Art. 17. Indennita' mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario
A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni.
Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni.
Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .