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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO OR, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1760/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22068002355 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1760/2023 depositata il 19/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 1, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di liquidazione n. 22068002355, notificato il 9/03/2022, concernente la maggiore imposta di registro quantificata in euro 884.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo:
1. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 817 c.c. e art. 22 D.P.R. 634/72; 2. la violazione/erronea applicazione dell'art. 3 ter del D. Lgs. 463/97; 3. il richiamo integrale delle difese già svolte nelle controdeduzioni depositate in primo grado.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato puntualmente i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza del primo motivo di gravame, per le ragioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, come esplicato nell'atto di appello con riferimento ai contenuti puntuali dell'atto di compravendita notarile in contestazione (repertorio n. Numero_1, registrato con Modello Unico Informatico inviato il 21.01.2022 al n. Numero_2), tra il terreno agricolo di 1 ettaro, 36 aree e 54 centiare -valutato in euro 3.250-, ed il confinante fabbricato/magazzino/locale di deposito cat. C/2 mq 24 -valutato invece in euro 14.250-, sussiste un evidente ed oggettivo vincolo pertinenziale non espressamente dichiarato nella volontà negoziale (art. 817 cod., civ.), dal quale discende l'applicazione della medesima aliquota prevista per il bene principale
(15%), in conformità alle disposizioni degli artt. 20 D.P.R. n. 131/1986 e 22 D.P.R. 634/1972, correttamente interpretate in combinato disposto dalla parte appellante, senza alcuna necessità di procedere ad autonomo accertamento, essendo sufficiente la rettifica dell'autoliquidazione. La diversa interpretazione avrebbe una rilevanza elusiva dell'effettiva base imponibile rilevata nell'operazione negoziale.
L'appello è pertanto accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. In considerazione della particolarità interpretativa della fattispecie controversa, le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Il dispositivo infra trascritto è così emendato: " La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex
Commissione Tributaria Regionale della SICILIA), Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza appellata. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio".
P.Q.M.
Acoggli l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO OR, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1447/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1760/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22068002355 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 348/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1760/2023 depositata il 19/12/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 1, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di liquidazione n. 22068002355, notificato il 9/03/2022, concernente la maggiore imposta di registro quantificata in euro 884.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo:
1. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 817 c.c. e art. 22 D.P.R. 634/72; 2. la violazione/erronea applicazione dell'art. 3 ter del D. Lgs. 463/97; 3. il richiamo integrale delle difese già svolte nelle controdeduzioni depositate in primo grado.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato puntualmente i motivi di gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza del primo motivo di gravame, per le ragioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, come esplicato nell'atto di appello con riferimento ai contenuti puntuali dell'atto di compravendita notarile in contestazione (repertorio n. Numero_1, registrato con Modello Unico Informatico inviato il 21.01.2022 al n. Numero_2), tra il terreno agricolo di 1 ettaro, 36 aree e 54 centiare -valutato in euro 3.250-, ed il confinante fabbricato/magazzino/locale di deposito cat. C/2 mq 24 -valutato invece in euro 14.250-, sussiste un evidente ed oggettivo vincolo pertinenziale non espressamente dichiarato nella volontà negoziale (art. 817 cod., civ.), dal quale discende l'applicazione della medesima aliquota prevista per il bene principale
(15%), in conformità alle disposizioni degli artt. 20 D.P.R. n. 131/1986 e 22 D.P.R. 634/1972, correttamente interpretate in combinato disposto dalla parte appellante, senza alcuna necessità di procedere ad autonomo accertamento, essendo sufficiente la rettifica dell'autoliquidazione. La diversa interpretazione avrebbe una rilevanza elusiva dell'effettiva base imponibile rilevata nell'operazione negoziale.
L'appello è pertanto accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. In considerazione della particolarità interpretativa della fattispecie controversa, le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Il dispositivo infra trascritto è così emendato: " La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex
Commissione Tributaria Regionale della SICILIA), Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza appellata. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio".
P.Q.M.
Acoggli l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.