Sentenza 22 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e gruppo di imprese: la Cassazione torna sul tema dei vantaggi compensativi (Cass. Pen. n. 7530/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 febbraio 2025
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Penale, n. 7530 del 30 gennaio 2025, ha ribadito principi fondamentali in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione alla rilevanza dei vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo. Il Caso La vicenda giudiziaria ha riguardato l'imprenditore Gu.Gu., condannato dalla Corte d'Appello di Ancona per bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La condanna è seguita all'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Urbino, ritenuta erronea dalla Suprema Corte in un precedente giudizio. L'imputato era accusato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2024, n. 42570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42570 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NI LETTIERI il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori dato atto che i difensori hanno regolarmente ricevuto la requisitoria predisposta dal Procuratore Generale, prendono la parola: l'avvocato PORTINCASA discute i motivi di ricorso chiedendo il loro accoglimento;
l'avvocato SCILLITANI si riporta integralmente a quanto già esposto in atti e chiede l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42570 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2024 Ritenuto in fatto 1.OT NO e CR CO, con distinti atti e tramite difensori abilitali, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19 settembre 2023, che, previa rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, deliberata in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/42 - capo a) - loro ascritto nelle rispettive qualità, il OT, di direttore amministrativo della AUTOCLASSIC SRL e di amministratore unico della IA IV SRL, e - il CR - di amministratore unico della AUTOCLASSIC SRL, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 26 settembre 2011, in relazione a finanziamenti effettuati a favore della IA IV SRL, giudicati distrattivi;
ed ancora, il solo CR sempre in qualità di amministratore della AUTOCLASSIC SRL, in ordine al delitto di cui agli artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/42 - capo b) - in relazione a finanziamenti, giudicati dissipativi, in favore della ABITARCHl SRL. 2.L'atto d'impugnazione del OT si è affidato a tre motivi, richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, in quanto la Corte d'appello, nell'omettere di dare risposta alle ragioni di gravame, avrebbe desunto la condotta distrattiva dalla creazione di un prospetto extracontabile relativo ad inesistenti prestazioni di servizio eseguite da IA IV a vantaggio della fallita tra il gennaio 2009 e il marzo 2010 per un importo di euro 1.764.729, attraverso il quale sarebbe stata falsamente rappresentata la pendenza di un rilevante credito (circa 400.000 euro), anziché di un debito, della IA nei confronti della AUTOCLASSIC, al precipuo scopo di influire sulla maggioranza del voto dei creditori nell'ambito della originaria procedura di concordato preventivo. Tale prospetto extracontabile non sarebbe riferibile a OT, perché non allegato alla sua relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 L.F. , presentata prima che venisse sostituito dal dr. SS perché non in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il professionista attestatore;
è solo nella relazione del dr. SS - depositata dopo il decreto di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo - che si sarebbe fatta menzione del citato prospetto, con la precisazione c:he nella redazione della relazione tale professionista si sarebbe avvalso della collaborazione della società PKF SPA e del dr. Marco SE, il quale, sia pure ignorato dalla Corte d'appello di Bari, avrebbe ammesso di averlo predisposto personalmente dopo essersi recato nello studio del dr. OT, ma solo in quanto quest'ultimo era stato ritenuto in possesso dei saldi contabili necessari. Lo stesso SE avrebbe aggiunto, nella sua deposizione, che l'imputato non ha mai partecipato a riunioni attinenti alla procedura concorsuale. Eventualmente altri, a tutto 2 concedere, avrebbero dovuto essere i reati contestati, come quello ex art. 236 L.F. - incompatibile con l'illecito di cui all'art. 223 L.F., riguardante gli amministratori delle società fallite e non in concordato e, peraltro, riguardante una condotta diversa da quella dell'imprenditore che, per essere ammesso al concordato, siasi attribuito attività inesistenti o simulato crediti per influire sulle maggioranze in sede di adunanza dei creditori - oppure il delitto di truffa. Ancora, non sarebbe stato considerato che la fallita possedesse 1'80% delle quote del capitale sociale della IA IV, che faceva parte del "gruppo CR", che i finanziamenti avrebbero riguardato operazioni infragruppo, produttive di vantaggi compensativi. In sostanza, le somme di denaro sarebbero state versate a titolo di "finanziamento soci" nella ragionevole previsione di vantaggi a favore della società finanziatrice;
i conferimenti "rispondevano a precisi interessi aziendali e finanziari dell'intero Gruppo societario"; erano denari utilizzati "per pagare le spese ed i servizi che la Apulia Drive sosteneva" e che sarebbero stati riferibili "alla sola attività svolta in favore della AUTOCLASSIC SRL"; i versamenti in denaro sarebbero stati necessari all'acquisto di veicoli da parte della IA IV, che poi "li noleggiava presso i punti di noleggio". Nel 2009 la società AUTOCLASSIC avrebbe patito una crisi di liquidità, accertata anche dai Commissari giudiziali della procedura di concordato, con deterioramento del rapporto di fiducia instaurato con le Banche, che sarebbe stata contenuta solo grazie alle iniezioni di denaro effettuate attraverso i conti correnti della IA IV, i cui assegni, secondo quanto precisato dal OT già nella fase delle indagini preliminari, sarebbero stati utilizzati per ritirare i certificati di conformità delle auto vendute da AUTOCLASSIC. E tanto dimostrerebbe la realizzazione dei vantaggi compensativi. 2.2. Il secondo motivo si è appuntato sul vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a cagione dell'assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe semplicemente confermato il percorso seguito dal giudice di primo grado, senza valutare i dettagliati motivi di appello, perché il giudizio di secondo grado è funzionale ad un riesame nel merito delle ragioni esposte nella decisione appellata. 2.3. Il terzo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe appagante a riguardo della :sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, riqualificabile in bancarotta semplice;
mancherebbe la prova della consapevolezza di mettere in pericolo il ,bene protetto e di cagionare un danno ai creditori, il cui interesse è al centro della tutela assicurata dai reati di bancarotta. Come già diffusamente esposto nel primo motivo, la strategia aziendale sarebbe stata quella di incrementare e sostenere l'attività della capo-gruppo, la società poi fallita. Al più, avrebbe potuto ravvisarsi il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 2) L.F., a riguardo del compimento di operazioni manifestamente imprudenti, punibile a titolo di colpa, anche perché la stessa polizia giudiziaria aveva accertato che fino al settembre 2009 i finanziamenti eseguiti dalla controllante sarebbero stati regolarmente restituiti dalla IA IV. 3 3. Il ricorso del CR consta di due motivi, il primo fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.., il secondo sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.. 3.1. Il primo motivo si è soffermato sull'affermazione di reità per il delitto di bancarotta per distrazione di cui al capo a) dell'imputazione, perché la Corte d'appello avrebbe individuato nel OT il protagonista delle operazioni contestate, senza nemmeno nominare il ricorrente, ingiustamente condannato quale concorrente nel reato. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente confuso CR CO con il di lui padre, Francesco, vero dominus dell'attività della fallita. Sarebbero state utilizzate prove presuntive che non possono trovare ingresso nel processo penale e non sarebbero stati applicati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta preferenziale. 3.2. Il secondo motivo, riguardante la condanna per il capo b), ha lamentato che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che nel periodo di amministrazione del ricorrente, a fronte di somme elargite alla IT per circa 3 milioni di euro, l'importo distratto sarebbe stato ridotto a poco più di 2 milioni e che l'imputato aveva consentito l'iscrizione di ipoteca su bene proprio a garanzia dei creditori, circostanza influente quantomeno sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Infine, il valore dell'immobile ceduto in permuta dalla IT S.R.L. alla fallita a copertura del proprio debito è stato desunto da una perizia di stima commissionata dagli organi fallimentari, senza debito raffronto con l'altra, giurata, facente fede fino a querela di falso, redatta all'epoca di compimento dell'atto. 4.11 Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. CO Lettieri, ha anticipato le conclusioni per iscritto ed ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.E' necessario premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 4 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è 1:enuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a c:ompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 5 2.Così tracciati i termini delle questioni devolute e devolvibili, i motivi del ricorso del OT ed il primo motivo del ricorso del CR, che possono essere affrontati congiuntamente anche perché attinenti ad una imputazione concorsuale, sono a vario titolo generici -- perché reiterativi delle lagnanze proposte in sede di gravame, alle quali il giudice di seconda istanza ha fornito globale ed appagante risposta - non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 2.1. Va posto in evidenza che il tema di interesse è quello del c.d. gruppo di imprese, il cui assetto generale rinviene risalente descrizione nell'art. 2359 cod. civ. (cfr. arrplius in motivazione, sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni), connotato dalla presenza di una società in posizione di supremazia rispetto ad altre, in quanto titolare di rilevanti partecipazioni e detentrice di interessi, anche attraverso l'attribuzione della gestione amministrativa delle singole società alle medesime persone fisiche riconducibili ad una regia unitaria, in altre entità imprenditoriali. Con la riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. n. 6 del 2003 il legislatore ha inteso disciplinare il gruppo societario affidando alla responsabilità di una "capogruppo" l'attività di direzione e di coordinamento delle altre persone giuridiche, a cui sono testualmente dedicati gli artt. 2497 e segg. cod. civ.. Ogni singola società del gruppo costituisce soggetto giuridico autonomo e distinto dalle altre e risponde solo dei propri debiti, ma può essere coinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici di sviluppo. In ambito penale, l'esame del fenomeno del gruppo societario si è evol'uto con tendenziale riferimento alla materia dei reati fallimentari, patologicamente immanenti alla degenerazione delle tensioni e delle interferenze tra gli interessi delle singole società del gruppo, che possono determinare il ricorso ad una illecita distribuzione del rischio d'impresa e all'accentramento o al riversamento delle perdite sull'una o l'altra delle entità che ne fanno parte attraverso il drenaggio di risorse finanziarie che pregiudichino le ragioni delle rispettive masse creditorie. In tale peculiare contesto, hanno assunto rilievo le operazioni infragruppo potenzialmente riconducibili alla fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di natura prefallimentare. In passato, ed essenzialmente prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza penale di legittimità era orientata ad attribuire valenza distrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1 L.F., a tutti i trasferimenti di denaro da una società ad un'altra, a prescindere dalla considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso trascurata e recessiva, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l'impresa erogante, stante la prevalenza del principio dell'autonomia della singola persona giuridica (sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387). Con la riformulazione dell'art. 2634 cod. civ., che esclude l'ingiustizia del profitto della singola società del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili (terzo comma), derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, è stata tratteggiata e progressivamente delineata la teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi, tali da influire sulla rilevanza penale dell'erosione delle risorse finanziarie di una società in favore di altra qualora la prima, inizialmente privata delle disponibilità, abbia beneficiato o sia in grado di beneficiare di 6 corrispondenti utilità derivanti dall'appartenenza al medesimo gruppo. Si tratta di previsione normativa che ha dato riconoscimento al principio di offensività, che costituisce fondamento della punibilità delle condotte sanzionate dal diritto penale fallimentare e, in particolare, di quelle integrative di distrazione o dissipazione. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una proba realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, sicchè i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (sez.5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Insomma, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, apparentemente lesiva degli interessi del ceto creditorio della singola entità d'impresa, può essere esclusa ove sia dimostrato c:he essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo, dunque in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza, Rv. 284537; sul punto, cfr. anche sez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., Perna e altri, n.m.). Tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo (sez.5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635), ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, secondo la previsione di cui all' art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; in motivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, Vianello). 2.2. In altri termini, è possibile trasferire ricchezza da una parte all'altra del gruppo, ma a condizione che vi siano vantaggi compensativi per quella entità d'impresa che viene privata di una porzione di attivo e il "vantaggio" per la capogruppo che abbia impiegato proprie disponibilità finanziarie in favore di altro ente collegato deve essere fondatamente certo, congruo, proporzionato, almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato. Non è indispensabile — affinchè il vantaggio elida la lesione — che vi sia prova aritmetico- ragionieristica della compensazione, ma deve esserci dimostrazione che il risultato atteso dall'amministratore al momento della realizzazione dell'operazione depauperatrice fosse prospetticamente ed oggettivamente assai probabile in una visuale di tutela degli interessi di gruppo e sia successivamente, come tale, verificabile. 7 2.3.In particolare, qualora il compimento della operazione pregiudizievole sia contrastato, o comunque ex post giustificato dalla prospettazione di postumi vantaggi compensativi, la prevedibilità del loro verificarsi non può essere meramente dichiarata o rivendicata dall'interessato, ma deve essere comprovata da attendibile documentazione (ad es. business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione degli amministratori, verbali del Consiglio di amministrazione, evidenze contabili come i contratti o la corrispondenza) della holding e della società eterodiretta all'epoca del fatto lesivo. Con ciò, si vuole dire che è possibile escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione qualora, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; conf. Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519) e tuttavia non è sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dell'amministratore per il compimento dell'atto dannoso, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, ma l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a bilanciare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576187; in motivazione, sez.5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori). In questa ottica, un'operazione distrattiva infragruppo tra società che versino in condizioni finanziarie di dissesto - di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 L. fall. (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253032; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268023; sez.5, n. 2517 del 04/12/2020, Giacomini, Rv.280254), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). 2.4. Ebbene, nel caso in scrutinio dalle convergenti, logiche e persuasive inferenze della doppia conforme - con le quali la lunga dissertazione del primo e del secondo motivo del ricorso OT, tendenzialmente assestata su richiami di ordine teorico sganciati dalla vicenda de qua, non si confronta - risalta di tutta evidenza l'inappropriata evocazione della teoria dei "vantaggi compensativi", solo a considerare che le operazioni consistite nel distacco dal patrimonio dell'AUTOCLASSIC di ingente liquidità in favore delle casse dell'IA IV - anch'essa, su istanza presentata in proprio, successivamente fallita (pag.6 sentenza d'appello) - si è collocata in fase di conclamato dissesto della capogruppo e di languente liquidità della controllata;
aveva come finalità non il conseguimento di virtuosi obbiettivi infra-gruppo, in una 8 prospettiva di complessivo e sinergico incremento produttivo ed economico, ma - come candidamente riconosciuto dal OT (pag.8 sent. di primo grado) - quella di eludere le profonde criticità determinate dalla dissoluzione del rapporto di fiducia della controllante con gli istituti di credito e di "sfruttare" i conti correnti dell'IA per l'operatività "corrente" della prima in funzione della sua sopravvivenza, attraverso l'emissione di assegni da parte della controllata a supporto delle asfittiche finanze della capogruppo e la erogazione di bonifici, contabilizzati come "finanziamento soci" da parte dell'AUTOCLASSIC in capo all'IA, in assenza comunque di effettiva compensazione ed in presenza di numerano finale totalmente squilibrato a favore della controllata. Tale meccanismo artificioso è valso anche - v. testi Tempesta e Meola, ricostruzione della Guardia di Finanza (pagg. 8-9, 13-14 sent. di primo grado, pagg.
5-7 sentenza di appello) - a "tamponare" la perdurante instabilità delle condizioni di bilancio della di poi fallita, che acquistava veicoli anche se priva di un'effettiva necessità commerciale, faceva figurare, con una sorta di negozio simulato, di concederli in leasing all'IA e quest'ultima di sublocarli alla prima senza concreta, reciproca sopportazione di costi;
l'AUTOCLASSIC li dava in uso a "personale che non pagava realmente l'autonoleggio", "dissimulando" una loro dazione "sostitutiva" ai clienti dell'AUTOCLASSIC in attesa della consegna dell'autovettura venduta, anche perché i veicoli "di cortesia", effettivamente consegnati ai clienti dell'AUTOCLASSIC, erano di proprietà di quest'ultima (teste Di Marzo, pag. 9 sentenza di primo grado). In tale contesto, la predisposizione del "prospetto extracontabile" - la cui falsità ideologica non è contestata dalle ragioni dei ricorsi - strumentale alla presentazione della proposta di concordato e alla ostentazione di un credito inesistente di titolarità dell'IA, era funzionale a fornire una giustificazione sottostante ai cospicui trasferimenti di denaro dall'AUTOCLASSIC alla controllata, di cui gli imputati - per il sol fatto di aver contribuito alla sua precostituzione, l'uno, CR, per averlo ordinato ed avallato, l'altro, OT, peraltro amministratore unico della beneficiaria del documento artefatto, per averne ispirato e dettato a SE, nel dettaglio, il confezionamento - erano di tutta evidenza pienamente consapevoli. E in proposito, mette conto puntualizzare che la sentenza impugnata non ha tratto la prova della condotta distrattiva dall'approntamento del documento manipolativo dei dati contabili - come sostenuto nel primo motivo del ricorso del OT con argomentazioni inconferenti e fuori fuoco - ma, senza incorrere in travisamento alcuno, dall'ingiustificato dirottamento "della somma di euro 1.333.891,96 versata a titolo di finanziamento in favore della Apulia Drive s.r.I., facente parte del gruppo AN e di cui il OT era amministratore unico", la cui impossibilità di recupero si è rivelata irreversibile sin dall'allegazione alla domanda di concordato preventivo dell' ingannevole prospetto;
la decisione impugnata (pag.5-7) ha rimarcato la duplice, nevralgica veste di responsabilità acquisita da OT nella compagine delle due imprese - direttore amministrativo dell'una, amministratore unico dell'altra - e ha dato conto, in sintonia con l'articolato di primo grado, del contributo da lui fornito alla indebita sottrazione di risorse al patrimonio della società controllante a beneficio della controllata. 9 Sotto tali profili, devono reputarsi assertive, aspecifiche e prive di pregio critico anche le doglianze della difesa CR quanto ad una presunta "confusione" dell'identificazione del responsabile dei fatti di bancarotta di cui al capo a), poiché le pronunce di merito hanno correttamente valutato il compendio probatorio ed attribuito all'amministratore della fallita e dominus del gruppo CR CO, in concorso con OT, il ruolo di protagonista delle operazioni spoliative del patrimonio aziendale (cfr. gli accertamenti della guardia finanza, pag. 11 sentenza di primo grado;
testimonianze Tempesta, pag.
7-8 sentenza di primo grado, e SE, pag.12 sentenza di primo grado;
pagg.
5-7 sentenza di appello). 2.5. Vengono in rilievo, in definitiva, gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta impropria per distrazione ascrivibile agli amministratori delle società ed ai loro concorrenti "estranei", nel caso specifico ricavabili dalle condotte di depauperamento patrimoniale, senza adeguata contropartita, tenute prima del deposito del ricorso per concordato preventivo e prima del fallimento (sez.5, n. 26435 del 08/06/2022, Rea, Rv. 283402), rispetto alle quali altra e ben diversa è la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 236 comma 1 L.F., inesattamente richiamata, in ottica di riqualificazione, dal primo motivo del ricorso del OT e per costante giurisprudenza di legittimità circoscritta, del resto, al comportamento tenuto dall'imprenditore individuale (sez.5, n. 42591 del 10/07/2018, M., Rv. 274175; Sez. 5, n. 14773 del 2 giugno 1989, Danesi, Rv. 18242). 2.6.Le riflessioni esposte influiscono sulle osservazioni che investono le censure avanzate con il terzo motivo di ricorso del OT, dal momento che - in tema di prova del coefficiente psicologico - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare - e da qui la sua declinazione anche in forma eventuale - un nocumento ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; sez.5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997, Paoletti, Rv. 207480; sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Rv. 214863; sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222388; sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, Rv. 233413; sez. 5, n. 1325 del 13/12/1985, Rv. 171871). Si enuclea dalle congrue e concordanti proposizioni del doppio grado di merito la considerevole entità, duratura nel tempo, delle erogazioni in denaro dalla fallita all'IA IV (già gravata, all'inizio del 2009, di un debito di euro 554.501,33), la quale ha provveduto, parzialmente, alle restituzioni sino a febbraio 2009 (pag.7 sentenza di primo grado), come convalidato dalle allegazioni documentali al ricorso per cassazione, per poi interromperle - salvo sporadica e nel complesso insignificante retrocessione di importi - sino alla fine del 2009; le traslazioni di risorse dall'una all'altra - e in un periodo di ingravescente squilibrio economico-finanziario della finanziatrice, sfociato nella richiesta di apertura della procedura di concordato preventivo nel luglio 2010, ad insolvenza manifesta - sono invece proseguite per l'intero arco dell'anno con impressionante 10 regolarità e disinvoltura, sino a raggiungere l'ingente esposizione contestata nell'imputazione, che costituisce ragionevole, univoco indicatore di cosciente deprivazione economica della fallita a potenziale detrimento delle ragioni dei suoi creditori, avvalorata dalla callida elaborazione del prospetto extraconta bile, inteso ad occultarla. In definitiva, generiche e manifestamente infondate si palesano le argomentazioni relative alla ipotizzabile sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 217 comma 1 n. 2 L.F.. 3.Precipita nell'alveo dell'inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso di CR CO. 3.1. Il tessuto espositivo delle conformi decisioni di merito, razionale ed esauriente, ha illustrato compiutamente gli elementi di fatto che inducono a ritenere di natura dissipativa la cessione del credito vantato dall'AUTOCLASSIC nei confronti della collegata IT S.R.L., decisa ed effettuata dall'imputato, in qualità di amministratore della di poi fallita, in capo alla IC S.R.L. , sempre riconducibile al "gruppo CR" - ed invero singolarmente convenuta ed accettata dalla cessionaria "pro soluto" - attraverso l'acquisizione in permuta dell'immobile dove già la fallita esercitava l'attività, di valore di mercato cospicuamente inferiore rispetto all'entità del credito medesimo, maturato nuovamente a seguito di ingenti finanziamenti eseguiti dalla capogruppo, non restituiti dalla controllata. Come già sottolineato, il compito della Corte di Cassazione non è quello di stabilire se la decisione di merito proponga la migliore, possibile ricostruzione della vicenda, né di condividerne i contenuti giustificativi, ma è quello di limitarsi a verificare se il corredo della motivazione della sentenza sia compatibile con il senso comune e con gli estremi di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di manifesta illogicità un ragionamento espositivo che faccia leva sulla relazione di stima di un tecnico, disposta dal Tribunale civile in sede concorsuale, piuttosto che sulla perizia giurata di un professionista incaricato dall'imputato ai fini del perfezionamento della compravendita del bene, redatta, tra l'altro, in prossimità della presentazione della domanda di ammissione alla medesima procedura di concordato preventivo, dunque ragionevolmente strumentale alla formulazione del piano ad essa collegato;
come alcuna consistenza può essere riconosciuta alla pretesa riduzione del credito di AU nei confronti di TA nel corso della gestione di CR CO, posto che il medesimo, assestato su valori oltremodo ragguardevoli, è stato comunque oggetto di anomala dismissione con l'operazione di sostanziale ed ingiustificata rinuncia alla sua esazione. Ed integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. 5, 11 n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/10/2024 Il consigN re estensore .41 Presidente