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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 27903/2019 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PASTORE CARBONE NICOLA
OPPONENTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FOGLIA CP_1
MASSIMO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo consegna documenti.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2019
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6131/2019 – RG
23718/2019 richiesto dal sig. con il quale il Tribunale CP_1 di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva ad essa, ai sensi dell'articolo 119 TUB (Dlgs. 385/1993), la consegna di copia del contratto di deposito n.
05100/9200/000000000197 e copia delle movimentazione del deposito dal 28.05.2003 al 27.05.2013, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio .
L'istituto bancario, a sostegno della sua opposizione, rilevava che secondo quanto disposto dall'art. 119 co. 4 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni antecedenti l'istanza stessa. Ciò premesso chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda proposta col ricorso monitorio e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Nelle more del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'istituto bancario convenuto consegnava la documentazione richiesta (rendicontazione titoli dal 2003 al 2013) fatta pag. 2/7 eccezione per il contratto di deposito risalente al 1989 non più disponibile.
Nel MERITO l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, sussiste in capo al correntista un vero e proprio diritto sostanziale a ricevere la documentazione relativa alle operazioni eseguite in conto corrente;
diritto sostanziale, attualmente consacrato nell'art. 119, comma 4,
TUB, “la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007)”
Non v'è dubbio che l'art. 119 TUB, nel completare il disegno delineato dagli artt. 116 e 117 TUB, sia norma deputata ad assicurare, nel corso dell'esecuzione del contratto, quella trasparenza che è preordinata ad assicurare al cliente la piena conoscenza del rapporto bancario e dei relativi costi. Nel caso che ci riguarda ciò che viene posto in contestazione dall'opponente è l'obbligo di ostensione della documentazione richiesta relativi a periodo antecedente agli ultimi dieci anni. La stessa ritiene anzi che in decreto monitorio vi sia stata una pronuncia ultra petita del giudice che lo ha emesso atteso che, essendo stato estinto ogni rapporto al 2013, ciò nonostante questi abbia stato dato ordine di esibizione della documentazione relativa al periodo 2003
– 2013, riferendosi ai dieci anni prima della cessazione del rapporto e non dieci anni prima dell'istanza presentata nel 2019 come previsto dalla norma del T.U.B.
Sulla risoluzione della questione esistono orientamenti contrastanti.
La soluzione negativa si fonda sul fatto che la limitazione (entro il decennio decorrente a ritroso dalla istanza) del termine di conservazione della documentazione bancaria attualmente prevista dall'art. 119,
pag. 3/7 comma 4, TUB risulta conforme a quella (di portata generale) posta all'art. 2220 c.c. cui, nella sostanza, fa riferimento pure l'art. 50 TUB il quale, ai fini della prova del credito nel procedimento monitorio, individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell'art.2220 cod. civ.) (Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
29 novembre 2022, n. 35039.)
Nonostante l'autorevolezza dell'indirizzo richiamato questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Giurisprudenza di questo
Tribunale secondo il quale il diritto alla consegna degli estratti conto non è soggetto al termine di dieci anni dalla richiesta previsto dall'art. 119, co. 4, TUB e, ove il rapporto risulti cessato, deve avere riferimento all'ultimo periodo del rapporto stesso.
Infatti l'obbligo (nonostante il previo invio periodico) di consegna della documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 119, comma 4, TUB pone, invece, una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di esser applicata al di fuori dei casi – “documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati dalla norma) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all'obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni. Tale limitazione risponde ad un criterio di ragionevolezza dettato dalla necessità di non aggravare il compito della banca in relazione alla conservazione di copiosa documentazione il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto. Ragion per cui individuata la funzione degli estratti conto (e delineatane la differenza contenutistica rispetto ai documenti relativi a pag. 4/7 singole operazioni), non appare allora condivisibile l'estensione, anche ai documenti previsti all'art. 119, commi 1 e 2, TUB, del limite decennale previsto per la sola documentazione richiamata al comma 4 attesa la differente funzione dei documenti cui fanno riferimento i commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB. La conclusione condivisa risulta confermata dalla previsione dell'obbligo di consegna, alla scadenza del contratto, di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; consegna che sarebbe difficilmente configurabile (con riferimento a rapporti di durata ultradecennale) ove si ritenesse non sussistente l'obbligo di conservazione degli estratti conto riepilogativi relativi all'intera durata del rapporto.
Del resto l'obbligo di conservazione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto di conto corrente (ed entro i dieci anni dall'estinzione del medesimo rapporto) risulta pure funzionale all'interesse della banca la quale, ove intenda conseguire la condanna del cliente, dovrà dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, diversamente, ove tale obbligo venisse limitato per l'utente determinerebbe per lo stesso una posizione di svantaggio e di minor tutela, in caso di azione giuridica contro la banca, assolutamente ingiustificati.
Circa la mancata disponibilità di copia del contratto di conto corrente stipulato nel 1989 priva di pregio è la giustificazione addotta dall'opponente. Il contratto di conto corrente bancario, infatti, non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di contocorrente bancario. In difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la non avrebbe alcun titolo per CP_2
pag. 5/7 addebitare alla società correntista somma alcuna La norma citata (art. 117 T.U.B.) – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l'art. 119 T.U.B. e trae fondamento dal dovere di buona fede che devono avere le parti nella esecuzione del contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice ritiene quindi esistente il diritto, per il correntista, di ricevere gli estratti conto anche per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta senz'alcuna condizione ostativa.
Infine, in merito alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, richiesta dall'opposto nelle sue conclusioni, si ritiene che non sussista la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. Parte istante avrebbe dovuto fornire elementi probatori dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio o, quantomeno, la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pag. 6/7 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto N.
6131/2019– 23718/2019;
b) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 2.397,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Massimo Foglia .
Napoli 24 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 27903/2019 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PASTORE CARBONE NICOLA
OPPONENTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FOGLIA CP_1
MASSIMO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo consegna documenti.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 maggio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2019
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6131/2019 – RG
23718/2019 richiesto dal sig. con il quale il Tribunale CP_1 di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva ad essa, ai sensi dell'articolo 119 TUB (Dlgs. 385/1993), la consegna di copia del contratto di deposito n.
05100/9200/000000000197 e copia delle movimentazione del deposito dal 28.05.2003 al 27.05.2013, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio .
L'istituto bancario, a sostegno della sua opposizione, rilevava che secondo quanto disposto dall'art. 119 co. 4 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni antecedenti l'istanza stessa. Ciò premesso chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda proposta col ricorso monitorio e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione proposta, siccome infondata sia in fatto che in diritto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Nelle more del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'istituto bancario convenuto consegnava la documentazione richiesta (rendicontazione titoli dal 2003 al 2013) fatta pag. 2/7 eccezione per il contratto di deposito risalente al 1989 non più disponibile.
Nel MERITO l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, sussiste in capo al correntista un vero e proprio diritto sostanziale a ricevere la documentazione relativa alle operazioni eseguite in conto corrente;
diritto sostanziale, attualmente consacrato nell'art. 119, comma 4,
TUB, “la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione” (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007)”
Non v'è dubbio che l'art. 119 TUB, nel completare il disegno delineato dagli artt. 116 e 117 TUB, sia norma deputata ad assicurare, nel corso dell'esecuzione del contratto, quella trasparenza che è preordinata ad assicurare al cliente la piena conoscenza del rapporto bancario e dei relativi costi. Nel caso che ci riguarda ciò che viene posto in contestazione dall'opponente è l'obbligo di ostensione della documentazione richiesta relativi a periodo antecedente agli ultimi dieci anni. La stessa ritiene anzi che in decreto monitorio vi sia stata una pronuncia ultra petita del giudice che lo ha emesso atteso che, essendo stato estinto ogni rapporto al 2013, ciò nonostante questi abbia stato dato ordine di esibizione della documentazione relativa al periodo 2003
– 2013, riferendosi ai dieci anni prima della cessazione del rapporto e non dieci anni prima dell'istanza presentata nel 2019 come previsto dalla norma del T.U.B.
Sulla risoluzione della questione esistono orientamenti contrastanti.
La soluzione negativa si fonda sul fatto che la limitazione (entro il decennio decorrente a ritroso dalla istanza) del termine di conservazione della documentazione bancaria attualmente prevista dall'art. 119,
pag. 3/7 comma 4, TUB risulta conforme a quella (di portata generale) posta all'art. 2220 c.c. cui, nella sostanza, fa riferimento pure l'art. 50 TUB il quale, ai fini della prova del credito nel procedimento monitorio, individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell'art.2220 cod. civ.) (Cfr. Cass. Civ., Sez. I,
29 novembre 2022, n. 35039.)
Nonostante l'autorevolezza dell'indirizzo richiamato questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Giurisprudenza di questo
Tribunale secondo il quale il diritto alla consegna degli estratti conto non è soggetto al termine di dieci anni dalla richiesta previsto dall'art. 119, co. 4, TUB e, ove il rapporto risulti cessato, deve avere riferimento all'ultimo periodo del rapporto stesso.
Infatti l'obbligo (nonostante il previo invio periodico) di consegna della documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale. L'art. 119, comma 4, TUB pone, invece, una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di esser applicata al di fuori dei casi – “documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati dalla norma) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all'obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni. Tale limitazione risponde ad un criterio di ragionevolezza dettato dalla necessità di non aggravare il compito della banca in relazione alla conservazione di copiosa documentazione il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto. Ragion per cui individuata la funzione degli estratti conto (e delineatane la differenza contenutistica rispetto ai documenti relativi a pag. 4/7 singole operazioni), non appare allora condivisibile l'estensione, anche ai documenti previsti all'art. 119, commi 1 e 2, TUB, del limite decennale previsto per la sola documentazione richiamata al comma 4 attesa la differente funzione dei documenti cui fanno riferimento i commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB. La conclusione condivisa risulta confermata dalla previsione dell'obbligo di consegna, alla scadenza del contratto, di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; consegna che sarebbe difficilmente configurabile (con riferimento a rapporti di durata ultradecennale) ove si ritenesse non sussistente l'obbligo di conservazione degli estratti conto riepilogativi relativi all'intera durata del rapporto.
Del resto l'obbligo di conservazione degli estratti conto per l'intera durata del rapporto di conto corrente (ed entro i dieci anni dall'estinzione del medesimo rapporto) risulta pure funzionale all'interesse della banca la quale, ove intenda conseguire la condanna del cliente, dovrà dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, diversamente, ove tale obbligo venisse limitato per l'utente determinerebbe per lo stesso una posizione di svantaggio e di minor tutela, in caso di azione giuridica contro la banca, assolutamente ingiustificati.
Circa la mancata disponibilità di copia del contratto di conto corrente stipulato nel 1989 priva di pregio è la giustificazione addotta dall'opponente. Il contratto di conto corrente bancario, infatti, non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di contocorrente bancario. In difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la non avrebbe alcun titolo per CP_2
pag. 5/7 addebitare alla società correntista somma alcuna La norma citata (art. 117 T.U.B.) – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l'art. 119 T.U.B. e trae fondamento dal dovere di buona fede che devono avere le parti nella esecuzione del contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice ritiene quindi esistente il diritto, per il correntista, di ricevere gli estratti conto anche per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta senz'alcuna condizione ostativa.
Infine, in merito alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc, richiesta dall'opposto nelle sue conclusioni, si ritiene che non sussista la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. Parte istante avrebbe dovuto fornire elementi probatori dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio o, quantomeno, la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pag. 6/7 a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto N.
6131/2019– 23718/2019;
b) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 2.397,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Massimo Foglia .
Napoli 24 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 7/7