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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 14 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5852/2024
TRA
, C.F. n.q. di genitore di C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Calcagno giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 novembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- in data 6 marzo 2023 egli, in qualità di padre del minore , date le condizioni di Persona_1 salute del ragazzo, aveva presentato alla competente Commissione Medica, domanda affinchè il minore fosse sottoposto ad accertamenti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
CP_
- in esito a visita medico-collegiale del 7 aprile 2023 il minore era stato riconosciuto: “Non invalido civile”;
- essendo errata tale valutazione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3290/2023, egli ricorrente aveva convenuto in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, affinché venissero accertate le condizioni sanitarie del minore al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
- nell'instaurato giudizio, era stata disposta CTU medico-legale ed il nominato consulente, aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza dalla data della presentazione della domanda, 6 marzo 2023;
- in data 8 luglio 2024, il G.L. aveva omologato le risultanze probatorie;
- il decreto di omologa era stato notificato per via telematica in data 9 luglio 2024, presso la sede CP_ CP_ Provinciale di Messina e presso la sede legale di Roma;
- in data 11 luglio 2024, il modello AP70 debitamente compilato da egli ricorrente era stato inviato CP_ via pec dalla propria procuratrice alla sede della Direzione Provinciale di Messina e di Roma, su modello predisposto dallo stesso Ente;
- invano era decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto del minore e, quindi, Persona_1 di egli ricorrente alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di frequenza dal 6 marzo 2023 e che, CP_ conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, venisse condannato al pagamento, in favore del minore e quindi di egli ricorrente, di tutti i ratei Persona_1 dell'indennità di frequenza dal 6 marzo 2023, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio sebbene il CP_1 ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa, dell'8 luglio 2024 – con cui è stato riconosciuto che “è affetto da infermità comportanti uno stato di Persona_1 persistente difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.3.2023)” - è stato notificato all' , sede di Messina e sede di CP_1
Roma in data 9 luglio 2024.
La prestazione richiesta è stata liquidata con comunicazione dell' , sede di Patti, datata 31 CP_1 ottobre 2024 ed il pagamento è stato effettuato il 20 novembre 2024.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto della circostanza che l' ha effettuato il CP_1 pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, con compensazione di metà delle spese di lite, tenuto conto che la liquidazione - seppure non vi sia prova della data di comunicazione - è stata effettuata prima della scadenza del termine di 120 gg. e che il pagamento è quasi contestuale alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 655,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 14 luglio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5852/2024
TRA
, C.F. n.q. di genitore di C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Calcagno giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 novembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- in data 6 marzo 2023 egli, in qualità di padre del minore , date le condizioni di Persona_1 salute del ragazzo, aveva presentato alla competente Commissione Medica, domanda affinchè il minore fosse sottoposto ad accertamenti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
CP_
- in esito a visita medico-collegiale del 7 aprile 2023 il minore era stato riconosciuto: “Non invalido civile”;
- essendo errata tale valutazione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3290/2023, egli ricorrente aveva convenuto in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, affinché venissero accertate le condizioni sanitarie del minore al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
- nell'instaurato giudizio, era stata disposta CTU medico-legale ed il nominato consulente, aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza dalla data della presentazione della domanda, 6 marzo 2023;
- in data 8 luglio 2024, il G.L. aveva omologato le risultanze probatorie;
- il decreto di omologa era stato notificato per via telematica in data 9 luglio 2024, presso la sede CP_ CP_ Provinciale di Messina e presso la sede legale di Roma;
- in data 11 luglio 2024, il modello AP70 debitamente compilato da egli ricorrente era stato inviato CP_ via pec dalla propria procuratrice alla sede della Direzione Provinciale di Messina e di Roma, su modello predisposto dallo stesso Ente;
- invano era decorso il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto del minore e, quindi, Persona_1 di egli ricorrente alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di frequenza dal 6 marzo 2023 e che, CP_ conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, venisse condannato al pagamento, in favore del minore e quindi di egli ricorrente, di tutti i ratei Persona_1 dell'indennità di frequenza dal 6 marzo 2023, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio sebbene il CP_1 ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa, dell'8 luglio 2024 – con cui è stato riconosciuto che “è affetto da infermità comportanti uno stato di Persona_1 persistente difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.3.2023)” - è stato notificato all' , sede di Messina e sede di CP_1
Roma in data 9 luglio 2024.
La prestazione richiesta è stata liquidata con comunicazione dell' , sede di Patti, datata 31 CP_1 ottobre 2024 ed il pagamento è stato effettuato il 20 novembre 2024.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.- Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto della circostanza che l' ha effettuato il CP_1 pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, con compensazione di metà delle spese di lite, tenuto conto che la liquidazione - seppure non vi sia prova della data di comunicazione - è stata effettuata prima della scadenza del termine di 120 gg. e che il pagamento è quasi contestuale alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 655,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga