CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM LE, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro CH CH - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 11/09/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 11/09/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 23/10/2018 di condanna di LE IM per il reato di rapina aggravata, commessa in Manfredonia il 29/10/2012. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4710 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 27/11/2025 Il Presidente 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato LE IM, detenuto per altra causa, affidandolo ad un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, il difensore lamenta la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notifica dell'atto di citazione a giudizio all'avvocato Pietro CH CH, con conseguente lesione del diritto di difesa, poiché l'atto di citazione, le conclusioni scritte del Procuratore generale e il verbale del rinvio della prima udienza sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo CH. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura di 'error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Policastro, Rv. 220093-01), emerge, in effetti, che l'atto di citazione a giudizio per l'udienza dell'08/07/2024, le conclusioni scritte del Procuratore Generale ed il verbale di rinvio della prima udienza a quella dell'11/09/2025, sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo CH (schiavone.paoloavvocatifoggia.legalmaiLit) anziché a quella corretta dell'avv. Pietro CH CH (schiavoneschiavone.pietro@avvocatifonia.legaimaiLit). 3.2. L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore regolarmente nominato, in quanto attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). 4. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per procedere a nuovo giudizio.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 11/09/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 11/09/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 23/10/2018 di condanna di LE IM per il reato di rapina aggravata, commessa in Manfredonia il 29/10/2012. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4710 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 27/11/2025 Il Presidente 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato LE IM, detenuto per altra causa, affidandolo ad un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, il difensore lamenta la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notifica dell'atto di citazione a giudizio all'avvocato Pietro CH CH, con conseguente lesione del diritto di difesa, poiché l'atto di citazione, le conclusioni scritte del Procuratore generale e il verbale del rinvio della prima udienza sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo CH. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura di 'error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Policastro, Rv. 220093-01), emerge, in effetti, che l'atto di citazione a giudizio per l'udienza dell'08/07/2024, le conclusioni scritte del Procuratore Generale ed il verbale di rinvio della prima udienza a quella dell'11/09/2025, sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo CH (schiavone.paoloavvocatifoggia.legalmaiLit) anziché a quella corretta dell'avv. Pietro CH CH (schiavoneschiavone.pietro@avvocatifonia.legaimaiLit). 3.2. L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore regolarmente nominato, in quanto attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). 4. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per procedere a nuovo giudizio.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore