Articolo 33 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 32Articolo 34
Versione
14 marzo 1948
Art. 33.
Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948