione dell'accertamento. Tale importo, pertanto, non configura un maggior ricavo contestabile.
Il contribuente non ha inoltre dimostrato l'inerenza del costo pari ad euro 1.500,00 di cui al punto 4) non essendo emerso che Nominativo_1 - la quale aveva effettivamente intrattenuto un rapporto professionale con il ricorrente come da certificazione unica 2021 – avesse ricevuto detta somma da parte del Ricorrente_1 non risultando dalla documentazione di cui all'allegato 8 la corresponsione di somme.
Il ricorso deve essere pertanto accolto in tali limiti essendo stata correttamente determinata la sanzione alla luce della previsione di cui all'art.5 del d.lgs. 87/2024 che ha riformato l'impianto sanzionatorio tributario solo con decorrenza 1 settembre 2024, periodo questo che è successivo a quello oggetto di valutazione.
Tale sanzione è da rapportare ai minori importi derivanti dal parziale accoglimento del ricorso.
La parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
(RE TE) (PA IO NO)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU PAOLO ANTONIO, Presidente
PONTECORVO LORENZO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8653/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F204306 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. PF TK501F204306-2024 con il quale l'Amministrazione finanziaria, per l'anno di imposta 2020, ha contestato un maggior reddito da lavoro autonomo non dichiarato, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
A supporto dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, per violazione dei principi in materia di istruttoria amministrativa e per inesistenza di idonea documentazione a sostegno della pretesa impositiva.
Ha inoltre sostenuto l'illegittimità delle sanzioni applicate alla luce del principio del favor rei illegittimamente violato dal d.lgs. 87/2024.
La materia del contendere riguarda i seguenti rilievi:
1) è contestato un bonifico in entrata ricevuto dalla società Società_1 SRL per un ammontare pari ad euro
2.975,00.
Il ricorrente sostiene che il bonifico ricevuto dalla società Società_1 Srl, pari a euro 2.975, rappresenti la restituzione di un finanziamento infruttifero precedentemente erogato in qualità di socio. Tale finanziamento era stato suddiviso in tre tranches: euro 150,00 il 24/03/2020, euro 2.575,00 il 02/04/2020 e euro 250,00 il
06/04/2020. Di conseguenza, il bonifico del 13/07/2020 oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio costituirebbe la restituzione parziale del finanziamento erogato dal ricorrente.
2) L'Ufficio individua quale maggiore ricavo l'importo di euro 6.000 riferibile ad un bonifico ricevuto dal Ricorrente_1 da parte della società Società_2 Srl con causale “restituzione finanziamento socio”.
Il ricorrente al riguardo sostiene che, la società Società_2 Srl avrebbe errato nella descrizione della causale del bonifico posto che non si tratterebbe di restituzione di finanziamento socio, bensì della restituzione di un acconto per lavori da effettuare e che successivamente non sarebbero mai stati svolti.
A sostegno di tale tesi il ricorrente ha precisato che Società_2 Srl, società specializzata nell'installazione di impianti idraulici e di condizionamento, ha emesso nel 2020 un preventivo per il rinnovo dell'impianto di climatizzazione presso l'abitazione del contribuente. A seguito dell'accettazione, il Ricorrente_1 aveva versato un acconto di euro 6.000 tramite bonifico bancario. Successivamente, a causa di sopravvenute difficoltà economiche legate anche all'emergenza Covid-19, il Ricorrente_1 aveva richiesto la revoca consensuale del servizio, cui la società aveva aderito non avendo ancora acquistato il materiale necessario. L'acconto sarebbe stato quindi integralmente restituito.
Il ricorrente ha quindi sostenuto che il bonifico in entrata di euro 6.000 da parte di Società_2 Srl, costituendo un semplice rimborso, non potrebbe essere qualificato come maggior reddito non dichiarato.
3) L'Ufficio, nel verificare il pagamento della fattura intestata alla Società_3 Srl, ha riscontrato che la Società_3 Srl aveva corrisposto l'intero importo del documento anziché il solo netto a pagare, con la conseguenza che la ritenuta applicata in fattura, pari ad euro 3.098, anziché essere stata versata all'Erario dalla società è stata bonificata al professionista Ricorrente_1.
Il ricorrente sul punto ha riferito di avere a sua volta considerato la ritenuta d'acconto in detrazione d'imposta e che, essendosi reso conto solo in sede di verifica fiscale dell'errore in cui era incorsa dapprima la Società e poi lui stesso, aveva provveduto a rimborsare la società Società_3 della ritenuta addebitatagli erroneamente tramite bonifico bancario. Ha quindi sostenuto che tale adempimento avrebbe neutralizzato gli effetti distorsivi che si erano generati e che, per tale ragione, l'eventuale conferma della tesi dell'Ufficio che non ha riconosciuto la predetta ritenuta genererebbe una violazione dei principi di giusta tassazione stante l'inevitabile effetto di duplicare l'impegno finanziario del contribuente che ha, da un lato restituito la ritenuta
- che dunque non è stata incassata - e dall'altro si ritroverebbe a vedersela immotivatamente disconosciuta con un evidente aggravio di imposta.
4) L'ufficio contesta l'inerenza di un costo pari ad euro 1.500,00.
Al riguardo il ricorrente ha riferito che nel corso dell'anno 2020, esso istante si era avvalso dell'ausilio della
Sig.ra Nominativo_1 alla quale è stato corrisposto un compenso - a titolo di prestazione occasionale - pari ed euro 1.500 e che l'esigenza di doversi avvalere di un tale supporto era stato dettato dalla situazione particolarmente complessa che aveva caratterizzato l'attività dei commercialisti nell'annualità 2020 in quanto, alle ordinarie scadenze si erano aggiunti tutti gli adempimenti necessari per permettere le attivazioni della cassa integrazione nonché la presentazione delle domande relative ai contributi e agli aiuti di stato. Avendo pertanto la collaboratrice svolto le attività tipiche rispetto a quelle svolte dallo studio professionale il ricorrente ha ritenuto che il costo sostenuto per la sua prestazione - essendo inerente - sarebbe legittimamente deducibile.
Si è costituita l'Amministrazione finanziaria rilevando, con riguardo al punto 1) concernente il rilievo relativo ai ricavi derivanti da bonifici ricevuti dalla società Società_1 SRL, di aver riconosciuto la coerenza di alcuni movimenti per un importo totale di €400 e che nell'estratto conto intestato al ricorrente non risulta alcuna evidenza del pagamento di €2.575,00 verso la società Società_1 SRL.
Ha quindi sostenuto la legittimità del rilievo non avendo il ricorrente fornito prova del pagamento né in sede di contraddittorio né in giudizio essendo stato depositato l'estratto contro della società Società_1 SRL, dal quale nulla emergerebbe in merito al rilievo considerando altresì che oggetto di analisi era stato un altro conto su cui sono state recuperate a tassazione le somme.
Con riguardo al punto 2) concernente il rilievo afferente il bonifico da 6.000 euro ricevuto dalla società
Società_2 Srl ha ritenuto non provata tale entrata non essendo il preventivo prodotto sufficiente nel supportare il dedotto errore.
Sulle eccezioni di cui al punto 3) e 4) l'Amministrazione ha riferito di aver provveduto, alla luce della documentazione prodotta in sede giudiziale, ad avviare i contatti con la parte.
Con riguardo, infine, alla contestata illegittimità delle sanzioni applicate alla luce del principio del favor rei ha evidenziato che l'art. 5 D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, dispone che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” e che pertanto, in presenza di una norma transitoria espressa, il principio del favor rei non possa operare per espressione della volontà legislativa di delimitare temporaneamente la riforma della norma sanzionatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento è ampiamente motivato ed è stato peraltro preceduto da una fase di pieno contraddittorio che ha consentito al contribuente, sia in fase prodromica che in questa sede, di conoscere le singole contestazioni e di formulare un'ampia difesa su ogni singolo.
Ciò premesso, con riferimento al punto 1), è pacifica la circostanza che il ricorrente ha ricevuto dalla società Società_1 Srl il bonifico pari a euro 2.975. E' invece del tutto privo di prova la circostanza che tale importo rappresentasse la restituzione di un finanziamento infruttifero precedentemente erogato dal Ricorrente_1 in qualità di socio nulla emergendo al riguardo dalla documentazione prodotta di cui ai nn 4 e 5 ed essendo comunque sufficiente rilevare che risulta, oltre che indimostrato, finanche non precisato il motivo per cui la società avesse disposto la restituzione di un importo ricevuto dal ricorrente a titolo di finanziamento. Tale importo costituisce pertanto un maggior reddito.
Con riferimento al maggiore ricavo di euro 6.000, riferibile ad un bonifico ricevuto dal Ricorrente_1 da parte della società Società_2 Srl di cui al punto 2), è anche in questo caso pacifica la circostanza che il contribuente avesse effettivamente ricevuto detta somma. E' invece da escludere che il ricorrente abbia in qualche modo dimostrato di aver ricevuto lo stesso importo a titolo di restituzione di un acconto dallo stesso Ricorrente_1 versato per lavori da effettuare e che successivamente non sarebbero mai stati svolti.
Con riguardo alla ritenuta di cui al punto 3) applicata in fattura intestata alla Società_3 Srl, pari ad euro 3.098,00 non versata all'Erario dalla società ma bonificata al professionista Ricorrente_1 è da considerare che il contribuente ha effettivamente documentato di aver restituito tale somma in data 13 luglio 2023 che
è antecedente a quella di formalizzazione dell'accertamento. Tale importo, pertanto, non configura un maggior ricavo contestabile.
Il contribuente non ha inoltre dimostrato l'inerenza del costo pari ad euro 1.500,00 di cui al punto 4) non essendo emerso che Nominativo_1 - la quale aveva effettivamente intrattenuto un rapporto professionale con il ricorrente come da certificazione unica 2021 – avesse ricevuto detta somma da parte del Ricorrente_1 non risultando dalla documentazione di cui all'allegato 8 la corresponsione di somme.
Il ricorso deve essere pertanto accolto in tali limiti essendo stata correttamente determinata la sanzione alla luce della previsione di cui all'art.5 del d.lgs. 87/2024 che ha riformato l'impianto sanzionatorio tributario solo con decorrenza 1 settembre 2024, periodo questo che è successivo a quello oggetto di valutazione.
Tale sanzione è da rapportare ai minori importi derivanti dal parziale accoglimento del ricorso.
La parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
(RE TE) (PA IO NO)