(Autorita' e funzionari civili).
Le autorita' e i funzionari civili dei territori occupati sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione.
L'autorita' militare occupante puo' vietare al personale addetto ai servizi sanitari, o che comunque interessino l'incolumita' pubblica, di abbandonare il proprio posto.