CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4609/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- COMUNIC. IRREG. n. 0031903221609 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7516/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la società ricorrente Ricorrente_1 srl, impugnava la comunicazione numero 003190 3221609 emessa dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2021 anno di imposta 2020 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la perdita di impresa di cui al rigo RS45 col.6 con rettifica del redito dichiarato.
La società evidenziava che la somma di euro 218.023,00 riportata tra le Perdite utilizzabili in misura piena in quanto traeva la sua origine dagli anni d'imposta 2017-2018-2019.
Sosteneva, dunque, la illegittimità dell'avviso impugnato per errore materiale e mancato riconoscimento della perdita nonché la illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione (art. 7 l.
212/2000).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II la quale evidenziava, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso attesa l'impugnativa spiegata avverso un atto non autonomamente impugnabile.
Nel merito, poi, l'Ufficio spiegava la correttezza del proprio operato e, in particolare, esponeva le ragioni sottese la pretesa tributaria, esplicando come La società aveva riportato tale perdita in “misura piena” (rigo
RS45- col. 6), quindi ha ritenuto applicabile il terzo comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/86 ossia: ““Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma
1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”.
Le condizioni previste dalla legge per l'utilizzabilità della perdita in misura piena, tuttavia, non erano applicabili alla società de qua, atteso che la stessa risultava costituita nell'anno 1976 e dal 2009 svolgeva l'attività di locazione di beni immobili propri e, dunque, non poteva riportare una perdita in misura piena, poichè non sussistevano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 84 del T.U.I.R.
Oltre a tale circostanza, inoltre, l'Ufficio evidenziava la tardiva presentazione della Dichiarazione 2019, stata presentata in data 24.01.2021, oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge, inoltre anche la
Dichiarazione Modello Unico 2019 per il periodo di imposta 2018 era anch'essa da considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2 co. 7 del D.P.R. n. 322/98, in quanto presentata il 2.03.2020.
Per tutte queste ragioni, dunque, si era proceduto al recupero degli importi oggetto della comunicazione opposta.
Con sentenza n. 16221/10/2024 depositata il 18 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl e condannava la società al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidando le stesse in euro 1.000,00 oltre accessori.
In particolare, la Corte riteneva che un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, può essere in ogni caso recuperato qualora il contribuente dimostrasse, solo mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, venendo in tale modo a trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato
(salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione. Il diritto del contribuente, infatti, trovava la propria genesi nella legge e non nella dichiarazione.
L'Ufficio, tuttavia, aveva evidenziato come l'inesistenza del credito, non soltanto era riconducibile al rilievo formale dell'omessa presentazione della dichiarazione controllata, ma anche a causa della mancata dimostrazione, da parte della contribuente, della sussistenza dei requisiti sostanziali del credito d'imposta portato in compensazione. Per tali ragioni l'operato dell'Agenzia andava confermato sotto il profilo della legittimità con conseguente conferma della comunicazione opposta.
Avverso la cennata decisione interponeva appello la società Ricorrente_1 srl il quale proponeva, anche in questa sede, le eccezioni e le motivazioni già svolte in I grado al fine di ottenere la riforma della sentenza e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il contribuente, inoltre, invocava a proprio favore il novellato art. 7 del D.Lgs. 546 del
1992 il comma 5 bis, il quale in punto di corretta ripartizione dell'onere della prova stabiliva un preciso obbligo in capo all'AF in punto di legittimità e regolarità della pretesa.
Per tali ragioni, atteso il mancato assolvimento in capo all'Agenzia di tale onere, la Corte non avrebbe potuto che accertare l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio con conseguente conferma della gravata sentenza ed annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II la quale evidenziava la correttezza e legittimità della sentenza impugnata motivata in fatto ed in diritto e, pertanto, attese le difese spiegate in questa sede dalla società ricorrente, l'Ufficio chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente conferma della decisione impugnata.
All'odierna udienza pubblica, dopo la relazione del giudice designato ed ascoltate le parti presenti, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va' rigettato.
Bisogna precisare che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Giova precisare in tema di motivazione della sentenza che la stessa costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
(art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
La motivazione del provvedimento tende alla persuasione prospettando la soluzione più probabile, e dunque più accettabile, attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico-argomentativo-deduttivo che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, rispettando i canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità.
Pertanto non possono trovare spazio, anche in questa sede, doglianze esaustivamente esaminate, seppur in maniera implicita dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli. E, difatti, anche in punto di onere della prova risulta che l'Ufficio abbia chiaramente ed adeguatamente documentato e motivato le ragioni che hanno portato al recupero dell'importo illegittimamente compensato dalla società, sia per carenza del requisito formale della tardiva/omessa dichiarazione sia sotto il profilo sostanziale, ossia per la mancanza dei requisiti oggetti e soggettivi della società ai fini della compensazione piena.
L'Agenzia, invero, ha prodotto visura Camerale, documentazione recepita dall'Anagrafe Tributaria nonchè
Dichiarazione dei redditi per le annualità interessate, dimostrando la carenza di tutti i requisiti necessari per l'invocata compensazione.
Ciò, poi, si badi bene, risulta supportato da una precisa e coerente esposizione in termini di difese e di accertamento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria che lascia ben pochi dubbi sulla correttezza delle discrasie riscontrate a seguito delle verifiche effettuate.
A parere di questo Collegio, dunque, si deve osservare che dinanzi al chiaro e lineare iter logico giuridico della Corte provinciale di Napoli, che si ritiene di dover condividere, la società appellante non ha proposto nuovi spunti o osservazioni rispetto alle difese già articolate in I grado, riproponendo, di fatto, in maniera pedissequa gli stessi punti esposti dinanzi alla CGT di I grado di Napoli.
Dal canto suo, invece, la società si è limitata a contestare in maniera generica e senza alcun appiglio documentale la comunicazione di irregolarità e l'operato dell'Ufficio.
Atteso quanto esposto ed in conformità a quanto già statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli, questo Collegio ritiene di non poter accogliere le doglianze dell'appellante, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
n. 16221/10/2024 depositata il 18 novembre 2024. Condanna la società appellante, Ricorrente_1 srl, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Napoli II, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4609/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- COMUNIC. IRREG. n. 0031903221609 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7516/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la società ricorrente Ricorrente_1 srl, impugnava la comunicazione numero 003190 3221609 emessa dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2021 anno di imposta 2020 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la perdita di impresa di cui al rigo RS45 col.6 con rettifica del redito dichiarato.
La società evidenziava che la somma di euro 218.023,00 riportata tra le Perdite utilizzabili in misura piena in quanto traeva la sua origine dagli anni d'imposta 2017-2018-2019.
Sosteneva, dunque, la illegittimità dell'avviso impugnato per errore materiale e mancato riconoscimento della perdita nonché la illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione (art. 7 l.
212/2000).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II la quale evidenziava, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso attesa l'impugnativa spiegata avverso un atto non autonomamente impugnabile.
Nel merito, poi, l'Ufficio spiegava la correttezza del proprio operato e, in particolare, esponeva le ragioni sottese la pretesa tributaria, esplicando come La società aveva riportato tale perdita in “misura piena” (rigo
RS45- col. 6), quindi ha ritenuto applicabile il terzo comma dell'art. 84 del D.P.R. n. 917/86 ossia: ““Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma
1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”.
Le condizioni previste dalla legge per l'utilizzabilità della perdita in misura piena, tuttavia, non erano applicabili alla società de qua, atteso che la stessa risultava costituita nell'anno 1976 e dal 2009 svolgeva l'attività di locazione di beni immobili propri e, dunque, non poteva riportare una perdita in misura piena, poichè non sussistevano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 84 del T.U.I.R.
Oltre a tale circostanza, inoltre, l'Ufficio evidenziava la tardiva presentazione della Dichiarazione 2019, stata presentata in data 24.01.2021, oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge, inoltre anche la
Dichiarazione Modello Unico 2019 per il periodo di imposta 2018 era anch'essa da considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2 co. 7 del D.P.R. n. 322/98, in quanto presentata il 2.03.2020.
Per tutte queste ragioni, dunque, si era proceduto al recupero degli importi oggetto della comunicazione opposta.
Con sentenza n. 16221/10/2024 depositata il 18 novembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl e condannava la società al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidando le stesse in euro 1.000,00 oltre accessori.
In particolare, la Corte riteneva che un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, può essere in ogni caso recuperato qualora il contribuente dimostrasse, solo mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, venendo in tale modo a trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato
(salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione. Il diritto del contribuente, infatti, trovava la propria genesi nella legge e non nella dichiarazione.
L'Ufficio, tuttavia, aveva evidenziato come l'inesistenza del credito, non soltanto era riconducibile al rilievo formale dell'omessa presentazione della dichiarazione controllata, ma anche a causa della mancata dimostrazione, da parte della contribuente, della sussistenza dei requisiti sostanziali del credito d'imposta portato in compensazione. Per tali ragioni l'operato dell'Agenzia andava confermato sotto il profilo della legittimità con conseguente conferma della comunicazione opposta.
Avverso la cennata decisione interponeva appello la società Ricorrente_1 srl il quale proponeva, anche in questa sede, le eccezioni e le motivazioni già svolte in I grado al fine di ottenere la riforma della sentenza e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il contribuente, inoltre, invocava a proprio favore il novellato art. 7 del D.Lgs. 546 del
1992 il comma 5 bis, il quale in punto di corretta ripartizione dell'onere della prova stabiliva un preciso obbligo in capo all'AF in punto di legittimità e regolarità della pretesa.
Per tali ragioni, atteso il mancato assolvimento in capo all'Agenzia di tale onere, la Corte non avrebbe potuto che accertare l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio con conseguente conferma della gravata sentenza ed annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II la quale evidenziava la correttezza e legittimità della sentenza impugnata motivata in fatto ed in diritto e, pertanto, attese le difese spiegate in questa sede dalla società ricorrente, l'Ufficio chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente conferma della decisione impugnata.
All'odierna udienza pubblica, dopo la relazione del giudice designato ed ascoltate le parti presenti, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va' rigettato.
Bisogna precisare che la sentenza gravata è da ritenersi legittima e correttamente redatta.
È infatti stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei
Giudici di prime cure.
Giova precisare in tema di motivazione della sentenza che la stessa costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
(art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
La motivazione del provvedimento tende alla persuasione prospettando la soluzione più probabile, e dunque più accettabile, attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico-argomentativo-deduttivo che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, rispettando i canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità.
Pertanto non possono trovare spazio, anche in questa sede, doglianze esaustivamente esaminate, seppur in maniera implicita dalla Corte di Giustizia di I grado di Napoli. E, difatti, anche in punto di onere della prova risulta che l'Ufficio abbia chiaramente ed adeguatamente documentato e motivato le ragioni che hanno portato al recupero dell'importo illegittimamente compensato dalla società, sia per carenza del requisito formale della tardiva/omessa dichiarazione sia sotto il profilo sostanziale, ossia per la mancanza dei requisiti oggetti e soggettivi della società ai fini della compensazione piena.
L'Agenzia, invero, ha prodotto visura Camerale, documentazione recepita dall'Anagrafe Tributaria nonchè
Dichiarazione dei redditi per le annualità interessate, dimostrando la carenza di tutti i requisiti necessari per l'invocata compensazione.
Ciò, poi, si badi bene, risulta supportato da una precisa e coerente esposizione in termini di difese e di accertamento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria che lascia ben pochi dubbi sulla correttezza delle discrasie riscontrate a seguito delle verifiche effettuate.
A parere di questo Collegio, dunque, si deve osservare che dinanzi al chiaro e lineare iter logico giuridico della Corte provinciale di Napoli, che si ritiene di dover condividere, la società appellante non ha proposto nuovi spunti o osservazioni rispetto alle difese già articolate in I grado, riproponendo, di fatto, in maniera pedissequa gli stessi punti esposti dinanzi alla CGT di I grado di Napoli.
Dal canto suo, invece, la società si è limitata a contestare in maniera generica e senza alcun appiglio documentale la comunicazione di irregolarità e l'operato dell'Ufficio.
Atteso quanto esposto ed in conformità a quanto già statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli, questo Collegio ritiene di non poter accogliere le doglianze dell'appellante, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
n. 16221/10/2024 depositata il 18 novembre 2024. Condanna la società appellante, Ricorrente_1 srl, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Napoli II, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.