Articolo 30 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 24 terArticolo 26
Versione
27 settembre 1958
Art. 30. (Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio)

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finche' non e' insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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