CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1623/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5013/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
So.g.e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO FERMO n. 312804 CANONI IDRICI 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 CANONI IDRICI 2013
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARES 2013
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2004
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2005 - PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2006
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2007
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2011
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4498/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, citava in giudizio la SO.G.E.T. spa e il Comune di Mugnano di Napoli, impugnando un preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 20.07.2022, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti di natura tributaria e la prescrizione. Si costituiva in giudizio la ET chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 18177/2023, depositata il 22/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli sez.9 accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica degli atti tributari presupposti.
Avverso detta sentenza ricorre in appello la ET spa rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, rappresentando che pur avendo depositato l'intera documentazione sul SIGIT nel fascicolo avente RG 19112/2023 con atto impugnato n. 312804 ne risultava errato l'abbinamento con altro ricorso sempre del sig. Resistente_1, ne consegue che l'errato abbinamento non può essere imputabile alla ET. Vengono nuovamente depositati in questo grado di giudizio i documenti attestanti la regolare notifica degli atti presupposti che rendono valido l'atto impugnato.
Si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 evidenziando che l'errore è certamente imputabile al Concessionario per la Riscossione, atteso che quest'ultimo indicava, nel deposito presuntivamente effettuato il 30.10.2023, un diverso numero di R.G. rispetto a quello oggetto di ricorso. I nuovi documenti depositati risultano inammissibili e ciò, anche alla luce dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220: a decorrere dagli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 si applica il nuovo art. 58 del D.lgs. 546/92 che statuisce un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello. In particolare, non è mai consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero di atti che ne costituiscono il presupposto. In aggiunta si evidenzia l'irrituale notificazione degli atti prodromici all'impugnato preavviso di fermo amministrativo. Si contesta inoltre che le ingiunzioni n. 427489/2015 e n.
184902/2017 si riferiscono a posizione debitorie della de cuius “Nominativo_1” e il Concessionario per la Riscossione del Comune di Mugnano di Napoli si è limitato ad esibire documentazione notificata direttamente ad un unico erede “Resistente_1” e non a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente. A tal proposito si rileva inoltre l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi come ormai chiarito dalla Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs.
546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma 2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie la ET, regolarmente costituita in I grado, ha spiegato le ragioni del mancato deposito dei documenti nell'esatto fascicolo telematico. Irrilevante appare la questione posta dall'appellato circa i motivi e responsabilità che hanno determinato l'errato deposito considerato che la produzione di questa ulteriore documentazione è avvenuta in appello. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: l'ufficio al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre, nuova documentazione, ma si vede improvvisamente preclusa tale possibilità. La
Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché, con riferimento proprio alla disciplina in esame, dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Il valido deposito della documentazione rende efficace il preavviso di fermo sussistendo la notifica degli atti presupposti. La prova della notifica degli atti prodromici rende definitiva e certa la pretesa tributaria rendendo inefficace qualsiasi ulteriore eccezione nel merito rispetto ad atti definitivi non impugnati.
L'intimazione di pagamento n.0000051560 del 18/01/2017 contiene il riferimento a tributi locali che si prescrivono in 5 anni. Considerando che detta intimazione reca la data di notifica del 7/2/17,regolare in quanto effettuata a mani proprie del Resistente_1, le indicate ingiunzioni di pagamento, 451489-280661-288770-18052-287693-282563-427489-246186, devono tutte ritenersi prescritte alla data della notifica del preavviso di fermo impugnato. Giova precisare che nel calcolo dei termini si è tenuto conto degli ulteriori 85 gg. previsti dall'art. 67 c1 del D.L. 18/2020 mentre non si può applicare l'art. 68 del
D.L. 18/2020 c.1 in quanto si riferisce solo ai versamenti “in scadenza”, e nemmeno il c.
4-bis che riguarda i carichi affidati “durante il periodo di sospensione”. Si dichiara pertanto la prescrizione per tutte le cartelle portate dalle suindicate ingiunzioni.
