Art. 30. (Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio)
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.