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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli: "inammissibilità del ricorso". DEPCTATA !N O,''..NICELLEM 4- 1 7 FEB 023 IO Penale Sent. Sez. 3 Num. 6728 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., del 21 giugno 2022 applicava a ME LE la pena richiesta di euro 3.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 256, primo comma, d. Igs. 152 del 2006; commesso il 2 settembre 2014. 2. Ricorre in cassazione ME LE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice ha errato nel non rilevare la prescrizione del reato, ex art. 129 cod. proc. pen. Nell'ordinanza del 18 ottobre 2021 il Tribunale ha ritenuto che la sospensione della prescrizione decorre dalla richiesta della messa alla prova (del 12 maggio 2017) e non dall'ordinanza di accoglimento e di messa alla prova (dell'8 ottobre 2020). Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non è ricorribile in cassazione la sentenza di patteggiamento per vizi della motivazione e per mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione Così deciso il 10/11/2022 tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: "In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione" (Sez. 5, Sentenza n. 26425 del 30/04/2019 Cc. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276517 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 13/01/2020 ) Rv. 278337 - 0). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
lette le conclusioni del PG Simone Perelli: "inammissibilità del ricorso". DEPCTATA !N O,''..NICELLEM 4- 1 7 FEB 023 IO Penale Sent. Sez. 3 Num. 6728 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., del 21 giugno 2022 applicava a ME LE la pena richiesta di euro 3.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 256, primo comma, d. Igs. 152 del 2006; commesso il 2 settembre 2014. 2. Ricorre in cassazione ME LE, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice ha errato nel non rilevare la prescrizione del reato, ex art. 129 cod. proc. pen. Nell'ordinanza del 18 ottobre 2021 il Tribunale ha ritenuto che la sospensione della prescrizione decorre dalla richiesta della messa alla prova (del 12 maggio 2017) e non dall'ordinanza di accoglimento e di messa alla prova (dell'8 ottobre 2020). Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non è ricorribile in cassazione la sentenza di patteggiamento per vizi della motivazione e per mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione Così deciso il 10/11/2022 tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: "In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione" (Sez. 5, Sentenza n. 26425 del 30/04/2019 Cc. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276517 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 13/01/2020 ) Rv. 278337 - 0). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.