Articolo 56 della Legge di guerra
Articolo 55Articolo 57
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30 settembre 1938
Art. 56.

(Autorita' e funzionari civili).

Le autorita' e i funzionari civili dei territori occupati sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione.

L'autorita' militare occupante puo' vietare al personale addetto ai servizi sanitari, o che comunque interessino l'incolumita' pubblica, di abbandonare il proprio posto.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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