Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In materia di omessa custodia di armi ed esplosivi la condotta punibile non è riferibile alle munizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 15940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15940 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 389
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 9656/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11 ottobre 2011 della Corte di appello di Trieste, nel procedimento n. 1499/2010 R.g.;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 21 marzo 2013, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Policastro Aldo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Lolli Amelia in sostituzione dell'avvocato Viezzi Paolo, la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 12 novembre 2009, ha condannato DE EN, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 e ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa per i reati, unificati nella continuazione, di illecita detenzione di due cartucce 7,62 parabellum Nato, munizioni da guerra (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2: capo a); di illecita detenzione di 10 cartucce di fabbricazione artigianale, senza averne fatto denuncia all'autorità (art. 697 c.p.: capo b)); di omessa diligente custodia delle armi legalmente detenute (fucile monocanna calibro 8, fucile monocanna calibro 28, carabina ad aria compressa marca Diana) (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20: capo c): fatti commessi in Porpetto
fino al 10 marzo 2008; con la concessione dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La Corte di appello di Trieste, investita dell'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della prima decisione, con sentenza emessa l'11 ottobre 2011, ha assolto l'imputato dal reato di illecita detenzione di munizioni da guerra, di cui al capo a), limitatamente alla cartuccia risultata essere "a salve", e dal reato di cui al capo b) di illecita detenzione di munizioni per arma comune da sparo (10 cartucce a palla unica di fabbricazione artigianale), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in mesi cinque di reclusione ed Euro 250,00 di multa, ferme le altre statuizioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l'imputato tramite il difensore di fiducia, avvocato Paolo Viezzi del foro di Udine, il quale articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha affermato la responsabilità del DE per non aver assicurato, con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica, la custodia delle munizioni indicate nel capo c) dell'imputazione, incorrendo nell'inosservanza od erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 20, che si riferisce solo alle armi e non anche alle munizioni.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione per avere il giudice di merito ritenuto responsabile il DE della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, incorrendo nell'inosservanza od erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 192 c.p.p., e della L. n. 110 del 1975, art. 20, giacché le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato la collocazione solo provvisoria delle armi nel luogo dove furono ritrovate su spontanea indicazione dello stesso imputato e il suo diretto controllo sulle stesse.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza per aver ritenuto il DE responsabile di illecita detenzione di una cartuccia calibro 7,62, parabellum Nato, incorrendo nell'inosservanza od erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 192 c.p.p., e della L. n. 895 del 1967, art. 2, avendo la Corte di merito riconosciuto l'elemento psicologico del delitto, nonostante l'anno di fabbricazione, 1979, impresso sul fondello della munizione, coincidente con quello del servizio militare prestato dal DE, e le altre circostanze del caso deponessero a favore del fatto che l'imputato avesse dimenticato di detenere la medesima munizione da guerra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo correttamente rileva che non sono state escluse, quale oggetto della contravvenzione di omessa custodia, le munizioni espressamente indicate nella contestazione del medesimo reato di cui al capo c).
L'omessa custodia di munizioni, invero, non rientra nella previsione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20, comma 1, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni (Sez. 1, n. 5112 del 27/01/2005, dep. 10/02/2005, Mei, Rv. 230960). Nel caso in esame il giudice di merito, solo incidentalmente nella motivazione della decisione (v. proposizione incidentale a pag. 5 della sentenza del Tribunale di Udine in data 12/11/2009), ha escluso le munizioni dal reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 1, senza riportare tale esclusione nel dispositivo, con il conseguente contrasto tra motivazione e dispositivo per la soluzione del quale non esistono rigorosi criteri di risoluzione a favore dell'una o dell'altro, considerato il carattere unitario della sentenza e l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere (Sez. 1, n. 34986 del 10/07/2007, dep. 17/09/2007, Mabrouky, Rv. 237611; conformi: n. 27976 del 2008 Rv. 240379 n.40796 del 2008 Rv. 241472).
Ciò posto, deve rivelarsi che, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione della contravvenzione in esame, consumatosi il 10 marzo 2013, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato ascritto al capo c), per estinzione dello stesso, comprendente quale oggetto dell'omessa diligente custodia anche tre armi, regolarmente detenute, con riguardo alle quali, come emerge anche dall'esame del motivo successivo, non sussiste con evidenza una causa di proscioglimento nel merito.
1.2. La denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 20, costituente il secondo motivo di ricorso, è priva di fondamento.
Essa ripropone, con riguardo alla contravvenzione di cui al capo c), una censura già formulata con l'atto di appello alla quale la Corte territoriale ha dato adeguata e coerente risposta, conforme a quella del Tribunale, riportando le testimonianze dei verbalizzanti circa le modalità con le quali erano detenute le armi in un garage senza porte e in uno spazio non recintato, a vista in mezzo a due armadi, sussistendo dunque la possibilità che estranei entrassero agevolmente in possesso di esse, non essendo sufficiente ad elidere gli elementi costitutivi del reato, l'allegato diretto controllo delle medesime armi da parte dell'Imputato e la pretesa provvisorietà della loro collocazione nell'accertato contesto senza le necessarie cautele.
È insegnamento costante di questa Corte che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 20 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - è adempiuto a condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit" (Sez. 1, n. 47299 del 29/11/2011, dep. 20/12/2011, Gennari, Rv. 251407; conformi n. 46265 del 2004, Rv 230153 e n. 8027 del 2007, Rv 249840).
E, nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto le descritte modalità di custodia delle armi come oggettivamente idonee a non impedire che altri potessero apprenderle per la libera accessibilità del locale in cui erano collocate a vista, non elisa dall'allegato diretto controllo dell'interessato e dall'asserita contingenza della medesima collocazione.
1.3. Il terzo motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al riconosciuto elemento psicologico del delitto di illecita detenzione di una munizione da guerra, di cui al capo a), è anch'esso infondato, avendo i giudici di merito, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole del diritto e della logica, escluso che il DE potesse essersi dimenticato di possedere la detta munizione, valorizzando al riguardo il dato incontroverso che la munizione fu reperita in un luogo facilmente accessibile e immediatamente consegnata ai carabinieri dallo stesso imputato, e che essa era conservata insieme ad alcune cartucce a palla singola per arma comune da sparo che il DE, in sede di appello, aveva ammesso di aver da poco confezionato, donde la sua assoluzione, in secondo grado, dalla contravvenzione di omessa denuncia di munizioni, di cui all'art. 697 c.p. (capo b), per mancanza di prova dell'intervenuta scadenza del termine ragionevole e giuridicamente apprezzabile di presentazione della denuncia di detenzione a partire dal momento della loro fabbricazione artigianale, appena avvenuta, secondo la tesi difensiva non smentita da altri dati istruttori.
2. Conclusivamente deve pronunziarsi annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo c) perché estinto per prescrizione, con la conseguente esclusione della pena per esso specificata in sentenza in mesi uno di reclusione ed Euro cinquanta di multa, a titolo di aumento per il ritenuto reato continuato. Nel resto il ricorso deve essere respinto, sicché residua la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro duecento di multa determinata per il più grave delitto di cui al capo a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) (L. n. 110 del 1975, art. 20), estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro cinquanta di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013