Le doglianze dell'appellante trovano accoglimento per il residuo debito dell'atto impugnato con esclusivo riferimento alle ingiunzioni di pagamento di natura tributaria oggetto del presente giudizio. La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla parzialmente l'atto impugnato limitatamente alle pretese recate dalle Ingiunzioni n. 451489/2012; n. 280601/2013; n. 288770/2013; n. 180052/2014; n. 287693/2015; n. 292563/2014; n. 427489/2015; n. 246186/2015.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5013/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
So.g.e.t. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO FERMO n. 312804 CANONI IDRICI 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 CANONI IDRICI 2013
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARES 2013
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2004
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2005 - PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2006
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2007
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 I.C.I. 2011
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2008
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO FERMO n. 312804 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4498/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1, citava in giudizio la SO.G.E.T. spa e il Comune di Mugnano di Napoli, impugnando un preavviso di fermo amministrativo, notificato in data 20.07.2022, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti di natura tributaria e la prescrizione. Si costituiva in giudizio la ET chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 18177/2023, depositata il 22/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli sez.9 accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica degli atti tributari presupposti.
Avverso detta sentenza ricorre in appello la ET spa rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, rappresentando che pur avendo depositato l'intera documentazione sul SIGIT nel fascicolo avente RG 19112/2023 con atto impugnato n. 312804 ne risultava errato l'abbinamento con altro ricorso sempre del sig. Resistente_1, ne consegue che l'errato abbinamento non può essere imputabile alla ET. Vengono nuovamente depositati in questo grado di giudizio i documenti attestanti la regolare notifica degli atti presupposti che rendono valido l'atto impugnato.
Si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 evidenziando che l'errore è certamente imputabile al Concessionario per la Riscossione, atteso che quest'ultimo indicava, nel deposito presuntivamente effettuato il 30.10.2023, un diverso numero di R.G. rispetto a quello oggetto di ricorso. I nuovi documenti depositati risultano inammissibili e ciò, anche alla luce dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220: a decorrere dagli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 si applica il nuovo art. 58 del D.lgs. 546/92 che statuisce un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello. In particolare, non è mai consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero di atti che ne costituiscono il presupposto. In aggiunta si evidenzia l'irrituale notificazione degli atti prodromici all'impugnato preavviso di fermo amministrativo. Si contesta inoltre che le ingiunzioni n. 427489/2015 e n.
184902/2017 si riferiscono a posizione debitorie della de cuius “Nominativo_1” e il Concessionario per la Riscossione del Comune di Mugnano di Napoli si è limitato ad esibire documentazione notificata direttamente ad un unico erede “Resistente_1” e non a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente. A tal proposito si rileva inoltre l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi come ormai chiarito dalla Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs.
546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma 2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie la ET, regolarmente costituita in I grado, ha spiegato le ragioni del mancato deposito dei documenti nell'esatto fascicolo telematico. Irrilevante appare la questione posta dall'appellato circa i motivi e responsabilità che hanno determinato l'errato deposito considerato che la produzione di questa ulteriore documentazione è avvenuta in appello. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: l'ufficio al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre, nuova documentazione, ma si vede improvvisamente preclusa tale possibilità. La
Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché, con riferimento proprio alla disciplina in esame, dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Il valido deposito della documentazione rende efficace il preavviso di fermo sussistendo la notifica degli atti presupposti. La prova della notifica degli atti prodromici rende definitiva e certa la pretesa tributaria rendendo inefficace qualsiasi ulteriore eccezione nel merito rispetto ad atti definitivi non impugnati.
L'intimazione di pagamento n.0000051560 del 18/01/2017 contiene il riferimento a tributi locali che si prescrivono in 5 anni. Considerando che detta intimazione reca la data di notifica del 7/2/17,regolare in quanto effettuata a mani proprie del Resistente_1, le indicate ingiunzioni di pagamento, 451489-280661-288770-18052-287693-282563-427489-246186, devono tutte ritenersi prescritte alla data della notifica del preavviso di fermo impugnato. Giova precisare che nel calcolo dei termini si è tenuto conto degli ulteriori 85 gg. previsti dall'art. 67 c1 del D.L. 18/2020 mentre non si può applicare l'art. 68 del
D.L. 18/2020 c.1 in quanto si riferisce solo ai versamenti “in scadenza”, e nemmeno il c.
4-bis che riguarda i carichi affidati “durante il periodo di sospensione”. Si dichiara pertanto la prescrizione per tutte le cartelle portate dalle suindicate ingiunzioni.
Le doglianze dell'appellante trovano accoglimento per il residuo debito dell'atto impugnato con esclusivo riferimento alle ingiunzioni di pagamento di natura tributaria oggetto del presente giudizio. La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla parzialmente l'atto impugnato limitatamente alle pretese recate dalle Ingiunzioni n. 451489/2012; n. 280601/2013; n. 288770/2013; n. 180052/2014; n. 287693/2015; n. 292563/2014; n. 427489/2015; n. 246186/2015.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio