Sentenza 22 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2018, n. 52595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52595 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con sentenza del 23/2/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GORIZIA il 14/4/2015 nei confronti di ZO ST per il reato di cui all'art. 648 CP.
1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato personalmente che deduce i seguenti motivi. 1.1. "Art. 606 c.p.p. lettera B-E)- violazione art. 648 c.p. difetto/illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto". La difesa, evidenziate le peculiari modalità attraverso la quale la bicicletta è stata rinvenuta, rileva che difetterebbe il reato presupposto. La circostanza che il proprietario della vittima non avesse presentato alcuna denuncia, infatti, impedirebbe di ritenere la stessa "naturalistica" sussistenza del reato di furto. Il ricorrente, d'altro canto, in assenza di denuncia, non avrebbe potuto avere alcuna consapevolezza ovvero neanche sospettare che la bicicletta potesse essere di provenienza furtiva. 2.2. "Art. 606 lettera B-E) - violazione art. 648 cp difetto/illogicità di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cp e 62 bis cp". La motivazione sul punto sarebbe assertiva e non terrebbe nel dovuto conto il valore, "assolutamente irrisorio ed inapprezzabile", della bicicletta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso ripercorre pedissequamente l'analogo motivo, peraltro generico, proposto nell'atto di appello e sul quale la Corte territoriale si è espressa, dando adeguate ed argomentate risposte, sia in fatto che in diritto, che il ricorrente non tiene in alcuna considerazione né censura in modo specifico. Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso". (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231708. Massime precedenti Conformi: N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507). Deve ritenersi infatti che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunte violazioni di legge, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di diritto in ordine alle quali si assuma la sussistenza di ciascuna violazione, onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. C), cit.. In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art.581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Tanto premesso Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha valorizzato l'assoluta assenza di giustificazioni circa le modalità attraverso le quali il ricorrente sarebbe pervenuto in possesso della bicicletta e, quanto alla sussistenza del reato presupposto, ha indicato le ragioni per le quali non può ritenersi che la mancata presentazione della denuncia determini l'inesistenza, addirittura "naturalistica", del reato. Il fatto, sottrazione e conseguentemente impossessamento di un bene, infatti, esiste nella sua materialità, ed è qualificabile giuridicamente come furto, a prescindere dalla presentazione o meno della denuncia ed anche dalla volontà della persona offesa che tale fatto-reato sia o meno perseguito.
2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen., a fronte delle specifiche motivazioni dei giudici di merito sul punto, è generico. Detto motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2018 Il Consigl e estensore MARCO O