Art. 33.
Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.