Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Tirreno S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 454/2022, prot. edilizio n. 2021-9-19486 del 25.02.2022, comunicato in data 28.02.2022, che ha dichiarato l''inefficacia della SCIA presentata in data 13.08.2021;
- nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27.12.2023:
- del provvedimento n. 2146/2023, prot. edilizio n. 2023-9-715 del 19.09.2023, notificato in data 29.09.2023, che ha dichiarato l''inefficacia della SCIA presentata in data 13.01.2023;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compreso, se ritenuto necessario, dell’art. 77.2 del Regolamento edilizio del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.07.2018 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. SS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25.02.2022 con cui il Comune di Torino ha esitato negativamente la SCIA presentata in data 13.08.2021, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, per la sanatoria di alcune opere abusive realizzate in un immobile di sua proprietà;
- con ordinanza n. 634 dell’08.06.2022, questo Tribunale ha respinto la relativa istanza cautelare, con statuizione confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4702 del 28.09.2022;
- con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25.02.2022 con cui il Comune di Torino ha esitato negativamente anche la nuova SCIA presentata in data 13.08.2021, sempre ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, al fine di superare le problematiche riscontrate rispetto alla prima pratica di sanatoria;
- con ordinanza n. 6 dell’11.01.2024, questo Tribunale ha rigettato anche l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti;
Rilevato che:
- a seguito della fissazione della trattazione del merito del ricorso, la ricorrente ha depositato, in data 14.01.2026, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
- con successiva memoria del 22.01.2026, l’Amministrazione comunale ha tuttavia insistito per la condanna della controparte alle spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
- nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso da parte del ricorrente e che, pertanto, la dichiarazione di quest’ultimo in ordine alla sopravvenuta perdita di un tale interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., non spettando al giudice alcuna valutazione a tale riguardo (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. II, 19.01.2026, n. 396; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IX, 13.02.2026, n. 1022; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 12.01.2026, n. 405);
- le spese di lite devono comunque essere poste a carico della ricorrente sulla base del principio della soccombenza virtuale, dovendo trovare conferma le valutazioni già espresse da questo Tribunale in sede cautelare in ordine all’infondatezza sia del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida, per la fase di merito, in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, ferme restando, quindi, le spese già liquidate nelle precedenti ordinanze n. 634/2022 e n. 6/2024 per la fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
SS AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AR | LU EL |
IL SEGRETARIO