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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13225/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025
TRA
, rappresentata dall'Avv.to Parte_1
ALBORETO CLAUDIO – PARTE
RICORRENTE –
CONTRO
– RESISTENTE CONTUMACE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) in data 13/06/2008 con , parte resistente, Controparte_1
unione dalla quale non sono nati figli.
Lamenta che, con il trascorrere del tempo, la convivenza col marito è divenuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema
Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola delle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del
09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra ricorrente e resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del
16/04/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/11/2023 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in REPUBBLICA DOMINICANA in [...] Parte_1
19/09/1985, e , nato in BARI (BA) in [...] Controparte_1
22/06/1950 (matrimonio celebrato in Santo Domingo (Repubblica
Dominicana) in data 13/06/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 4, parte II, serie C, anno 2013);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 16/04/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del
Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13225/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025
TRA
, rappresentata dall'Avv.to Parte_1
ALBORETO CLAUDIO – PARTE
RICORRENTE –
CONTRO
– RESISTENTE CONTUMACE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) in data 13/06/2008 con , parte resistente, Controparte_1
unione dalla quale non sono nati figli.
Lamenta che, con il trascorrere del tempo, la convivenza col marito è divenuta intollerabile e chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita in giudizio e va dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema
Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola delle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del
09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra ricorrente e resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del
16/04/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 23/11/2023 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in REPUBBLICA DOMINICANA in [...] Parte_1
19/09/1985, e , nato in BARI (BA) in [...] Controparte_1
22/06/1950 (matrimonio celebrato in Santo Domingo (Repubblica
Dominicana) in data 13/06/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 4, parte II, serie C, anno 2013);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 16/04/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del
Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato