Art. 2.
La societa' "Dante Alighieri" presentera' al Ministero degli affari esteri, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario 1980.
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della societa'.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento alla societa' "Dante Alighieri" del contributo relativo all'esercizio finanziario 1981.
La societa' "Dante Alighieri" presentera' al Ministero degli affari esteri, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario 1980.
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della societa'.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento alla societa' "Dante Alighieri" del contributo relativo all'esercizio finanziario 1981.