CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 32925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32925 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CA EN CU ND CE SA IE MI IE SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
L' avvocato Giovanni Annunziata conclude riportandosi ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di ES AR in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 61 n. 1 e n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., 697 cod. pen., 703 cod. pen., nonché in ordine al reato di cui all’art. 23, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e di euro 4.600,00 di multa.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ES AR, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giovanni Annunziata, deducendo tre motivi di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. l’insussistenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla univocità e alla concordanza degli indizi, nonché la mancanza di motivazione con violazione delle disposizioni di cui agli artt. 546, 125 e 192 cod. proc. pen.In particolare, nel ricorso si è dedotto che la sentenza di appello non ha dato conto dei motivi per i quali le prove offerte dal ricorrente siano state disattese.Più in particolare il ricorrente ha censurato la sentenza, in relazione alle pagine da 4 a 6 evidenziandone l’illogicità lì doveafferma che il ricorrente veniva qualificato come “uno dei 5 componenti il commando armato” sul rilievo che pur essendo residente a [...]veniva rinvenuto dalla polizia giudiziaria a Sarno nei luoghi prossimi alla scena del delitto;
ed ancora nella parte in cui la motivazione, riprodotta per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, ha desunto l’utilizzo dell’arma Penale Sent. Sez. 1 Num. 32925 Anno 2025 Presidente: CH MO Relatore: IE SA Data Udienza: 04/07/2025 da parte del ricorrente dalla visione del frame 16 estrapolato dal DVD versato in atti, che ritrae il ricorrente in caserma con indumenti comuni e simili a quelli indossati dal soggetto ripreso mediante il sistema di videosorveglianza. Il ricorrente ha altresì dedotto che la Corte di appello di Salerno ha omesso di considerare la doglianza difensiva con la quale si evidenziava la necessità una perizia antropometrica tale da consentire e classificare i parametri del corpo umano quale la proporzione del volto, la larghezza delle spalle, la lunghezza degli arti, l’altezza dell’individuo la dimensione di mani e piedi. Inoltre, la difesa ha eccepito che la sentenza censurata non contiene alcun riferimento alla differente ricostruzione alternativa offerta con i motivi di appello secondo la quale, il ricorrente quando è stato sorpreso dai militari nascosto nella boscaglia soltanto per timore ha alzato le mani, riferendo di non avere nulla e non invece, come affermato nella sentenza impugnata, perché fosse consapevole che la polizia giudiziaria stesse alla ricerca di persone armate. Nel ricorso sì è altresì dedotta l’insussistenza di una congrua motivazione in ordine ai punti di gravame concernenti il mancato espletamento dell’esame STUB e degli accertamenti sul DNA sui guanti in lattice sottoposti a sequestro e, altrettanto contraddittoria, sarebbe la motivazione in relazione al mancato riconoscimento in udienza del AR da parte del VI, ritenendolo soggetto diverso da quello che il 3 luglio 2023 aveva cercato di bloccare. In relazione a tale profilo il ricorrente ha evidenziato che l’iter argomentativo della sentenza impugnata contrasta con quanto affermato dal giudice di primo grado secondo il quale il soggetto che il teste VI aveva visto fuggire verso la boscaglia era AR e che il mancato riconoscimento era da imputarsi alla concitazione del momento;
mentre la sentenza impugnata afferma che l’uomo di cui il teste ha parlato non era il AR, ma uno dei quattro complici.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’articolo 63 cod. proc. pen. In particolare, si è eccepito che i giudici di appello hanno violato la disposizione processuale richiamata, avendo utilizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente a seguito dell’arresto, dovendosi configurare un’ipotesi di inutilizzabilità patologica delle stesse come affermata dal giudice di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e con riferimento al rigetto della richiesta concernente la revoca della misura di sicurezza;
al riguardo, è stato eccepito che a fronte di uno specifico motivo di appello in ordine alla misura elevata della pena base e all’aumento eccessivo per la continuazione, nella sentenza non vi è alcuna motivazione, né vi è sulla richiesta di revoca della disposta misura di sicurezza.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, depositando memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va premesso che il ricorrente sia in primo che in secondo grado è stato ritenuto responsabile dei reati sopra indicati per aver detenuto una pistola calibro 38 special con matricola abrasa, sei cartucce calibro 38, ed è stato ritenuto responsabile di aver esploso, insieme con altre quattro persone, plurimi colpi, di cui unoin direzione del portone dell’abitazione di IG IA posta al civico n. 65 di via Umberto I, in Sarno e di aver viaggiato con i complici a bordo di un’autovettura Fiat 500 bianca L, risultata di illecita provenienza 2 2. Ciò evidenziato, con il primo e il secondo motivo di ricorso, i quali pongono profili di censura tra loro connessi e quindi suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente ha eccepito l’insufficiente motivazione in ordine alla gravità indiziaria circa la riconducibilità dei fatti al AR. Le censure sono destituite di fondamento dovendosi rilevare che la sentenza ha dato conto delle ragioni della certa identificazione del AR in colui che ha esploso il colpo di pistola contro il portone sopra indicato. I giudici di appello hanno evidenziato che il ricorrente, pochi minuti dopo l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco in danno del portone dell’abitazione e dell’auto del IA, era stato trovato dalla polizia giudiziaria nascosto nella boscaglia limitrofa alla strada lungo la quale alcuni dei complici erano sono stati visti scappare subito dopo l’esplosione dei colpi;
