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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240023495138000 ADD.TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Nel giudizio iscritto al n. RGR 301/2025 promosso da:
- Ricorrente: Ricorrente_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1), con sede in Fasano (BR), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante e liquidatore Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (procura alle liti su foglio separato allegato), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 in Milano, Indirizzo_2, PEC: Email_1. Email_1;
- Resistenti:
■ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Territoriale di Firenze, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze, Indirizzo_3;
■ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Brindisi, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Brindisi, Indirizzo_4.
Richiesta delle parti:
Ricorrente/ come in atti;
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO Con ricorso notificato il 31 marzo 2025, la società Ricorrente_1 ha impugnato:
- la cartella di pagamento n. 02420240023495138000, emessa per addizionale erariale della tassa auto anno 2015, notificata il 5 febbraio 2025;
- il ruolo ordinario n. 2024/000353, esecutivo dal 4 novembre 2024 e consegnato il 10 dicembre
2024, correlato all'atto di accertamento n. TZM – 15001059 notificato il 10 ottobre 2018, relativo al possesso dell'autovettura targata Targa_1, potenza 412 kW.
La ricorrente ha dedotto:
- che tra la notifica dell'atto di accertamento (10.10.2018) e quella della cartella (5.02.2025) era decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza ulteriori atti interruttivi;
- che la notifica della cartella era avvenuta oltre il termine biennale decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), DPR 602/1973;
- che non risultavano ulteriori atti amministrativi intermedi tra accertamento e cartella;
- concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di prescrizione e/o decadenza, con vittoria di spese.
COSTITUZIONE DELLE RESISTENTI E CONTRODEDUZIONI
- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che per l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., interrotto sia con la notifica dell'avviso di accertamento sia con la notifica della cartella, e che la cartella è stata notificata nei termini. Ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. - L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti la fase antecedente l'iscrizione a ruolo e la correttezza del proprio operato quale mero esecutore della riscossione dei tributi iscritti a ruolo.
ATTI E DOCUMENTI IN ATTI
- Procura alle liti per la ricorrente, rilasciata in data 19.03.2025 e depositata in atti (doc. A), con asseverazione di conformità ai sensi di legge.
- Procura alle liti per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione conferita con atto del 25 luglio 2024, Rep. n. 181515, Racc. Numero_1, avanti al Notaio Nominativo_2 di Roma, con asseverazione digitale.
- Estratto di ruolo prodotto dalla resistente, che attesta la notifica della cartella in data 5.02.2025 e la regolarità della consegna del ruolo esecutivo.
- Nota spese depositata dalle parti, con indicazione di valore della lite (€ 7.593,82) e dettaglio degli importi richiesti.
- Asseverazione della conformità degli atti depositati da parte di entrambi i difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che:
- l'atto di accertamento relativo all'anno 2015 fu notificato il 10.10.2018;
- la cartella di pagamento fu notificata il 5.02.2025, oltre cinque anni dopo l'accertamento;
- non risultano altri atti interruttivi notificati tra le due date;
- il ruolo sotteso alla cartella fu reso esecutivo il 4.11.2024 e consegnato all'Agente della Riscossione il 10.12.2024.
La società ricorrente ha allegato la prescrizione quinquennale del credito per il cosiddetto “superbollo”
(art. 2948 n. 4 c.c.), richiamando giurisprudenza in tal senso, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 25
DPR 602/1973. Le amministrazioni resistenti, invece, hanno sostenuto l'applicabilità della prescrizione decennale e la correttezza delle procedure adottate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle questioni anteriori all'iscrizione a ruolo, agendo come mero esecutore del ruolo ricevuto.
Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto espressamente un termine di decadenza triennale per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale non hanno previsto nulla in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può essere parificato, in via analogica, a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale, previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi, dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato. La Corte a supporto delle proprie argomentazioni ha richiamato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità, con la sentenza n.14116 del 18/06/2009, che richiama la precedente sentenza n. 4569 del 01/03/2006, hanno escluso che all'imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione, precisando che il termine di decadenza relativo all'imposta "superbollo" deve essere individuato in riferimento ai poteri accertativi dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione entro il quinquennio dal momento in cui si sia verificato il presupposto impositivo. Alla luce di ciò, la Corte di giustizia tributaria ha accolto l'appello del contribuente ritenendo la cartella illegittima così come la sua notifica, avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta (2013) in cui è sorta.
- Dà atto del deposito e dell'asseverazione delle procure alle liti e degli atti processuali, nonché della conformità delle copie informatiche agli originali ai sensi degli artt. 12, 22 e 25-bis D.lgs. 546/1992;
pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, ○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla la cartella di pagamento n. 02420240023495138000 e il ruolo n. 2024/000353; ○
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240023495138000 ADD.TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Nel giudizio iscritto al n. RGR 301/2025 promosso da:
- Ricorrente: Ricorrente_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1), con sede in Fasano (BR), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante e liquidatore Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (procura alle liti su foglio separato allegato), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 in Milano, Indirizzo_2, PEC: Email_1. Email_1;
- Resistenti:
■ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Territoriale di Firenze, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze, Indirizzo_3;
■ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Brindisi, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Brindisi, Indirizzo_4.
Richiesta delle parti:
Ricorrente/ come in atti;
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO Con ricorso notificato il 31 marzo 2025, la società Ricorrente_1 ha impugnato:
- la cartella di pagamento n. 02420240023495138000, emessa per addizionale erariale della tassa auto anno 2015, notificata il 5 febbraio 2025;
- il ruolo ordinario n. 2024/000353, esecutivo dal 4 novembre 2024 e consegnato il 10 dicembre
2024, correlato all'atto di accertamento n. TZM – 15001059 notificato il 10 ottobre 2018, relativo al possesso dell'autovettura targata Targa_1, potenza 412 kW.
La ricorrente ha dedotto:
- che tra la notifica dell'atto di accertamento (10.10.2018) e quella della cartella (5.02.2025) era decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza ulteriori atti interruttivi;
- che la notifica della cartella era avvenuta oltre il termine biennale decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), DPR 602/1973;
- che non risultavano ulteriori atti amministrativi intermedi tra accertamento e cartella;
- concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di prescrizione e/o decadenza, con vittoria di spese.
COSTITUZIONE DELLE RESISTENTI E CONTRODEDUZIONI
- L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che per l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., interrotto sia con la notifica dell'avviso di accertamento sia con la notifica della cartella, e che la cartella è stata notificata nei termini. Ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. - L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti la fase antecedente l'iscrizione a ruolo e la correttezza del proprio operato quale mero esecutore della riscossione dei tributi iscritti a ruolo.
ATTI E DOCUMENTI IN ATTI
- Procura alle liti per la ricorrente, rilasciata in data 19.03.2025 e depositata in atti (doc. A), con asseverazione di conformità ai sensi di legge.
- Procura alle liti per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione conferita con atto del 25 luglio 2024, Rep. n. 181515, Racc. Numero_1, avanti al Notaio Nominativo_2 di Roma, con asseverazione digitale.
- Estratto di ruolo prodotto dalla resistente, che attesta la notifica della cartella in data 5.02.2025 e la regolarità della consegna del ruolo esecutivo.
- Nota spese depositata dalle parti, con indicazione di valore della lite (€ 7.593,82) e dettaglio degli importi richiesti.
- Asseverazione della conformità degli atti depositati da parte di entrambi i difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che:
- l'atto di accertamento relativo all'anno 2015 fu notificato il 10.10.2018;
- la cartella di pagamento fu notificata il 5.02.2025, oltre cinque anni dopo l'accertamento;
- non risultano altri atti interruttivi notificati tra le due date;
- il ruolo sotteso alla cartella fu reso esecutivo il 4.11.2024 e consegnato all'Agente della Riscossione il 10.12.2024.
La società ricorrente ha allegato la prescrizione quinquennale del credito per il cosiddetto “superbollo”
(art. 2948 n. 4 c.c.), richiamando giurisprudenza in tal senso, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 25
DPR 602/1973. Le amministrazioni resistenti, invece, hanno sostenuto l'applicabilità della prescrizione decennale e la correttezza delle procedure adottate.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle questioni anteriori all'iscrizione a ruolo, agendo come mero esecutore del ruolo ricevuto.
Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto espressamente un termine di decadenza triennale per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale non hanno previsto nulla in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può essere parificato, in via analogica, a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale, previsto dall' art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi, dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato. La Corte a supporto delle proprie argomentazioni ha richiamato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità, con la sentenza n.14116 del 18/06/2009, che richiama la precedente sentenza n. 4569 del 01/03/2006, hanno escluso che all'imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione, precisando che il termine di decadenza relativo all'imposta "superbollo" deve essere individuato in riferimento ai poteri accertativi dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione entro il quinquennio dal momento in cui si sia verificato il presupposto impositivo. Alla luce di ciò, la Corte di giustizia tributaria ha accolto l'appello del contribuente ritenendo la cartella illegittima così come la sua notifica, avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta (2013) in cui è sorta.
- Dà atto del deposito e dell'asseverazione delle procure alle liti e degli atti processuali, nonché della conformità delle copie informatiche agli originali ai sensi degli artt. 12, 22 e 25-bis D.lgs. 546/1992;
pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, ○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla la cartella di pagamento n. 02420240023495138000 e il ruolo n. 2024/000353; ○
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.