TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 13/10/1982, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PANZIRONI STEFANO;
e
(BENEVENTO 04/08/1979, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. OLIVA CLAUDIO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il Parte_1 CP_1
08/10/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli: il 22/9/2012 e il Per_1 Per_2
28/7/2016.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separarti e ordinando, contestualmente, all'Ufficiale di stato civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) stabilire che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi nei confronti dei figli minori e , ai quali garantiranno di mantenere un Per_1 Persona_3
- 1 - rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) stabilire che la casa coniugale di Pomezia, Via Vinci n. 30/G, con mobilio, arredi corredi, pertinenze e accessori – ad eccezione della TV e della lavastoviglie, che il Sig. porterà CP_1 via con sé –, sia assegnata alla Sig.ra e che il Sig. , il quale ha già lasciato Pt_1 CP_1
l'abitazione familiare, asporti i suoi effetti personali entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione e consegni, nel medesimo termine, le chiavi, i telecomandi e tutta la documentazione inerente alla manutenzione della casa, se in suo possesso;
4) dare atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge n. 392/78, nonché per espresso accordo tra le parti, la Sig.ra subentrerà nel contratto di locazione della Pt_1 casa coniugale;
5) stabilire e dare atto che il canone di locazione, attualmente pari a 750,00 euro mensili, e gli oneri accessori, pari a 50,00 euro mensili, saranno interamente versati dalla Sig.ra alla proprietaria dell'immobile locato, fermo restando che il Sig. , sin d'ora, Pt_1 CP_1 presta il proprio consenso a che la sig.ra ricerchi una nuova abitazione ove Pt_1 eventualmente trasferirsi con la prole, purché nel medesimo comune di Pomezia o nelle immediate vicinanze, e sempre che le condizioni economiche della nuova locazione non siano più gravose di quelle attuali;
6) stabilire che i figli minori e vengano affidati in maniera condivisa Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa, attualmente in Via Vinci n. 30/G, Pomezia;
7) quanto al diritto di visita, stabilire e dare atto che il sig. avrà facoltà di avere con sé i CP_1 minori quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e ludiche dei minori, e che, comunque, in caso di disaccordo, i genitori debbano attenersi al seguente protocollo:
(a) il padre terrà con sé i figli a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o alle ore
10.00 in periodo non scolastico, fino alle ore 19.30 della domenica, allorquando il padre accompagnerà i minori a casa della madre;
(b)tutti i martedì e tutti i venerdì il padre preleverà i bambini a scuola al termine delle lezioni,
o alle ore 10:00 a casa della madre, in caso di malattia o giorno di vacanza da scuola, e li terrà a dormire a casa sua, riportandoli a scuola per l'inizio delle lezioni il giorno seguente, o a casa della madre entro le ore 10.00, in periodo non scolastico;
- 2 - (c) per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli per cinque giorni, comprendenti, ad anni alterni, le festività del 24 o 25 dicembre e la festività del 31 dicembre o del 1° gennaio;
(d)per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta (l'altro giorno i figli staranno con la madre);
(e) nel periodo non scolastico delle vacanze estive, i figli staranno con il padre per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé i figli un anno dal 1°luglio al 15 luglio e dal 1° agosto al 15 agosto e, l'anno successivo, dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, e così via, di anno in anno;
(f) i figli trascorreranno con i genitori, ad anni alternati, le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, 2 giugno;
(g) ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, nonché, rispettivamente, in quello della festa della mamma e in quello della festa del papà, terranno con sé i figli;
(h)i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori o, in mancanza di accordo in tal senso, ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
(i) in caso di malattia, virus o altro impedimento, secondo il buon senso, i genitori stabiliranno insieme se lasciare il figlio malato a casa del padre o della madre, fermo restando che, in mancanza di accordo, si applicherà il normale regime del presente protocollo;
7) il Sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_2
, la somma di 300,00 euro per ciascun figlio e, dunque, la somma complessiva di Per_1
600,00 euro mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi sul c/c bancario della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
8) il Sig. verserà alla Sig.ra la quota di sua spettanza dell'assegno unico e CP_1 Pt_1 universale (A.U.U.) per i figli minori, che attualmente ammonta ad euro 199,00, ovvero autorizzerà l'I.N.P.S. a versare l'intero importo del sostegno alla sig.ra Pt_1
9) padre e madre si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio, per sé stessi e per i figli minori, della carta di identità valida per espatrio ovvero del passaporto, con l'espressa intesa che tali documenti verranno conservati presso la madre, genitore collocatario, e consegnati al sig. durante i giorni di permanenza dei minori presso il padre;
CP_1
- 3 - 10) le spese straordinarie saranno divise a metà tra padre e madre e saranno regolamentate secondo il protocollo del C.N.F. del 29.11.2017;
11) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, parte 2, serie A03, atto n. 00515).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
CC RA
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 13/10/1982, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PANZIRONI STEFANO;
e
(BENEVENTO 04/08/1979, C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. OLIVA CLAUDIO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il Parte_1 CP_1
08/10/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli: il 22/9/2012 e il Per_1 Per_2
28/7/2016.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separarti e ordinando, contestualmente, all'Ufficiale di stato civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
2) stabilire che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi nei confronti dei figli minori e , ai quali garantiranno di mantenere un Per_1 Persona_3
- 1 - rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) stabilire che la casa coniugale di Pomezia, Via Vinci n. 30/G, con mobilio, arredi corredi, pertinenze e accessori – ad eccezione della TV e della lavastoviglie, che il Sig. porterà CP_1 via con sé –, sia assegnata alla Sig.ra e che il Sig. , il quale ha già lasciato Pt_1 CP_1
l'abitazione familiare, asporti i suoi effetti personali entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione e consegni, nel medesimo termine, le chiavi, i telecomandi e tutta la documentazione inerente alla manutenzione della casa, se in suo possesso;
4) dare atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge n. 392/78, nonché per espresso accordo tra le parti, la Sig.ra subentrerà nel contratto di locazione della Pt_1 casa coniugale;
5) stabilire e dare atto che il canone di locazione, attualmente pari a 750,00 euro mensili, e gli oneri accessori, pari a 50,00 euro mensili, saranno interamente versati dalla Sig.ra alla proprietaria dell'immobile locato, fermo restando che il Sig. , sin d'ora, Pt_1 CP_1 presta il proprio consenso a che la sig.ra ricerchi una nuova abitazione ove Pt_1 eventualmente trasferirsi con la prole, purché nel medesimo comune di Pomezia o nelle immediate vicinanze, e sempre che le condizioni economiche della nuova locazione non siano più gravose di quelle attuali;
6) stabilire che i figli minori e vengano affidati in maniera condivisa Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la stessa, attualmente in Via Vinci n. 30/G, Pomezia;
7) quanto al diritto di visita, stabilire e dare atto che il sig. avrà facoltà di avere con sé i CP_1 minori quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e ludiche dei minori, e che, comunque, in caso di disaccordo, i genitori debbano attenersi al seguente protocollo:
(a) il padre terrà con sé i figli a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o alle ore
10.00 in periodo non scolastico, fino alle ore 19.30 della domenica, allorquando il padre accompagnerà i minori a casa della madre;
(b)tutti i martedì e tutti i venerdì il padre preleverà i bambini a scuola al termine delle lezioni,
o alle ore 10:00 a casa della madre, in caso di malattia o giorno di vacanza da scuola, e li terrà a dormire a casa sua, riportandoli a scuola per l'inizio delle lezioni il giorno seguente, o a casa della madre entro le ore 10.00, in periodo non scolastico;
- 2 - (c) per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli per cinque giorni, comprendenti, ad anni alterni, le festività del 24 o 25 dicembre e la festività del 31 dicembre o del 1° gennaio;
(d)per quanto riguarda le vacanze pasquali, il padre terrà con sé i figli per tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta (l'altro giorno i figli staranno con la madre);
(e) nel periodo non scolastico delle vacanze estive, i figli staranno con il padre per almeno quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé i figli un anno dal 1°luglio al 15 luglio e dal 1° agosto al 15 agosto e, l'anno successivo, dal 16 luglio al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto, e così via, di anno in anno;
(f) i figli trascorreranno con i genitori, ad anni alternati, le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, 2 giugno;
(g) ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, nonché, rispettivamente, in quello della festa della mamma e in quello della festa del papà, terranno con sé i figli;
(h)i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori o, in mancanza di accordo in tal senso, ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
(i) in caso di malattia, virus o altro impedimento, secondo il buon senso, i genitori stabiliranno insieme se lasciare il figlio malato a casa del padre o della madre, fermo restando che, in mancanza di accordo, si applicherà il normale regime del presente protocollo;
7) il Sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_2
, la somma di 300,00 euro per ciascun figlio e, dunque, la somma complessiva di Per_1
600,00 euro mensili, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi sul c/c bancario della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
8) il Sig. verserà alla Sig.ra la quota di sua spettanza dell'assegno unico e CP_1 Pt_1 universale (A.U.U.) per i figli minori, che attualmente ammonta ad euro 199,00, ovvero autorizzerà l'I.N.P.S. a versare l'intero importo del sostegno alla sig.ra Pt_1
9) padre e madre si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio, per sé stessi e per i figli minori, della carta di identità valida per espatrio ovvero del passaporto, con l'espressa intesa che tali documenti verranno conservati presso la madre, genitore collocatario, e consegnati al sig. durante i giorni di permanenza dei minori presso il padre;
CP_1
- 3 - 10) le spese straordinarie saranno divise a metà tra padre e madre e saranno regolamentate secondo il protocollo del C.N.F. del 29.11.2017;
11) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, parte 2, serie A03, atto n. 00515).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
CC RA
- 4 -