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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2308/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
AS AN, TO
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7133/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240261806540000 SANZIONI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13071/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo complessivo di euro 89. 745,81 dovuto per IVA, anno
2023. L'Ufficio ha notificato il suddetto atto impositivo, atteso che la società ha omesso il pagamento dell'avviso di contestazione presupposto, notificato per omesso versamento degli importi dichiarati in base alla liquidazione periodica dell'IVA dovuta dalla società.
La ricorrente solleva le seguenti censure:
1. Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'articolo
2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992; 2. Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art. 156 c.p.c., nonchè la violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 e dell'art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 (conv. dalla legge n. 221 del 2012), degli articoli 26 e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, violazione dell'art. 3 della Costituzione;
3. Eccezione di non applicabilità dell'articolo 156 c.p.c.; 4. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
L'Ufficio si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame e domandando la condanna alle spese di lite della contribuente per temerarietà, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha provato di avere regolarmente notificato gli atti impositivi presupposti, e in particolare: a) l'avviso di contestazione n. TFMCO03004572023/0001, notificato il
13/09/2023 (allegato n. 1); b) la liquidazione della comunicazione n. 326008983 del 29/5/2023 relativa al I trimestre 2023 (allegato n. 2); c) la liquidazione della comunicazione n. 331683630 del 28/9/2023 relativa al II trimestre 2023 (allegato n. 3); d) la liquidazione della comunicazione n. 337580171 del 27/11/2023 relativa al III trimestre 2023 (allegato n. 4). Relativamente all'avviso di contestazione n.
TFMCO03004572023/0001, con la documentazione allegata, l'Ufficio ha provato l'avvenuta consegna dell'atto, avvenuta via PEC il 13/09/2023, quindi ha fornito la prova della notifica dell'atto presupposto per cui le eccezioni relative sono destituite da ogni fondamento.
Inoltre, l'Ufficio, in merito alle liquidazione delle comunicazioni periodiche IVA, ha precisato che la società ha dichiarato a debito gli importi di:
1) 188,26 euro per il mese di gennaio 2023;
2) 636,48 euro per il mese di febbraio 2023;
3) 27.019,65 euro per il mese di marzo 2023;
4) 4.080,74 euro per il mese di aprile 2023;
5) 1.320,14 euro per il mese di maggio 2023;
6) 14.798,73 euro per il mese di giugno 2023;
7) 2.578,42 euro per il mese di luglio 2023; 8) 5.014,72 euro per il mese di agosto 2023;
9) 8.631,61 euro per il mese di settembre 2023.
L'Agenzia ha dedotto che le comunicazioni di irregolarità, con le quali sono stati comunicati gli esiti dei controlli ex articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sono state inviate alla società, tuttavia, in ogni caso, non sarebbero state necessarie, perchè l'Agenzia delle Entrate non ha rettificato gli importi dichiarati dalla contribuente, ma si è basata sulle dichiarazioni dalla stessa rese, rilevando semplicemente che non è stato effettuato nessun versamento IVA in relazione all'anno in contestazione.
Nè si può predicare un vizio di motivazione dell'atto impugnato essendo chiare le ragioni della pretesa fiscale, tenuto conto che l'atto è stato emesso in ragione dell'omesso versamento degli importi dichiarati dalla stessa contribuente in base alla liquidazione periodica dell'IVA dovuta, già resi noti con la notifica degli atti presupposti. Tale vizio non sussiste neppure con riferimento alla determinazione degli interessi, tenuto conto che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche con riferimento al dies a quo, posto che, in caso di mancato pagamento spontaneo dell'obbligazione, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data di pagamento.
Infine le critiche riferite al vizio di notifica dell'atto impositivo vanno disattese, considerato che la cartella è stata notificata correttamente a mezzo PEC e, comunque, per il principio del raggiungimento dello scopo
(art. 156 c.p.c.) applicabile alla fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ogni vizio del procedimento notificatorio si deve considerare sanato, stante la rituale impugnazione da parte della società ricorrente s.r.l., con il presente ricorso, dell'atto impositivo (Corte di Cassazione, n. 7665 del 2018).
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impositivo va confermato.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in dispositivo, mentre va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'Ufficio, non ravvisandosi i presupposti per ritenere la temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese per € 3.500,00
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
AS AN, TO
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7133/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240261806540000 SANZIONI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13071/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo complessivo di euro 89. 745,81 dovuto per IVA, anno
2023. L'Ufficio ha notificato il suddetto atto impositivo, atteso che la società ha omesso il pagamento dell'avviso di contestazione presupposto, notificato per omesso versamento degli importi dichiarati in base alla liquidazione periodica dell'IVA dovuta dalla società.
La ricorrente solleva le seguenti censure:
1. Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'articolo
2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992; 2. Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art. 156 c.p.c., nonchè la violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 e dell'art. 16 ter del d.l. 179 del 2012 (conv. dalla legge n. 221 del 2012), degli articoli 26 e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, violazione dell'art. 3 della Costituzione;
3. Eccezione di non applicabilità dell'articolo 156 c.p.c.; 4. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
L'Ufficio si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame e domandando la condanna alle spese di lite della contribuente per temerarietà, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha provato di avere regolarmente notificato gli atti impositivi presupposti, e in particolare: a) l'avviso di contestazione n. TFMCO03004572023/0001, notificato il
13/09/2023 (allegato n. 1); b) la liquidazione della comunicazione n. 326008983 del 29/5/2023 relativa al I trimestre 2023 (allegato n. 2); c) la liquidazione della comunicazione n. 331683630 del 28/9/2023 relativa al II trimestre 2023 (allegato n. 3); d) la liquidazione della comunicazione n. 337580171 del 27/11/2023 relativa al III trimestre 2023 (allegato n. 4). Relativamente all'avviso di contestazione n.
TFMCO03004572023/0001, con la documentazione allegata, l'Ufficio ha provato l'avvenuta consegna dell'atto, avvenuta via PEC il 13/09/2023, quindi ha fornito la prova della notifica dell'atto presupposto per cui le eccezioni relative sono destituite da ogni fondamento.
Inoltre, l'Ufficio, in merito alle liquidazione delle comunicazioni periodiche IVA, ha precisato che la società ha dichiarato a debito gli importi di:
1) 188,26 euro per il mese di gennaio 2023;
2) 636,48 euro per il mese di febbraio 2023;
3) 27.019,65 euro per il mese di marzo 2023;
4) 4.080,74 euro per il mese di aprile 2023;
5) 1.320,14 euro per il mese di maggio 2023;
6) 14.798,73 euro per il mese di giugno 2023;
7) 2.578,42 euro per il mese di luglio 2023; 8) 5.014,72 euro per il mese di agosto 2023;
9) 8.631,61 euro per il mese di settembre 2023.
L'Agenzia ha dedotto che le comunicazioni di irregolarità, con le quali sono stati comunicati gli esiti dei controlli ex articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sono state inviate alla società, tuttavia, in ogni caso, non sarebbero state necessarie, perchè l'Agenzia delle Entrate non ha rettificato gli importi dichiarati dalla contribuente, ma si è basata sulle dichiarazioni dalla stessa rese, rilevando semplicemente che non è stato effettuato nessun versamento IVA in relazione all'anno in contestazione.
Nè si può predicare un vizio di motivazione dell'atto impugnato essendo chiare le ragioni della pretesa fiscale, tenuto conto che l'atto è stato emesso in ragione dell'omesso versamento degli importi dichiarati dalla stessa contribuente in base alla liquidazione periodica dell'IVA dovuta, già resi noti con la notifica degli atti presupposti. Tale vizio non sussiste neppure con riferimento alla determinazione degli interessi, tenuto conto che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche con riferimento al dies a quo, posto che, in caso di mancato pagamento spontaneo dell'obbligazione, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data di pagamento.
Infine le critiche riferite al vizio di notifica dell'atto impositivo vanno disattese, considerato che la cartella è stata notificata correttamente a mezzo PEC e, comunque, per il principio del raggiungimento dello scopo
(art. 156 c.p.c.) applicabile alla fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ogni vizio del procedimento notificatorio si deve considerare sanato, stante la rituale impugnazione da parte della società ricorrente s.r.l., con il presente ricorso, dell'atto impositivo (Corte di Cassazione, n. 7665 del 2018).
In definitiva, il ricorso va respinto e l'atto impositivo va confermato.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in dispositivo, mentre va respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'Ufficio, non ravvisandosi i presupposti per ritenere la temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese per € 3.500,00