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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615,
II comma, c.p.c.) immobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato, difeso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, II comma, c.p.c.
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Godino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emma Montesani, sito in Paola (CS), alla via Telesio, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. ), persona del rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 por tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Erik Siciliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), alla via Sant'Agata, n. 132, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., notificato a mezzo pec ai sensi della l. 53/94, in data 18.09.2023, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Paola, la società la società Controparte_1 Controparte_4
nonché la , in persona dei rappresentati legali
[...] Controparte_5 pro tempore, domandando, in via principale, previa sospensione del procedimento di esecuzione di cui al r.g.e. n. 69/2014 del Tribunale Ordinario di Paola, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà dello stesso sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito e, per l'effetto, di fissare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature;
nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, accertato e dichiarato il diritto di proprietà dello stesso sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di rideterminare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature;
nella denegata ipotesi di rigetto di ogni precedente domanda, previa sospensione dell'esecuzione e previo accertamento del diritto di proprietà dell'opponente sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva indicata e dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis c.p.c.; nella denegata ipotesi di rigetto di ogni precedente domanda, previo accertamento del diritto di proprietà dell'opponente sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva indicata e di dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis c.p.c.; con vittoria di spese, compenso professionale, oltre accessori, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 10.11.2023, si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 chiedeva di rigettare ogni richiesta avanzata dalla parte attrice, rilevando, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, la genericità e l'indeterminatezza delle allegazioni, nonché la radicale infondatezza delle pretese.
Con atto, tardivamente depositato in data 25.3.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_4 chiedeva in via principale, previa sospensione della procedura esecutiva di cui al r.g.e. n. 69/2014 del
Tribunale Ordinario di Paola, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
2 di sospendere l'ordine di liberazione dell'immobile staggito, adottato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 69/2014 r.g.e., fino all'esito del presente giudizio;
con vittoria di spese di lite, compenso professionale, oltre accessori, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia dell' , Controparte_5 espletata CTU, con ordinanza del 20.11.24, il giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori ivi fissati.
Successivamente, parte opponente, con note depositate in data 7.08.2025, dichiarava di rinunciare alle domande avanzate, non avendo più interesse alla pronuncia, in quanto nell'ambito della procedura esecutiva n. 69/2014 r.g.e. incardinata presso il Tribunale di Paola era stata disposta l'aggiudicazione del solo immobile assoggettato ad esecuzione con esclusione dei beni mobili costituenti gli arredi dello stesso.
Con comparsa conclusionale, tempestivamente depositata in data 29.8.2025, la società
[...]
preso atto della rinuncia alle domande depositata da controparte, chiedeva di dichiarare CP_1
l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta rinuncia alle stesse e di condannare le controparti, in solido, alla rifusione di tutte le spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, in ragione della manifesta infondatezza delle pretese introdotte e in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Con le memorie di replica, depositate in data 17.9.2025, l'opponente rappresentava altresì di non avere interesse ad alcuna pronuncia sul merito in quanto non risultava più titolare dei beni mobili ubicati presso la struttura alberghiera, avendoli trasferiti, con contratto di compravendita stipulato in data 3.09.2025, alla associazione A.M.O.S.
È pacifico che sia venuto meno l'interesse di parte istante sotteso all'esercizio dell'azione.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28.09.2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182).
Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia
3 della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa fatta valere presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, come nel caso di specie, nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. Cass. Sez. 2, n. 30251/2023).
Ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, poi, a nulla rileva che il venir meno dell'interesse del sig. Parte_1 si sia verificato dopo l'espletamento dell'attività istruttoria in quanto, secondo orientamento consolidato, la rinuncia alla domanda può avvenire anche in sede di precisazione delle conclusioni o, comunque, dopo l'espletamento dell'attività istruttoria della causa.
“La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale
o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n.
2434/1971; Cass. n. 334/1965)” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 3453/2024).
Come evidenziato dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 138/2025 “la rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del
4 procedimento. La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
Dunque, con riferimento al caso di specie, la intervenuta rinuncia all'opposizione all'esecuzione in oggetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio, attesa l'aggiudicazione del bene immobile pignorato e la vendita dei beni sui quali doveva essere accertato l'asserito diritto di proprietà, comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi all'adito
Tribunale.
Tanto precisato, rilevata la cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata con il presente provvedimento, occorre stabilire l'imputazione delle spese del presente giudizio.
Infatti, nonostante il consenso delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere, vi è tuttavia disaccordo tra le stesse circa la regolamentazione delle spese di lite, atteso che l'opponente insiste a che venga disposta la compensazione integrale delle spese di lite, mentre la società
[...] chiede di condannare controparte in ragione del principio della soccombenza virtuale Controparte_1 in quanto le domande avanzate nei propri confronti “(alle quali l'attore ha rinunciato) sono, comunque, rimaste del tutto indeterminate, inconsistenti, infondate e inammissibili”.
Pertanto, data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, le domande formulate vanno comunque esaminate al solo fine dell'applicazione della regola della “soccombenza virtuale” per il regime delle spese.
Va evidenziato che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
In particolare, tale soccombenza deve essere individuata in base a una ricognizione della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa avanzata da una parte, attraverso una delibazione del merito della causa secondo un'indagine meramente sommaria (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. dell'11.8.2022 n.
24714; Cass. civ., sez. III, sent. del 2.8.2004, n. 14775).
Esaminati gli atti di causa, si ritiene che le domande e le istanze formulate dall'attore e dal debitore esecutato non sarebbero state suscettibili di accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione depositata in atti dal sig. , si evince che la Parte_1 notifica telematica dell'atto di citazione eseguita nei confronti dei convenuti è stata inoltrata dall'opponente in data 18.09.2023, mentre, in ordine al rispetto del termine perentorio di novanta giorni fissato dal Giudice dell'esecuzione, alcunché si appalesa allegato.
Invero, l'opponente non ha dato adeguata prova circa la data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza del 16.06.2023, sebbene fosse gravato dal relativo onere.
5 Alla luce, quindi, della documentazione in atti non appare possibile stabilire con esattezza la data del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nel rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
Parimenti, erano inammissibili le richieste dell'opponente e del debitore esecutato di sospensione del procedimento di esecuzione di cui al r.g.e. n. 69/2014 del Tribunale Ordinario di Paola.
Al riguardo, è opportuno precisare che, secondo l'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., entro il termine perentorio normativamente previsto.
“Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.)” (Cass. civ. n. 2848/1998); “l'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione (ancorché in vista di questo) e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell'opposizione che non sia anche giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 23/05/1997).
“È stato affermato (Cass. 18 marzo 1994, n. 2588) che, poiché - a norma degli artt. 623 e 615 cod. proc. civ., in collegamento con l'art. 615 c.p.c., comma 2, - legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art.158 cod. proc. civ.);
5.2. tale principio si riferisce però alla sola fase preliminare, relativa alla sospensione, attesa la finalizzazione della specifica maggiore possibile conoscenza degli atti del processo - istituzionalmente propria del giudice designato al singolo processo esecutivo - alla funzionale disamina di quell'istanza, mentre la fase successiva o di merito, soprattutto dopo la riforma del 2006,
è caratterizzata da una spiccata autonomia… la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., istituzionalmente destinata alla delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, è indefettibilmente riservata al giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22644 del 2012).
Pertanto, è inammissibile, nel presente giudizio di merito, la domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, già rigettata dal g.e., con ordinanza che le parti interessate avevano l'onere di reclamare.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si evince che la società Controparte_2 era debitrice dell'importo complessivo di € 302.377,37, per la fornitura di attrezzature
[...]
6 alberghiere, nei confronti della Brutia Cotract s.r.l., di cui il sig. era Parte_1
Amministratore unico. Conseguentemente, a causa del mancato soddisfacimento del predetto credito, le stesse sottoscrivevano, in data 14.02.2018, una scrittura privata, con la quale veniva stabilito che, qualora la società non avesse regolarmente adempiuto l'obbligo Controparte_2 di pagare il prezzo delle citate attrezzature alberghiere entro il termine del 30.09.2019, le somme medio tempore versate sarebbero state imputate “a titolo di nolo dei beni e definitivamente trattenute dalla società”, restando, altresì, convenuto che in caso di mancata estinzione del debito, la
[...] avrebbe ritirato i beni mobili e le attrezzature alberghiere di cui si discute al termine Controparte_6 del 30.9.2019.
Successivamente, considerato che la società mancava comunque Controparte_2 di adempiere regolarmente gli obblighi assunti, in data 23.11.2020, con contratto di cessione del credito, il Sig. assumeva su di sé la posizione creditoria facente capo alla Parte_1
Controparte_6
Al contempo, è stata avviata procedura di esecuzione immobiliare relativamente al complesso alberghiero “Hotel Total”, sito a Fuscaldo (CS) Strada Statale 18, nell'ambito della procedura n. 69/14
r.g.e., ove erano collocati i beni mobili e le attrezzature alberghiere di cui si discute.
In seguito, il sig. , ritenendo di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di adempiere l'ordine di Pt_1 liberazione del G.E. entro i termini stabiliti, interveniva nel citato procedimento esecutivo e proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., con l'intento di ottenere un rinvio della data fissata per la liberazione dell'immobile.
Tanto premesso, dato atto della materia del contendere, occorre, anzitutto premettere, che, mediante l'opposizione disciplinata dall'art. 619 c.p.c., il terzo introduce un giudizio di cognizione tendente all'accertamento, con efficacia di giudicato, del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sul compendio pignorato.
L'opposizione prevista dal citato art. 619 c.p.c., pertanto, consiste non solo in un giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione forzata in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto del terzo, ma può anche concretarsi in un'azione di rivendicazione o riconoscimento della proprietà
o di altro diritto reale (cfr. Cass. sent. n. 443/1967; Cass. sent. n. 1771/1981; Cass. ord. n. 8426/2011;
Cass. sent. n. 26537/2017) o, comunque, della prevalenza del diritto spettante al ricorrente sul bene del quale il creditore pignorante assume l'appartenenza esclusiva al debitore (ex plurimis, Cass sent.
n. 7413/1997; Cass. sent. n. 1627/1998; Cass. sent. n. 10810/2000; Cass. sent. n. 27888/2017; Cass. sent. n. 17876/2011).
7 Parte opponente, invero, non risulterebbe titolare di alcun diritto in tal senso, atteso che la procedura esecutiva di cui si discute gravava solo sull'immobile pignorato senza coinvolgere alcun bene mobile, sul quale lo stesso asseriva di vantare un diritto.
Tant'è che anche il G.E., con l'ordinanza del 16.06.2023, evidenziava che “il rimedio dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è riservato a chi pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e non sui beni mobili non pignorati, per cui l'ammissibilità dell'opposizione
è dubbia”.
Ciò posto, dall'esame complessivo della documentazione in atti, sembrerebbero altresì prive di rilevanza le condizioni statuite con la scrittura privata intervenuta ab origine, considerato che il permanere dell'inadempienza della società debitrice aveva spinto la a cedere il Controparte_6 credito nei confronti del sig. per la somma complessiva di € 302.377,37. Parte_1
Successivamente, persistendo l'inadempimento della società la Controparte_2 concludeva il contratto di cessione del credito, senza menzione alcuna della Controparte_6 precitata scrittura privata.
Anche qualora si volesse ritenere sussistente un diritto di proprietà in capo all'opponente, appare comunque difficile comprendere quale sia il complesso di beni mobili ubicati nella struttura alberghiera ed oggetto della scrittura privata.
In ogni caso, come si evince dalle domande riportate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione,
l'opponente ha chiesto, “accertato e dichiarato il diritto di proprietà del Sig. Parte_1 sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito”, di “fissare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature” e, in subordine, di “rideterminare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature”; in ulteriore subordine, “accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva in epigrafe indicata e dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis” disp. att. c.p.c.
Indi, l'accertamento del diritto di proprietà era meramente incidentale e comunque funzionale alle riportate domande, per le quali si appalesa la soccombenza virtuale.
In merito, poi, alla richiesta di fissazione di un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni mobili e attrezzature alberghiere, il G.E. con ordinanza del 16 giugno 2023 ha osservato che “l'ordine di liberazione, che appare legittimamente emesso ex art. 560 c.p.c., non segue le regole dell'invocato art. 609 c.p.c.”.
Ad ogni modo, dalla relazione del CTU è emerso che “i costi necessari per effettuare le operazioni di liberazione dell'immobile ammontano a complessivi € 16.640,03 oltre iva e le tempistiche necessarie, scaturenti dal calcolo del monte ore, possono ragionevolmente essere valutate in
8 complessivi 16 giorni lavorativi”, per cui parte opponente ben avrebbe potuto procedere al ritiro dei beni mobili e delle attrezzature alberghiere entro un tempo congruo.
Venendo, poi, all'esame delle questioni sollevate da parte attrice relativamente all'eventuale infruttuosità della procedura esecutiva con conseguente estinzione anticipata ex art. 164-bis disp. att.
c.p.c., si ritengono attendibili e condivisibili le risultanze cui è pervenuto il c.t.u., in quanto congruamente motivate nonché esaustive e, comunque, scevre da vizi o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Infatti, il CTU nominato ha riscontrato che “ci siano concrete possibilità di collocare il bene staggito sul mercato;
possibilità che seguono l'andamento della ripresa del mercato immobiliare alberghiero per come in premessa evidenziato, visto il fatturato immobiliare alberghiero italiano in forte ripresa per come emerge dal grafico seguente (Fonte Scenari Immobiliari) che prevede per l'anno in corso un fatturato simile ai livelli pre-pandemia Per i prossimi 12 mesi lo scenario prevede un incremento di presenze internazionali del 3% e dell'8% nei prossimi 24 (Fonte Scenari Immobiliari): in conformità a tali previsioni e al trend seguito negli ultimi quattro anni dal mercato immobiliare alberghiero è lecito valutare una proiezione delle probabilità di collocamento del bene sul mercato pari al 30% per i prossimi 6 mesi, al 40% per i prossimi 12 e infine pari al 50% per i prossimi 24 mesi”. Tant'è che, come rilevato dallo stesso opponente, l'immobile staggito è stato poi effettivamente aggiudicato.
Per le ragioni esposte, soccombente virtuale è altresì la società la Controparte_2 quale si è costituita in giudizio soltanto in data 25.3.24, dopo lo spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie, associandosi “a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito dall'attore”, formulando istanza di sospensione inammissibile, per come già chiarito, nonché domandando “l'estinzione dell'anzidetta procedura esecutiva per infruttuosità”, che sarebbe stata rigettata. In ogni caso, le domande avanzate dalla stessa sono inammissibili perché tardive.
Nel richiamato “atto di costituzione”, depositato il 25.3.24, si legge, infatti, che “il debitore esecutato/convenuto compare e si costituisce nel giudizio in epigrafe indicato e, in considerazione delle preclusioni processuali medio tempore maturate, si associa a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito dall'attore, e si limita ad insistere per l'accoglimento delle” Parte_1 conclusioni ivi indicate.
Quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, in applicazione del menzionato principio di soccombenza virtuale, le spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1 vanno poste a carico dell'attore, sig. , nonché della società Parte_1 [...]
in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi Controparte_2
9 di riferimento di cui al D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile - complessità bassa.
Va evidenziato che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo
2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
Parimenti, le spese sostenute per l'espletamento della CTU vanno poste definitivamente a carico del sig. e della società in solido tra loro. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1062/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il sig. e la società in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore della società in persona Controparte_1 del l.r.p.t., delle spese di lite che determina in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico definitivo del sig. e della società Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro. Controparte_2
4) dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace
[...]
. Controparte_5
Paola lì 15.11.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615,
II comma, c.p.c.) immobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato, difeso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, II comma, c.p.c.
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Godino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emma Montesani, sito in Paola (CS), alla via Telesio, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. ), persona del rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 por tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Erik Siciliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), alla via Sant'Agata, n. 132, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., notificato a mezzo pec ai sensi della l. 53/94, in data 18.09.2023, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Paola, la società la società Controparte_1 Controparte_4
nonché la , in persona dei rappresentati legali
[...] Controparte_5 pro tempore, domandando, in via principale, previa sospensione del procedimento di esecuzione di cui al r.g.e. n. 69/2014 del Tribunale Ordinario di Paola, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà dello stesso sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito e, per l'effetto, di fissare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature;
nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, accertato e dichiarato il diritto di proprietà dello stesso sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di rideterminare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature;
nella denegata ipotesi di rigetto di ogni precedente domanda, previa sospensione dell'esecuzione e previo accertamento del diritto di proprietà dell'opponente sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva indicata e dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis c.p.c.; nella denegata ipotesi di rigetto di ogni precedente domanda, previo accertamento del diritto di proprietà dell'opponente sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito, di accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva indicata e di dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis c.p.c.; con vittoria di spese, compenso professionale, oltre accessori, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 10.11.2023, si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 chiedeva di rigettare ogni richiesta avanzata dalla parte attrice, rilevando, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, la genericità e l'indeterminatezza delle allegazioni, nonché la radicale infondatezza delle pretese.
Con atto, tardivamente depositato in data 25.3.2024, si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_4 chiedeva in via principale, previa sospensione della procedura esecutiva di cui al r.g.e. n. 69/2014 del
Tribunale Ordinario di Paola, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
2 di sospendere l'ordine di liberazione dell'immobile staggito, adottato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 69/2014 r.g.e., fino all'esito del presente giudizio;
con vittoria di spese di lite, compenso professionale, oltre accessori, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia dell' , Controparte_5 espletata CTU, con ordinanza del 20.11.24, il giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini perentori ivi fissati.
Successivamente, parte opponente, con note depositate in data 7.08.2025, dichiarava di rinunciare alle domande avanzate, non avendo più interesse alla pronuncia, in quanto nell'ambito della procedura esecutiva n. 69/2014 r.g.e. incardinata presso il Tribunale di Paola era stata disposta l'aggiudicazione del solo immobile assoggettato ad esecuzione con esclusione dei beni mobili costituenti gli arredi dello stesso.
Con comparsa conclusionale, tempestivamente depositata in data 29.8.2025, la società
[...]
preso atto della rinuncia alle domande depositata da controparte, chiedeva di dichiarare CP_1
l'improcedibilità delle domande attoree per intervenuta rinuncia alle stesse e di condannare le controparti, in solido, alla rifusione di tutte le spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, in ragione della manifesta infondatezza delle pretese introdotte e in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Con le memorie di replica, depositate in data 17.9.2025, l'opponente rappresentava altresì di non avere interesse ad alcuna pronuncia sul merito in quanto non risultava più titolare dei beni mobili ubicati presso la struttura alberghiera, avendoli trasferiti, con contratto di compravendita stipulato in data 3.09.2025, alla associazione A.M.O.S.
È pacifico che sia venuto meno l'interesse di parte istante sotteso all'esercizio dell'azione.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28.09.2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182).
Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia
3 della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa fatta valere presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, come nel caso di specie, nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. Cass. Sez. 2, n. 30251/2023).
Ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, poi, a nulla rileva che il venir meno dell'interesse del sig. Parte_1 si sia verificato dopo l'espletamento dell'attività istruttoria in quanto, secondo orientamento consolidato, la rinuncia alla domanda può avvenire anche in sede di precisazione delle conclusioni o, comunque, dopo l'espletamento dell'attività istruttoria della causa.
“La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale
o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n.
2434/1971; Cass. n. 334/1965)” (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 3453/2024).
Come evidenziato dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 138/2025 “la rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che, se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che è perfettamente ammissibile la rinuncia in sede conclusionale ad una domanda formulata con l'atto introduttivo. Del resto, la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del
4 procedimento. La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale”.
Dunque, con riferimento al caso di specie, la intervenuta rinuncia all'opposizione all'esecuzione in oggetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio, attesa l'aggiudicazione del bene immobile pignorato e la vendita dei beni sui quali doveva essere accertato l'asserito diritto di proprietà, comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi all'adito
Tribunale.
Tanto precisato, rilevata la cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata con il presente provvedimento, occorre stabilire l'imputazione delle spese del presente giudizio.
Infatti, nonostante il consenso delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere, vi è tuttavia disaccordo tra le stesse circa la regolamentazione delle spese di lite, atteso che l'opponente insiste a che venga disposta la compensazione integrale delle spese di lite, mentre la società
[...] chiede di condannare controparte in ragione del principio della soccombenza virtuale Controparte_1 in quanto le domande avanzate nei propri confronti “(alle quali l'attore ha rinunciato) sono, comunque, rimaste del tutto indeterminate, inconsistenti, infondate e inammissibili”.
Pertanto, data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, le domande formulate vanno comunque esaminate al solo fine dell'applicazione della regola della “soccombenza virtuale” per il regime delle spese.
Va evidenziato che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
In particolare, tale soccombenza deve essere individuata in base a una ricognizione della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa avanzata da una parte, attraverso una delibazione del merito della causa secondo un'indagine meramente sommaria (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. dell'11.8.2022 n.
24714; Cass. civ., sez. III, sent. del 2.8.2004, n. 14775).
Esaminati gli atti di causa, si ritiene che le domande e le istanze formulate dall'attore e dal debitore esecutato non sarebbero state suscettibili di accoglimento.
Anzitutto, dalla documentazione depositata in atti dal sig. , si evince che la Parte_1 notifica telematica dell'atto di citazione eseguita nei confronti dei convenuti è stata inoltrata dall'opponente in data 18.09.2023, mentre, in ordine al rispetto del termine perentorio di novanta giorni fissato dal Giudice dell'esecuzione, alcunché si appalesa allegato.
Invero, l'opponente non ha dato adeguata prova circa la data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'ordinanza del 16.06.2023, sebbene fosse gravato dal relativo onere.
5 Alla luce, quindi, della documentazione in atti non appare possibile stabilire con esattezza la data del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nel rispetto del termine perentorio fissato dal Giudice dell'Esecuzione.
Parimenti, erano inammissibili le richieste dell'opponente e del debitore esecutato di sospensione del procedimento di esecuzione di cui al r.g.e. n. 69/2014 del Tribunale Ordinario di Paola.
Al riguardo, è opportuno precisare che, secondo l'art. 624 c.p.c., “se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., entro il termine perentorio normativamente previsto.
“Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.)” (Cass. civ. n. 2848/1998); “l'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione (ancorché in vista di questo) e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell'opposizione che non sia anche giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 23/05/1997).
“È stato affermato (Cass. 18 marzo 1994, n. 2588) che, poiché - a norma degli artt. 623 e 615 cod. proc. civ., in collegamento con l'art. 615 c.p.c., comma 2, - legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art.158 cod. proc. civ.);
5.2. tale principio si riferisce però alla sola fase preliminare, relativa alla sospensione, attesa la finalizzazione della specifica maggiore possibile conoscenza degli atti del processo - istituzionalmente propria del giudice designato al singolo processo esecutivo - alla funzionale disamina di quell'istanza, mentre la fase successiva o di merito, soprattutto dopo la riforma del 2006,
è caratterizzata da una spiccata autonomia… la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., istituzionalmente destinata alla delibazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, è indefettibilmente riservata al giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22644 del 2012).
Pertanto, è inammissibile, nel presente giudizio di merito, la domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, già rigettata dal g.e., con ordinanza che le parti interessate avevano l'onere di reclamare.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si evince che la società Controparte_2 era debitrice dell'importo complessivo di € 302.377,37, per la fornitura di attrezzature
[...]
6 alberghiere, nei confronti della Brutia Cotract s.r.l., di cui il sig. era Parte_1
Amministratore unico. Conseguentemente, a causa del mancato soddisfacimento del predetto credito, le stesse sottoscrivevano, in data 14.02.2018, una scrittura privata, con la quale veniva stabilito che, qualora la società non avesse regolarmente adempiuto l'obbligo Controparte_2 di pagare il prezzo delle citate attrezzature alberghiere entro il termine del 30.09.2019, le somme medio tempore versate sarebbero state imputate “a titolo di nolo dei beni e definitivamente trattenute dalla società”, restando, altresì, convenuto che in caso di mancata estinzione del debito, la
[...] avrebbe ritirato i beni mobili e le attrezzature alberghiere di cui si discute al termine Controparte_6 del 30.9.2019.
Successivamente, considerato che la società mancava comunque Controparte_2 di adempiere regolarmente gli obblighi assunti, in data 23.11.2020, con contratto di cessione del credito, il Sig. assumeva su di sé la posizione creditoria facente capo alla Parte_1
Controparte_6
Al contempo, è stata avviata procedura di esecuzione immobiliare relativamente al complesso alberghiero “Hotel Total”, sito a Fuscaldo (CS) Strada Statale 18, nell'ambito della procedura n. 69/14
r.g.e., ove erano collocati i beni mobili e le attrezzature alberghiere di cui si discute.
In seguito, il sig. , ritenendo di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di adempiere l'ordine di Pt_1 liberazione del G.E. entro i termini stabiliti, interveniva nel citato procedimento esecutivo e proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., con l'intento di ottenere un rinvio della data fissata per la liberazione dell'immobile.
Tanto premesso, dato atto della materia del contendere, occorre, anzitutto premettere, che, mediante l'opposizione disciplinata dall'art. 619 c.p.c., il terzo introduce un giudizio di cognizione tendente all'accertamento, con efficacia di giudicato, del suo diritto di proprietà o di altro diritto reale sul compendio pignorato.
L'opposizione prevista dal citato art. 619 c.p.c., pertanto, consiste non solo in un giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione forzata in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto del terzo, ma può anche concretarsi in un'azione di rivendicazione o riconoscimento della proprietà
o di altro diritto reale (cfr. Cass. sent. n. 443/1967; Cass. sent. n. 1771/1981; Cass. ord. n. 8426/2011;
Cass. sent. n. 26537/2017) o, comunque, della prevalenza del diritto spettante al ricorrente sul bene del quale il creditore pignorante assume l'appartenenza esclusiva al debitore (ex plurimis, Cass sent.
n. 7413/1997; Cass. sent. n. 1627/1998; Cass. sent. n. 10810/2000; Cass. sent. n. 27888/2017; Cass. sent. n. 17876/2011).
7 Parte opponente, invero, non risulterebbe titolare di alcun diritto in tal senso, atteso che la procedura esecutiva di cui si discute gravava solo sull'immobile pignorato senza coinvolgere alcun bene mobile, sul quale lo stesso asseriva di vantare un diritto.
Tant'è che anche il G.E., con l'ordinanza del 16.06.2023, evidenziava che “il rimedio dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è riservato a chi pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e non sui beni mobili non pignorati, per cui l'ammissibilità dell'opposizione
è dubbia”.
Ciò posto, dall'esame complessivo della documentazione in atti, sembrerebbero altresì prive di rilevanza le condizioni statuite con la scrittura privata intervenuta ab origine, considerato che il permanere dell'inadempienza della società debitrice aveva spinto la a cedere il Controparte_6 credito nei confronti del sig. per la somma complessiva di € 302.377,37. Parte_1
Successivamente, persistendo l'inadempimento della società la Controparte_2 concludeva il contratto di cessione del credito, senza menzione alcuna della Controparte_6 precitata scrittura privata.
Anche qualora si volesse ritenere sussistente un diritto di proprietà in capo all'opponente, appare comunque difficile comprendere quale sia il complesso di beni mobili ubicati nella struttura alberghiera ed oggetto della scrittura privata.
In ogni caso, come si evince dalle domande riportate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione,
l'opponente ha chiesto, “accertato e dichiarato il diritto di proprietà del Sig. Parte_1 sui beni mobili e le attrezzature alberghiere presenti all'interno dell'immobile staggito”, di “fissare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature” e, in subordine, di “rideterminare un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni e attrezzature”; in ulteriore subordine, “accertare l'infruttuosità della procedura esecutiva in epigrafe indicata e dichiararne l'estinzione anticipata ex art. 164-bis” disp. att. c.p.c.
Indi, l'accertamento del diritto di proprietà era meramente incidentale e comunque funzionale alle riportate domande, per le quali si appalesa la soccombenza virtuale.
In merito, poi, alla richiesta di fissazione di un congruo termine per l'esecuzione dell'ordine di sgombero dei predetti beni mobili e attrezzature alberghiere, il G.E. con ordinanza del 16 giugno 2023 ha osservato che “l'ordine di liberazione, che appare legittimamente emesso ex art. 560 c.p.c., non segue le regole dell'invocato art. 609 c.p.c.”.
Ad ogni modo, dalla relazione del CTU è emerso che “i costi necessari per effettuare le operazioni di liberazione dell'immobile ammontano a complessivi € 16.640,03 oltre iva e le tempistiche necessarie, scaturenti dal calcolo del monte ore, possono ragionevolmente essere valutate in
8 complessivi 16 giorni lavorativi”, per cui parte opponente ben avrebbe potuto procedere al ritiro dei beni mobili e delle attrezzature alberghiere entro un tempo congruo.
Venendo, poi, all'esame delle questioni sollevate da parte attrice relativamente all'eventuale infruttuosità della procedura esecutiva con conseguente estinzione anticipata ex art. 164-bis disp. att.
c.p.c., si ritengono attendibili e condivisibili le risultanze cui è pervenuto il c.t.u., in quanto congruamente motivate nonché esaustive e, comunque, scevre da vizi o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Infatti, il CTU nominato ha riscontrato che “ci siano concrete possibilità di collocare il bene staggito sul mercato;
possibilità che seguono l'andamento della ripresa del mercato immobiliare alberghiero per come in premessa evidenziato, visto il fatturato immobiliare alberghiero italiano in forte ripresa per come emerge dal grafico seguente (Fonte Scenari Immobiliari) che prevede per l'anno in corso un fatturato simile ai livelli pre-pandemia Per i prossimi 12 mesi lo scenario prevede un incremento di presenze internazionali del 3% e dell'8% nei prossimi 24 (Fonte Scenari Immobiliari): in conformità a tali previsioni e al trend seguito negli ultimi quattro anni dal mercato immobiliare alberghiero è lecito valutare una proiezione delle probabilità di collocamento del bene sul mercato pari al 30% per i prossimi 6 mesi, al 40% per i prossimi 12 e infine pari al 50% per i prossimi 24 mesi”. Tant'è che, come rilevato dallo stesso opponente, l'immobile staggito è stato poi effettivamente aggiudicato.
Per le ragioni esposte, soccombente virtuale è altresì la società la Controparte_2 quale si è costituita in giudizio soltanto in data 25.3.24, dopo lo spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie, associandosi “a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito dall'attore”, formulando istanza di sospensione inammissibile, per come già chiarito, nonché domandando “l'estinzione dell'anzidetta procedura esecutiva per infruttuosità”, che sarebbe stata rigettata. In ogni caso, le domande avanzate dalla stessa sono inammissibili perché tardive.
Nel richiamato “atto di costituzione”, depositato il 25.3.24, si legge, infatti, che “il debitore esecutato/convenuto compare e si costituisce nel giudizio in epigrafe indicato e, in considerazione delle preclusioni processuali medio tempore maturate, si associa a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito dall'attore, e si limita ad insistere per l'accoglimento delle” Parte_1 conclusioni ivi indicate.
Quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, in applicazione del menzionato principio di soccombenza virtuale, le spese di lite sostenute dalla convenuta Controparte_1 vanno poste a carico dell'attore, sig. , nonché della società Parte_1 [...]
in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi Controparte_2
9 di riferimento di cui al D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile - complessità bassa.
Va evidenziato che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo
2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
Parimenti, le spese sostenute per l'espletamento della CTU vanno poste definitivamente a carico del sig. e della società in solido tra loro. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1062/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il sig. e la società in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore della società in persona Controparte_1 del l.r.p.t., delle spese di lite che determina in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, come per legge;
3) pone le spese di CTU a carico definitivo del sig. e della società Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro. Controparte_2
4) dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della convenuta contumace
[...]
. Controparte_5
Paola lì 15.11.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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