Articolo 2 della Legge 30 novembre 1989, n. 394
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 dicembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI del protocollo medesimo.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1989