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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16604/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21783/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio del concessionario del comune di Napoli S.A.P.NA., il silenzio rifiuto avverso una istanza di autotutela obbligatoria ex art. 19 co. 1 lett g-bis) D.Lgs.
546/92, finalizzata all'annullamento della cartella di pagamento Tari 2012, a sua volta fondata su una presunta occupazione di un locale deposito che il ricorrente dichiarava di non aver mai occupato o detenuto.
Non si costituiva l'ufficio del concessionario.
All'odierna udienza di discussione, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come correttamente evidenziato e documentato dalla parte ricorrente, il silenzio rifiuto, configuratosi con la mancata risposta all'Istanza di Autotutela in premessa, è illegittimo perché la cartella di Pagamento Tari
2012, alla base dell'istanza di autotutela, deriva da una presunta asserita occupazione di un locale deposito, ubicato in Comune_1 al Indirizzo_1, che, dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, mai il ricorrente ha occupato, posseduto o detenuto. Detto immobile, di contro, risulta occupato da altri, come emerge dai documenti prodotti:
-Contratto di locazione intestato alla “Società_1 sas di L. Nominativo_2” oggi “Società_1 sas di Società_2” (All.3);
-Contratto di somministrazione d'acqua intestato alla società “Società_1 sas di Nominativo_2” oggi
“Società_1 sas di Società_2” (All.4);
-Bollette di pagamento di utenze intestate alla società “Società_1 sas di Nominativo_2” oggi “Società_1 sas di Società_2” (All.5). Sempre in merito a tale immobile e della sua presunta occupazione da parte del Gaeta Sabato, risulta che già per alcuni anni precedenti sono stati esperiti dal ricorrente diversi contenziosi innanzi alla C.T.P. di Napoli ed alla C.T.R. della Campania, che si sono conclusi sempre con il riconoscimento della non occupazione, da parte di Ricorrente_1 di tale locale, con la conseguente non debenza del tributo Tarsu/Tari (vedasi all. 6). Anche il Comune Comune_1 stesso ha riconosciuto la non occupazione, da parte del qui ricorrente, del locale di Indirizzo_1 (All.7). Infine, anche dalla visura camerale prodotta si evince che Ricorrente_1 non occupa e non ha mai occupato il locale in questione (All.9).
L'art. 62 co.l D.lgs 507/93 istitutivo della Tarsu, poi divenuta Tares, poi Tari, stabilisce che il presupposto per l'imposizione tributaria della Tari è l'occupazione, il possesso o la detenzione di un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Considerando, quindi, che Ricorrente_1 non ha mai occupato, posseduto o detenuto l'immobile di Indirizzo_1 essendo stato, lo stesso, occupato da altri, appare evidente che la cartella di pagamento deve essere annullata dall'ufficio resistente, ragion per cui il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del ricorrente risulta illegittimo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, in favore della parte ricorrente e da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio del concessionario delegato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 di onorari oltre IVA, CPA e Cut da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16604/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21783/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio del concessionario del comune di Napoli S.A.P.NA., il silenzio rifiuto avverso una istanza di autotutela obbligatoria ex art. 19 co. 1 lett g-bis) D.Lgs.
546/92, finalizzata all'annullamento della cartella di pagamento Tari 2012, a sua volta fondata su una presunta occupazione di un locale deposito che il ricorrente dichiarava di non aver mai occupato o detenuto.
Non si costituiva l'ufficio del concessionario.
All'odierna udienza di discussione, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come correttamente evidenziato e documentato dalla parte ricorrente, il silenzio rifiuto, configuratosi con la mancata risposta all'Istanza di Autotutela in premessa, è illegittimo perché la cartella di Pagamento Tari
2012, alla base dell'istanza di autotutela, deriva da una presunta asserita occupazione di un locale deposito, ubicato in Comune_1 al Indirizzo_1, che, dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, mai il ricorrente ha occupato, posseduto o detenuto. Detto immobile, di contro, risulta occupato da altri, come emerge dai documenti prodotti:
-Contratto di locazione intestato alla “Società_1 sas di L. Nominativo_2” oggi “Società_1 sas di Società_2” (All.3);
-Contratto di somministrazione d'acqua intestato alla società “Società_1 sas di Nominativo_2” oggi
“Società_1 sas di Società_2” (All.4);
-Bollette di pagamento di utenze intestate alla società “Società_1 sas di Nominativo_2” oggi “Società_1 sas di Società_2” (All.5). Sempre in merito a tale immobile e della sua presunta occupazione da parte del Gaeta Sabato, risulta che già per alcuni anni precedenti sono stati esperiti dal ricorrente diversi contenziosi innanzi alla C.T.P. di Napoli ed alla C.T.R. della Campania, che si sono conclusi sempre con il riconoscimento della non occupazione, da parte di Ricorrente_1 di tale locale, con la conseguente non debenza del tributo Tarsu/Tari (vedasi all. 6). Anche il Comune Comune_1 stesso ha riconosciuto la non occupazione, da parte del qui ricorrente, del locale di Indirizzo_1 (All.7). Infine, anche dalla visura camerale prodotta si evince che Ricorrente_1 non occupa e non ha mai occupato il locale in questione (All.9).
L'art. 62 co.l D.lgs 507/93 istitutivo della Tarsu, poi divenuta Tares, poi Tari, stabilisce che il presupposto per l'imposizione tributaria della Tari è l'occupazione, il possesso o la detenzione di un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Considerando, quindi, che Ricorrente_1 non ha mai occupato, posseduto o detenuto l'immobile di Indirizzo_1 essendo stato, lo stesso, occupato da altri, appare evidente che la cartella di pagamento deve essere annullata dall'ufficio resistente, ragion per cui il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del ricorrente risulta illegittimo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, in favore della parte ricorrente e da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio del concessionario delegato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 di onorari oltre IVA, CPA e Cut da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.