i giudici di appello hanno anche evidenziato che alcune telecamere avevano ripreso, subito prima dell’esplosione dei colpi lo speronamento dell’autovettura dello zio del IA da parte della Fiat 500 bianca L, autovettura dalla quale erano scesi i cinque malviventi entrati nel cortile dell’abitazione del IA attingendo il portone e l’auto con i colpi d’arma da fuoco.Ed ancora, la sentenza ha evidenziato che al momento in cui è stato sorpreso nascosto nella boscaglia, il AR lamentava un dolore alla spalla, venendo tale circostanza indicata come compatibile con l’incidente di pochi minuti prima. Inoltre, la sentenza ha specificato che al momento in cui veniva sorpreso dalla PG, il AR indossava vestiti uguali a quelli indossati dall’uomo travisato, immortalato nelle immagini del sistema di videosorveglianza nel mentre fuoriusciva dall’autovettura con una pistola impugnata con la mano destra, con guanto di lattice di colore azzurro e mano sinistra con guanto in lattice di colore nero, revolver identica a quella rinvenuta nel cortile dell’abitazione del IA. L’uomo immortalato dalle riprese secondo i giudici dell’appello aveva la stessa corporatura e altezza del AR.La sentenza, inoltre ha dato atto che nel cortile, la sera dell’esplosione dei colpi erano stati rinvenuti due paia di guanti in lattice, un passamontagna e una tuta ed ancora il revolver utilizzato per l’esplosione dei colpi in danno del portone, come risultato dagli accertamenti balistici, e che la stessa sera la polizia giudiziaria aveva rinvenuto su indicazione dei testimoni in un cestino posto nelle vicinanze del civico 63 anche la pistola semiautomatica utilizzata per danneggiare l’auto del IA. Nella valutazione degli elementi identificativi del ricorrente come la persona cui ricondurre l’esplosione in danno del portone, la sentenza, poi, ha attribuito specifico rilevante significato al fatto che, successivamente all’arresto, alle ore 21.55, il ricorrente aveva accompagnato gli operanti presso il civico 63, dove, come sopra riportato era già stata rinvenuta dalla p.g. operante, la pistola revolver con cui era stato danneggiato il portone. Tanto premesso, va rilevato che gli elementi indicati dalla sentenza censurata rispondono ad un iter argomentativo logico e completo e, in quanto tale, indicativo di una puntuale motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine alla identificazione del AR quale l’autore dell’esplosione del colpo di pistola. Con argomentazioni esaustive, i giudici di appello hanno dato conto della riconducibilità della condotta al AR valorizzando, nella ricostruzione della dinamica fattuale, il collegamento spaziale e temporale degli elementi indiziari indicati, saldati logicamente tra di loro attraverso l’apprezzamento del rinvenimento nella immediatezza dei fatti, e su indicazione del ricorrente, del revolver utilizzato per l’esplosione (a prescindere dalla circostanza che fosse già stata rinvenuta dalla p.g operante). L’adeguatezza della motivazione in punto di gravità indiziaria, non è suscettibile di essere smentita dalla doglianza difensiva della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, avendo i giudici di appello fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni 3 spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947 – 01: nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse). Va anche rilevato che coerente risulta la motivazione in punto di valutazione della deposizione del VI (che non ha riconosciuto il AR in colui che aveva tentato di bloccare nel corso della fuga) lì dove è stata ritenuta recessiva rispetto al complessivo quadro indiziario, trattandosi di elemento non decisivo a fronte degli ulteriori elementi indiziari valutati. Né la mera prospettazione del differente significato da attribuire al comportamento del AR, consistito nell’alzare le mani al momento di essere trovato nella boscaglia può assumere valore sminuente la solidità dell’impianto argomentativo indiziario. La sentenza, poi, non ha omesso di considerare l’argomentazione difensiva con la quale la quale la carenza della gravità indiziaria veniva fatta valere per non essere stato espletato l’esame STUB, la perizia antropometrica e l’accertamento sul Dna;
si tratta, infatti di motivo di appello riportata nei sentenza di appello tra i motivi di gravame e implicitamente riscontrata alla luce della complessiva struttura argomentativa in punto di sussistenza della gravità indiziaria. Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321- 01, aveva affermato che si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione» (in motivazione, Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024 dep. 2025, Verdicaro Gaetano, Rv. 287330 – 01). Va, peraltro, rilevato che nella sentenza da ultimo indicata si è, altresì, specificato che, invece, non può parlarsi di motivazione implicita quando il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello, fattispecie che per quanto evidenziato non ricorre nel caso in esame, per le anzidette ragioni.
3. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso. Quanto alla doglianza difensiva avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato più grave e dell’aumento per la continuazione, va rilevato che essa non si confronta affattocon la sentenza censurata che ha approfonditamente motivato il percorso argomentativo che ha condotto alla conferma del trattamento sanzionatorio, ponendo in rilievo l’estrema gravità dei fatti (agguato ben pianificato, effettuato utilizzando armi clandestine, in una zona densamente popolata) e la congruità degli aumenti effettuati per ciascun reato posto in continuazione, in relazione ai quale anche è stata fornita specifica motivazione in punto di gravità delle condotte e di pericolosità del ricorrente. La sentenza di appello ha dunque scrupolosamente applicato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), 4 secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); (conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Parimenti infondata è la doglianza relativa al vizio di motivazione in è ordine al diniego della revoca della libertà vigilata, avendo i giudici di appello fornito puntuali argomentazioni al riguardo, in considerazione della elevata pericolosità del ricorrente esaustivamente spiegata con riferimento alle modalità del fatto e alle condanne precedenti per fatti analoghi, ovvero un precedente specifico nel 2015 per il reato di porto d’arma clandestina con il quale ha commesso due rapine e per un altro precedente specifico del 2020 per porto d’arma comune da sparo, con cui ha tentato di commettere un’altra rapina.
4. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA IE MO CH 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
L' avvocato Giovanni Annunziata conclude riportandosi ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di ES AR in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 61 n. 1 e n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., 697 cod. pen., 703 cod. pen., nonché in ordine al reato di cui all’art. 23, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e di euro 4.600,00 di multa.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ES AR, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giovanni Annunziata, deducendo tre motivi di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. l’insussistenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla univocità e alla concordanza degli indizi, nonché la mancanza di motivazione con violazione delle disposizioni di cui agli artt. 546, 125 e 192 cod. proc. pen.In particolare, nel ricorso si è dedotto che la sentenza di appello non ha dato conto dei motivi per i quali le prove offerte dal ricorrente siano state disattese.Più in particolare il ricorrente ha censurato la sentenza, in relazione alle pagine da 4 a 6 evidenziandone l’illogicità lì doveafferma che il ricorrente veniva qualificato come “uno dei 5 componenti il commando armato” sul rilievo che pur essendo residente a [...]veniva rinvenuto dalla polizia giudiziaria a Sarno nei luoghi prossimi alla scena del delitto;
ed ancora nella parte in cui la motivazione, riprodotta per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, ha desunto l’utilizzo dell’arma Penale Sent. Sez. 1 Num. 32925 Anno 2025 Presidente: CH MO Relatore: IE SA Data Udienza: 04/07/2025 da parte del ricorrente dalla visione del frame 16 estrapolato dal DVD versato in atti, che ritrae il ricorrente in caserma con indumenti comuni e simili a quelli indossati dal soggetto ripreso mediante il sistema di videosorveglianza. Il ricorrente ha altresì dedotto che la Corte di appello di Salerno ha omesso di considerare la doglianza difensiva con la quale si evidenziava la necessità una perizia antropometrica tale da consentire e classificare i parametri del corpo umano quale la proporzione del volto, la larghezza delle spalle, la lunghezza degli arti, l’altezza dell’individuo la dimensione di mani e piedi. Inoltre, la difesa ha eccepito che la sentenza censurata non contiene alcun riferimento alla differente ricostruzione alternativa offerta con i motivi di appello secondo la quale, il ricorrente quando è stato sorpreso dai militari nascosto nella boscaglia soltanto per timore ha alzato le mani, riferendo di non avere nulla e non invece, come affermato nella sentenza impugnata, perché fosse consapevole che la polizia giudiziaria stesse alla ricerca di persone armate. Nel ricorso sì è altresì dedotta l’insussistenza di una congrua motivazione in ordine ai punti di gravame concernenti il mancato espletamento dell’esame STUB e degli accertamenti sul DNA sui guanti in lattice sottoposti a sequestro e, altrettanto contraddittoria, sarebbe la motivazione in relazione al mancato riconoscimento in udienza del AR da parte del VI, ritenendolo soggetto diverso da quello che il 3 luglio 2023 aveva cercato di bloccare. In relazione a tale profilo il ricorrente ha evidenziato che l’iter argomentativo della sentenza impugnata contrasta con quanto affermato dal giudice di primo grado secondo il quale il soggetto che il teste VI aveva visto fuggire verso la boscaglia era AR e che il mancato riconoscimento era da imputarsi alla concitazione del momento;
mentre la sentenza impugnata afferma che l’uomo di cui il teste ha parlato non era il AR, ma uno dei quattro complici.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’articolo 63 cod. proc. pen. In particolare, si è eccepito che i giudici di appello hanno violato la disposizione processuale richiamata, avendo utilizzato le dichiarazioni rese dal ricorrente a seguito dell’arresto, dovendosi configurare un’ipotesi di inutilizzabilità patologica delle stesse come affermata dal giudice di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e con riferimento al rigetto della richiesta concernente la revoca della misura di sicurezza;
al riguardo, è stato eccepito che a fronte di uno specifico motivo di appello in ordine alla misura elevata della pena base e all’aumento eccessivo per la continuazione, nella sentenza non vi è alcuna motivazione, né vi è sulla richiesta di revoca della disposta misura di sicurezza.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, depositando memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va premesso che il ricorrente sia in primo che in secondo grado è stato ritenuto responsabile dei reati sopra indicati per aver detenuto una pistola calibro 38 special con matricola abrasa, sei cartucce calibro 38, ed è stato ritenuto responsabile di aver esploso, insieme con altre quattro persone, plurimi colpi, di cui unoin direzione del portone dell’abitazione di IG IA posta al civico n. 65 di via Umberto I, in Sarno e di aver viaggiato con i complici a bordo di un’autovettura Fiat 500 bianca L, risultata di illecita provenienza 2 2. Ciò evidenziato, con il primo e il secondo motivo di ricorso, i quali pongono profili di censura tra loro connessi e quindi suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente ha eccepito l’insufficiente motivazione in ordine alla gravità indiziaria circa la riconducibilità dei fatti al AR. Le censure sono destituite di fondamento dovendosi rilevare che la sentenza ha dato conto delle ragioni della certa identificazione del AR in colui che ha esploso il colpo di pistola contro il portone sopra indicato. I giudici di appello hanno evidenziato che il ricorrente, pochi minuti dopo l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco in danno del portone dell’abitazione e dell’auto del IA, era stato trovato dalla polizia giudiziaria nascosto nella boscaglia limitrofa alla strada lungo la quale alcuni dei complici erano sono stati visti scappare subito dopo l’esplosione dei colpi;
i giudici di appello hanno anche evidenziato che alcune telecamere avevano ripreso, subito prima dell’esplosione dei colpi lo speronamento dell’autovettura dello zio del IA da parte della Fiat 500 bianca L, autovettura dalla quale erano scesi i cinque malviventi entrati nel cortile dell’abitazione del IA attingendo il portone e l’auto con i colpi d’arma da fuoco.Ed ancora, la sentenza ha evidenziato che al momento in cui è stato sorpreso nascosto nella boscaglia, il AR lamentava un dolore alla spalla, venendo tale circostanza indicata come compatibile con l’incidente di pochi minuti prima. Inoltre, la sentenza ha specificato che al momento in cui veniva sorpreso dalla PG, il AR indossava vestiti uguali a quelli indossati dall’uomo travisato, immortalato nelle immagini del sistema di videosorveglianza nel mentre fuoriusciva dall’autovettura con una pistola impugnata con la mano destra, con guanto di lattice di colore azzurro e mano sinistra con guanto in lattice di colore nero, revolver identica a quella rinvenuta nel cortile dell’abitazione del IA. L’uomo immortalato dalle riprese secondo i giudici dell’appello aveva la stessa corporatura e altezza del AR.La sentenza, inoltre ha dato atto che nel cortile, la sera dell’esplosione dei colpi erano stati rinvenuti due paia di guanti in lattice, un passamontagna e una tuta ed ancora il revolver utilizzato per l’esplosione dei colpi in danno del portone, come risultato dagli accertamenti balistici, e che la stessa sera la polizia giudiziaria aveva rinvenuto su indicazione dei testimoni in un cestino posto nelle vicinanze del civico 63 anche la pistola semiautomatica utilizzata per danneggiare l’auto del IA. Nella valutazione degli elementi identificativi del ricorrente come la persona cui ricondurre l’esplosione in danno del portone, la sentenza, poi, ha attribuito specifico rilevante significato al fatto che, successivamente all’arresto, alle ore 21.55, il ricorrente aveva accompagnato gli operanti presso il civico 63, dove, come sopra riportato era già stata rinvenuta dalla p.g. operante, la pistola revolver con cui era stato danneggiato il portone. Tanto premesso, va rilevato che gli elementi indicati dalla sentenza censurata rispondono ad un iter argomentativo logico e completo e, in quanto tale, indicativo di una puntuale motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine alla identificazione del AR quale l’autore dell’esplosione del colpo di pistola. Con argomentazioni esaustive, i giudici di appello hanno dato conto della riconducibilità della condotta al AR valorizzando, nella ricostruzione della dinamica fattuale, il collegamento spaziale e temporale degli elementi indiziari indicati, saldati logicamente tra di loro attraverso l’apprezzamento del rinvenimento nella immediatezza dei fatti, e su indicazione del ricorrente, del revolver utilizzato per l’esplosione (a prescindere dalla circostanza che fosse già stata rinvenuta dalla p.g operante). L’adeguatezza della motivazione in punto di gravità indiziaria, non è suscettibile di essere smentita dalla doglianza difensiva della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, avendo i giudici di appello fatto corretta applicazione del principio, che va qui ribadito, secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni 3 spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947 – 01: nella specie l'indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse). Va anche rilevato che coerente risulta la motivazione in punto di valutazione della deposizione del VI (che non ha riconosciuto il AR in colui che aveva tentato di bloccare nel corso della fuga) lì dove è stata ritenuta recessiva rispetto al complessivo quadro indiziario, trattandosi di elemento non decisivo a fronte degli ulteriori elementi indiziari valutati. Né la mera prospettazione del differente significato da attribuire al comportamento del AR, consistito nell’alzare le mani al momento di essere trovato nella boscaglia può assumere valore sminuente la solidità dell’impianto argomentativo indiziario. La sentenza, poi, non ha omesso di considerare l’argomentazione difensiva con la quale la quale la carenza della gravità indiziaria veniva fatta valere per non essere stato espletato l’esame STUB, la perizia antropometrica e l’accertamento sul Dna;
si tratta, infatti di motivo di appello riportata nei sentenza di appello tra i motivi di gravame e implicitamente riscontrata alla luce della complessiva struttura argomentativa in punto di sussistenza della gravità indiziaria. Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321- 01, aveva affermato che si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione» (in motivazione, Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024 dep. 2025, Verdicaro Gaetano, Rv. 287330 – 01). Va, peraltro, rilevato che nella sentenza da ultimo indicata si è, altresì, specificato che, invece, non può parlarsi di motivazione implicita quando il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello, fattispecie che per quanto evidenziato non ricorre nel caso in esame, per le anzidette ragioni.
3. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso. Quanto alla doglianza difensiva avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato più grave e dell’aumento per la continuazione, va rilevato che essa non si confronta affattocon la sentenza censurata che ha approfonditamente motivato il percorso argomentativo che ha condotto alla conferma del trattamento sanzionatorio, ponendo in rilievo l’estrema gravità dei fatti (agguato ben pianificato, effettuato utilizzando armi clandestine, in una zona densamente popolata) e la congruità degli aumenti effettuati per ciascun reato posto in continuazione, in relazione ai quale anche è stata fornita specifica motivazione in punto di gravità delle condotte e di pericolosità del ricorrente. La sentenza di appello ha dunque scrupolosamente applicato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), 4 secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); (conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). Parimenti infondata è la doglianza relativa al vizio di motivazione in è ordine al diniego della revoca della libertà vigilata, avendo i giudici di appello fornito puntuali argomentazioni al riguardo, in considerazione della elevata pericolosità del ricorrente esaustivamente spiegata con riferimento alle modalità del fatto e alle condanne precedenti per fatti analoghi, ovvero un precedente specifico nel 2015 per il reato di porto d’arma clandestina con il quale ha commesso due rapine e per un altro precedente specifico del 2020 per porto d’arma comune da sparo, con cui ha tentato di commettere un’altra rapina.
4. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA IE MO CH 5