Decreto cautelare 5 maggio 2022
Ordinanza cautelare 1 giugno 2022
Sentenza 14 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Decreto presidenziale 23 febbraio 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Rassegna dei più rilevanti principi di diritto processuale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. L'Adunanza Plenaria si esprime sul principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2025) 2. Per l'Adunanza Plenaria, l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la …
Leggi di più… - 2. Giurisprudenza italiana (2/2026)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 25 aprile 2026
sulla libertà di espressione dei magistrati: - Cedu, Grande camera, 5.12.25, ric. 16915/21, D. c/ Romania (Giurispr. it. 2/2026, 303-306, annotata da Valentina Amoriello): Chiamata a valutare la proporzionalità e la legittimità dell'interferenza operata dalle autorità rumene nel diritto alla libertà di espressione dei magistrati, la Grande Camera ha stabilito, a seguito dell'applicazione dei criteri da essa individuati e del bilanciamento dei vari interessi venuti in rilievo, che, nel caso in esame, vi è stata violazione del diritto alla libertà di espressione, garantito dall'art. 10 Cedu, e che l'interferenza con il diritto del ricorrente non si basasse su motivi “rilevanti e …
Leggi di più… - 3. Art. 105 Cod. del Processo amministrativo ed erroreStefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 19 settembre 2021
ABSTRACT Nel processo amministrativo, ove il TAR abbia errato “palesemente” nel dichiarare improcedibile il ricorso a causa della ritenuta insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, si deve ritenere che il Consiglio di Stato debba rimettere la causa al TAR, laddove tuttavia tale rimessione deriva non già dalla declaratoria di nullità della sentenza ex art. 105 comma 1 Codice del Processo Amministrativo, bensì dalla lesione dei diritti di difesa del ricorrente stesso, come previsto dalla medesima norma. Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. rappresenta il presupposto per l'esercizio del diritto di difesa, e quindi l'errore (peraltro palese) commesso dal Giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/12/2025, n. 10239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10239 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10239/2025REG.PROV.COLL.
N. 06813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2023, proposto da
Ag Spettacoli di RO LF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lavorgna e Luca Cedrola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli e SI Impresa Azienda Speciale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso AL e EP ID in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
nei confronti
Associazione musica dal mondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ditta individuale CL CC e Non Solo Eventi S.r.l. - Teatro Palapartenope, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione terza, 14 febbraio 2023, n. 1027, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia di Napoli e della sua Azienda Speciale, nonché dell’Associazione musica dal mondo;
Vista la memoria da ultimo depositata dall’Associazione appellata il 5 novembre 2025, con cui si conclude per il rigetto dell’appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Presidente CA PE; nessuno comparso per le parti costituite;
Premesso che:
- il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- questa sezione, con la sentenza non definitiva 21 febbraio 2025, n. 1483:
a) ha accolto in parte l’appello (limitatamente ai primi tre motivi) e, per l’effetto, ha riformato la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, ritenendolo invece procedibile;
b) ha riservato all’esito della decisione dell’adunanza plenaria ogni ulteriore e definitiva decisione in ordine ai motivi riproposti nel presente grado di giudizio, circa il fatto se essi debbano (continuare a) essere devoluti al giudice di appello in unico grado di valutazione del merito o se, invece, integrino una questione da riservare al giudice di primo grado, a mezzo del rinvio della causa ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;
- l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 luglio 2025, n. 10, ha:
c) rilevato che riveste efficacia di giudicato parziale - e non può più essere posto in discussione - quanto deciso dalla Sezione remittente (con la citata sentenza n. 1483/2025) sul carattere palese dell’erronea statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado da parte del T.A.R.;
d) enunciato il seguente principio di diritto:
“ l’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente ”;
e) precisato che siffatto principio di diritto “ trova applicazione anche nei giudizi pendenti ”;
Considerato che:
- nella fattispecie per cui è causa il carattere palese dell’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso da parte del giudice di primo grado – nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente - è stato già accertato con forza di giudicato;
Ritenuto che:
- conseguentemente, vada dichiarata la nullità della sentenza e la causa, ex art. 105, comma 1, c.p.a., debba essere rimessa al giudice di primo grado;
- le spese del doppio grado del giudizio possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
b) rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA PE, Presidente, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA PE |
IL SEGRETARIO