CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. MAURO ROMA, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso e per la liquidazione delle spese essendo il ricorrente ammesso al benefico del gratuito patrocinio a spese dello Stato. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 4 novembre 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di EL Davide, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo A (artt.640,61 n.7 cod. pen.) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo B) in anni 1 e mesi 4 di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena principale, confermandola nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9629 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 La sentenza di primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione per il reato di truffa e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore unico della società "SGA Import Export" s.r.l. dall'aprile 2009 sino al fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2011. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Sostiene il ricorrente che essendo la pena edittale massima per il reato di bancarotta fraudolenta documentale fissata in anni dieci ed essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza del 22 marzo 2011, il termine di prescrizione sarebbe maturato alla data del 22 marzo 2021 con conseguente estinzione del reato. 2.2 Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella omessa tenuta e consegna delle scritture contabili dal momento che i fatti contestati di cui al capo B) si riferiscono ad un periodo precedente alla sua assunzione della carica di amministratore avvenuta nell'anno 2009 e non vi è prova che il ricorrente abbia mai ricevuto l'invito della curatela fallimentare a consegnare libri e scritture contabili. 2.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge per mancata osservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La penale responsabilità del ricorrente è stata fondata su di una prova generica ed indiziaria che non ha affatto tenuto conto del ruolo assolutamente marginale se non addirittura inesistente del ricorrente nell'attività di impresa. 2.2.1. Con il quarto motivo il ricorrente ha altresì insistito nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 Il termine massimo di prescrizione in relazione alla contestazione di cui al capo B) è fissato alla data del 20 giugno 2024. In particolare, al termine di cui all'art.157 cod. pen. pari ad anni dieci (22 marzo 2021) va aggiunto l'aumento pari ad un quarto (anni due e mesi sei) di cui all'art. 161 cod. pen. (22 settembre 2023), nonché i giorni di sospensione del processo che nel caso in esame sono pari a 273 giorni. Il termine massimo di prescrizione è dunque fissato alla data del 20 giugno 2024. 2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il ricorso, invero, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella forma del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale (p. 4 e ss.) ha chiarito innanzitutto che l'unico documento di cui vi è traccia è rappresentato dal bilancio al 31 dicembre 2008, verosimilmente redatto al momento in cui il ricorrente ha assunto la carica di amministratore (2009). La sussistenza del bilancio al 31 dicembre 2008 consente di ritenere che le scritture e i libri fossero stati istituiti e dunque sottratti alla curatela fallimentare. Inoltre, a seguito della successione del EL nella carica di amministratore in precedenza ricoperta dalla coimputata CA (assolta dalla imputazione per non aver commesso il fatto), deve ritenersi che gli stessi siano stati trasferiti dal vecchio amministratore al nuovo, non essendo emerse ragioni che avrebbero spinto il precedente amministratore a trattenerli. Ulteriore circostanza da interpretarsi quale indice rivelatore della sussistenza dell'elemento psicologico richiesto, evidenziata dalla sentenza, è che la missiva inviata dal curatore al EL non fu restituita per irreperibilità del destinatario, ma per compiuta giacenza. Al riguardo non merita accoglimento la censura del ricorrente in base alla quale l'imputato non ebbe a ricevere il suddetto invito sussistendo uno specifico obbligo per il fallito di consegna al curatore del deposito delle scritture contabili. 3 La doglianza ulteriormente evidenziata dalla difesa del ruolo marginale se non addirittura inesistente del ricorrente nell'attività di impresa non si confronta con i contenuti della sentenza che evidenzia che il EL subentrò nella carica di amministratore allorquando la consegna della merce non pagata di cui al reato di truffa di cui al capo A) era in pieno svolgimento. Dunque, le risultanze processuali consentono di ritenere provata la consapevolezza del EL in relazione alla sua posizione di amministratore legale di una società dall'esame delle cui scritture avrebbe potuto emergere la cattiva gestione economica della società gravata da consistenti debiti. La omessa consegna della contabilità appare finalizzata alla realizzazione di un danno al ceto creditorio. 3. Il terzo motivo appare generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere le argomentazioni della sentenza impugnata riassumendo doglianze già presenti nei precedenti motivi di ricorso. Con riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena "sussistendone i presupposti", va peraltro evidenziato che sin dalla sentenza di primo grado non era stato concesso al ricorrente l'invocato beneficio in ragione dei precedenti ostativi. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. Non si provvede inoltre alla richiesta di liquidazione delle spese in relazione all'imputato ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato atteso che la normativa sul punto prevede che competente in ordine alla richiesta di liquidazione è il giudice che ha pronunziato la sentenza irrevocabile o il giudice del rinvio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. MAURO ROMA, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso e per la liquidazione delle spese essendo il ricorrente ammesso al benefico del gratuito patrocinio a spese dello Stato. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 4 novembre 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di EL Davide, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo A (artt.640,61 n.7 cod. pen.) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo B) in anni 1 e mesi 4 di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena principale, confermandola nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 9629 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 La sentenza di primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione per il reato di truffa e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore unico della società "SGA Import Export" s.r.l. dall'aprile 2009 sino al fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 22 marzo 2011. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Sostiene il ricorrente che essendo la pena edittale massima per il reato di bancarotta fraudolenta documentale fissata in anni dieci ed essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza del 22 marzo 2011, il termine di prescrizione sarebbe maturato alla data del 22 marzo 2021 con conseguente estinzione del reato. 2.2 Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella omessa tenuta e consegna delle scritture contabili dal momento che i fatti contestati di cui al capo B) si riferiscono ad un periodo precedente alla sua assunzione della carica di amministratore avvenuta nell'anno 2009 e non vi è prova che il ricorrente abbia mai ricevuto l'invito della curatela fallimentare a consegnare libri e scritture contabili. 2.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge per mancata osservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La penale responsabilità del ricorrente è stata fondata su di una prova generica ed indiziaria che non ha affatto tenuto conto del ruolo assolutamente marginale se non addirittura inesistente del ricorrente nell'attività di impresa. 2.2.1. Con il quarto motivo il ricorrente ha altresì insistito nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 Il termine massimo di prescrizione in relazione alla contestazione di cui al capo B) è fissato alla data del 20 giugno 2024. In particolare, al termine di cui all'art.157 cod. pen. pari ad anni dieci (22 marzo 2021) va aggiunto l'aumento pari ad un quarto (anni due e mesi sei) di cui all'art. 161 cod. pen. (22 settembre 2023), nonché i giorni di sospensione del processo che nel caso in esame sono pari a 273 giorni. Il termine massimo di prescrizione è dunque fissato alla data del 20 giugno 2024. 2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Il ricorso, invero, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella forma del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale (p. 4 e ss.) ha chiarito innanzitutto che l'unico documento di cui vi è traccia è rappresentato dal bilancio al 31 dicembre 2008, verosimilmente redatto al momento in cui il ricorrente ha assunto la carica di amministratore (2009). La sussistenza del bilancio al 31 dicembre 2008 consente di ritenere che le scritture e i libri fossero stati istituiti e dunque sottratti alla curatela fallimentare. Inoltre, a seguito della successione del EL nella carica di amministratore in precedenza ricoperta dalla coimputata CA (assolta dalla imputazione per non aver commesso il fatto), deve ritenersi che gli stessi siano stati trasferiti dal vecchio amministratore al nuovo, non essendo emerse ragioni che avrebbero spinto il precedente amministratore a trattenerli. Ulteriore circostanza da interpretarsi quale indice rivelatore della sussistenza dell'elemento psicologico richiesto, evidenziata dalla sentenza, è che la missiva inviata dal curatore al EL non fu restituita per irreperibilità del destinatario, ma per compiuta giacenza. Al riguardo non merita accoglimento la censura del ricorrente in base alla quale l'imputato non ebbe a ricevere il suddetto invito sussistendo uno specifico obbligo per il fallito di consegna al curatore del deposito delle scritture contabili. 3 La doglianza ulteriormente evidenziata dalla difesa del ruolo marginale se non addirittura inesistente del ricorrente nell'attività di impresa non si confronta con i contenuti della sentenza che evidenzia che il EL subentrò nella carica di amministratore allorquando la consegna della merce non pagata di cui al reato di truffa di cui al capo A) era in pieno svolgimento. Dunque, le risultanze processuali consentono di ritenere provata la consapevolezza del EL in relazione alla sua posizione di amministratore legale di una società dall'esame delle cui scritture avrebbe potuto emergere la cattiva gestione economica della società gravata da consistenti debiti. La omessa consegna della contabilità appare finalizzata alla realizzazione di un danno al ceto creditorio. 3. Il terzo motivo appare generico limitandosi il ricorrente a ripercorrere le argomentazioni della sentenza impugnata riassumendo doglianze già presenti nei precedenti motivi di ricorso. Con riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena "sussistendone i presupposti", va peraltro evidenziato che sin dalla sentenza di primo grado non era stato concesso al ricorrente l'invocato beneficio in ragione dei precedenti ostativi. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. Non si provvede inoltre alla richiesta di liquidazione delle spese in relazione all'imputato ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato atteso che la normativa sul punto prevede che competente in ordine alla richiesta di liquidazione è il giudice che ha pronunziato la sentenza irrevocabile o il giudice del rinvio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022 Il Presidente