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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2978/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9995/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 77 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2015
- SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2017 - SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 1237 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 3472 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 3949 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU nn.: 1237, 3472, 3949 conosciuti per la prima volta con il sollecito di pagamento e di qualsivoglia atto conseguente e/o prodromico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione alla Palma S.r.l. S.T.P. – Unipersonale in persona del sottoscritto procuratore costituito antistatario”.
Resistente Resistente_1 S.p.A.: “Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA”.
Resistente Comune di Marano: “1. In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Marano di Napoli. 2 .In via principale, accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione, in particolare del sollecito di pagamento n. 2025 0048113540053532787 e dei relativi atti sottostanti e derivanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 01.04.2025, del sollecito di pagamento n.20250048113540053532787 dalla
Municipia S.P.A., in qualità di Concessionario per la riscossione del Comune di Marano di Napoli dell'importo complessivo di € 1.597,22 a titolo di IMU 2015/2017/2018, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Municipia S.p.A. ed al Comune in data 27 maggio
2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei tre avvisi di accertamento prodromici e, quindi, la nullità del sollecito;
con il secondo motivo ha eccepito la decadenza e/o prescrizione. La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Il 5 agosto 2025 si è costituita Municipia S.p.A. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la notifica era effettuato non all'indiritto PEC indicato in ricorso;
nel merito ha eccepito l'infondatezza dei motivi depositando copia degli atti prodromici. La Municipia S.p.A. ha concluso come sopra riportato.
Il 1° settembre 2025 si è costituito anche il Comune di Marano di Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Il 27 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria replicando alle difese delle resistenti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Municipia S.p.A. è infondata avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.c. avendo consentito alla resistente di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Nel merito, si osserva che le notifiche degli avvisi n. 1237/2021 per IMU 2015 e quello 3949/2023 per IMU
2018 sono stati notificati a mezzo posta raccomandata diretta.
Dalla documentazione depositata dal Comune e dalla Municipai emerge che questi due avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo posta raccomandata diretta presso il domicilio della ricorrente.
Trattandosi di notifiche a mezzo posta raccomandata, direttamente da parte del Comune, e non tramite messi notificatori, non si applica l'art. 7 legge n. 890 del 1982, invano richiamato dalla ricorrente, bensì il regolamento postale che non prevede, per quanto attiene ai rilievi sulla notifica dell'avviso 3949/2023,
l'identificazione del soggetto al quale si consegna il plico presso il domicilio del destinatario. Quanto all'avviso n. 1237/2021 la notifica a mezzo posta diretta si è perfezionata dieci giorni dopo il rilascio dell'avviso di giacenza avvenuto in data 29 marzo 2021. Al riguardo si rileva che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”
(Cass. 10131/2020).
Pertanto, con riguardo a questi due avvisi prodromici il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Va, invece, accolto con riguardo all'avviso n. 3742/2023 per IMU 2017, la cui notifica non è avvenuta utilizzando il metodo della notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente impositore. Risulta prodotta, infatti, solo l'attestazione dell'affissione alla casa comunale ma non anche la documentazione relativa a prodromica attività del messo notificatore.
Pertanto, il sollecito di pagamento deve essere annullato limitatamente a questo avviso.
Passando al secondo motivo va accolta l'eccezione di decadenza sollevata. Ai sensi dell'1, comma 161, L.
296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il termine scadeva, quindi, il 31 dicembre 2022 prorogato dall'art. 67 d.
l. 18/2020 al 26 marzo 2023.
Non è maturata, invece, la prescrizione per i tributi 2015 e 2018 dalla data di notifica degli avvisi alla data di notifica del sollecito. La prescrizione eventualmente matura prima andava eccepita impugnando tempestivamente detti avvisi (Cass. 37259/2021).
Atteso l'accoglimento del ricorso limitato ad uno solo dei tre tributi dedotti in lite si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente al credito per IMU 2017 che dichiara prescritto. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9995/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 77 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2015
- SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2017 - SOLLECITO n. 20250048113540053532787 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 1237 IMU 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 3472 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO Associazione_1 n. 3949 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2984/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU nn.: 1237, 3472, 3949 conosciuti per la prima volta con il sollecito di pagamento e di qualsivoglia atto conseguente e/o prodromico. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione alla Palma S.r.l. S.T.P. – Unipersonale in persona del sottoscritto procuratore costituito antistatario”.
Resistente Resistente_1 S.p.A.: “Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA”.
Resistente Comune di Marano: “1. In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Marano di Napoli. 2 .In via principale, accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione, in particolare del sollecito di pagamento n. 2025 0048113540053532787 e dei relativi atti sottostanti e derivanti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 01.04.2025, del sollecito di pagamento n.20250048113540053532787 dalla
Municipia S.P.A., in qualità di Concessionario per la riscossione del Comune di Marano di Napoli dell'importo complessivo di € 1.597,22 a titolo di IMU 2015/2017/2018, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Municipia S.p.A. ed al Comune in data 27 maggio
2025.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei tre avvisi di accertamento prodromici e, quindi, la nullità del sollecito;
con il secondo motivo ha eccepito la decadenza e/o prescrizione. La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Il 5 agosto 2025 si è costituita Municipia S.p.A. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la notifica era effettuato non all'indiritto PEC indicato in ricorso;
nel merito ha eccepito l'infondatezza dei motivi depositando copia degli atti prodromici. La Municipia S.p.A. ha concluso come sopra riportato.
Il 1° settembre 2025 si è costituito anche il Comune di Marano di Napoli eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Il 27 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria replicando alle difese delle resistenti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Municipia S.p.A. è infondata avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.c. avendo consentito alla resistente di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Nel merito, si osserva che le notifiche degli avvisi n. 1237/2021 per IMU 2015 e quello 3949/2023 per IMU
2018 sono stati notificati a mezzo posta raccomandata diretta.
Dalla documentazione depositata dal Comune e dalla Municipai emerge che questi due avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo posta raccomandata diretta presso il domicilio della ricorrente.
Trattandosi di notifiche a mezzo posta raccomandata, direttamente da parte del Comune, e non tramite messi notificatori, non si applica l'art. 7 legge n. 890 del 1982, invano richiamato dalla ricorrente, bensì il regolamento postale che non prevede, per quanto attiene ai rilievi sulla notifica dell'avviso 3949/2023,
l'identificazione del soggetto al quale si consegna il plico presso il domicilio del destinatario. Quanto all'avviso n. 1237/2021 la notifica a mezzo posta diretta si è perfezionata dieci giorni dopo il rilascio dell'avviso di giacenza avvenuto in data 29 marzo 2021. Al riguardo si rileva che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)”
(Cass. 10131/2020).
Pertanto, con riguardo a questi due avvisi prodromici il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Va, invece, accolto con riguardo all'avviso n. 3742/2023 per IMU 2017, la cui notifica non è avvenuta utilizzando il metodo della notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente impositore. Risulta prodotta, infatti, solo l'attestazione dell'affissione alla casa comunale ma non anche la documentazione relativa a prodromica attività del messo notificatore.
Pertanto, il sollecito di pagamento deve essere annullato limitatamente a questo avviso.
Passando al secondo motivo va accolta l'eccezione di decadenza sollevata. Ai sensi dell'1, comma 161, L.
296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il termine scadeva, quindi, il 31 dicembre 2022 prorogato dall'art. 67 d.
l. 18/2020 al 26 marzo 2023.
Non è maturata, invece, la prescrizione per i tributi 2015 e 2018 dalla data di notifica degli avvisi alla data di notifica del sollecito. La prescrizione eventualmente matura prima andava eccepita impugnando tempestivamente detti avvisi (Cass. 37259/2021).
Atteso l'accoglimento del ricorso limitato ad uno solo dei tre tributi dedotti in lite si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione monocratica, accoglie in parte il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente al credito per IMU 2017 che dichiara prescritto. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)