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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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- 1. Omesso versamento delle imposte uguale a bancarotta fraudolenta? Non sempre, dice la CassazioneAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA ELENA GAMBERINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Fonte, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, ha assolto ST PO dal delitto bancarotta fraudolenta documentale contestatole al capo A dell'imputazione provvisoria, e confermata la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 223 legge fall., contestatole per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società attraverso operazioni dolose, ha rideterminato la pena a lei inflitta nella misura ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3660 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/12/2025 2. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla situazione contabile che, come emergente dal bilancio del 2016, non avrebbe potuto consentire di ritenere che la società versasse in stato di dissesto. La Corte ha infatti affermato che la tesi difensiva sostenuta nei motivi di gravame, secondo cui la società non si sarebbe trovata in stato di dissesto al momento dell'uscita di scena della PO, sarebbe stata smentita dai dati emersi dalla relazione del curatore. I dati riportati in tale relazione sarebbero stati tuttavia smentiti dai numeri emergenti dal documento di bilancio, per come precisato dalla difesa nei motivi di appello, in relazione ai quali la sentenza impugnata non avrebbe speso una sola parola, limitandosi a riportare le considerazioni espresse dal curatore. Inoltre, l'imputazione a carico della ricorrente non avrebbe nulla a che fare con la contestazione di aver ritardato l'apertura della procedura concorsuale;
l'erosione del capitale sociale non potrebbe dunque essere elemento atto a provare lo stato di insolvenza. Ed ancora, la cessione delle quote e la cessazione dalla carica di socio dell'imputata sarebbero anteriori al contratto di affitto di ramo di azienda del 2018, fino al quale la società avrebbe continuato ad operare. Per di più, la sentenza sarebbe frutto di una valutazione effettuata ex post, laddove la verifica avrebbe dovuto essere svolta rispetto alla situazione ex ante che si presentava al momento dell'uscita di scena della ricorrente. La prevedibilità in concreto del fallimento, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2 legge fall., andrebbe difatti colto sulla base di una valutazione di tale sorta, con riguardo al momento in cui fu posta in essere l'operazione fraudolenta. Sullo stesso piano dovrebbe svolgersi la valutazione con riguardo all'efficienza eziologica dei comportamenti ascritti. Sul punto del nesso di causalità materiale tra le condotte ed il fallimento infatti, avendo il Giudice di merito escluso il concorso della ricorrente nelle condotte dolose contestate ai capi c), d), e), f) e g) dell'imputazione, si verterebbe nel caso di specie nell'ipotesi di condotte successive che da sole hanno determinato l'evento, non addebitabili alla ricorrente. In particolare, l'affitto del ramo d'azienda a prezzo vile, la cessazione dell'attività aziendale, la sottrazione di mezzi e liquidità sarebbero state tutte condotte idonee a generare il fallimento dell'impreso come fonte eziologica sufficiente ed esclusiva, di talché l'omesso pagamento dei debiti tributari fino all'uscita dalla società della ricorrente, pur gravando sul passivo fallimentare, non avrebbe concorso a determinare il fallimento della società. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. Elena Gamberini, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale. 2 Considerato in diritto 1.11 ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2. L'esame del composito motivo d'impugnazione necessita di un'imprescindibile premessa. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie con riferimento all'accusa di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 2.2. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.3. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del 3 provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di iegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). 3.Quanto, invece, allo stato della giurisprudenza sugli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267/42, è utile rammentare, ai fini del presente scrutinio (cfr. amplius la recente pronunzia di questa sezione, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351), che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, I. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). 3.1.La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, 4 quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, cit.). 3.2.E si parla di "dissesto" che deve essere collegato eziologicamente all'omissione del versamento erariale - e non di "fallimento" - perché l'art. 216 I. fall., richiamato dal primo comma dell'art. 223, si riferisce al "fallimento" in senso formale (ossia al provvedimento giurisdizionale); il secondo comma dell'art. 223 I. fall. fa riferimento, invece, al "fallimento" in senso sostanziale, cioè alla "situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio". Infatti, se per "fallimento" nell'art. 223 I. fall. non si intendesse la situazione sostanziale di dissesto, si avrebbe una inutile duplicazione del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenuto nel rinvio all'art. 216 I. fall. operato dal primo comma della norma (sez.5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi e altri). Nessun diverso apporto interpretativo può trarsi dall'art. 329 del Codice della crisi d'impresa, il quale riproduce testualmente l'art. 223 I. fall.. La circostanza che, nella descrizione della fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma, il termine "fallimento" sia stato sostituito da "dissesto" non implica alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto. 3.3.Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal (dissesto prodromico al) fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella 5 di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189). 3.4.11 "dissesto" - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - è altro rispetto allo "stato di insolvenza" e ne rappresenta un "quid minus" che si sostanzia in una "situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»" (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, Mapelli e altri, non massimata); il "dissesto" può preludere all'"insolvenza", di cui costituisce una componente come in ambito di cerchi concentrici, e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile. Militano in tal senso sia la disciplina generale sul concorso di cause dettata dall'art. 41 cod. pen., sia la fenomenologia stessa del dissesto in senso ampio ed evolutivo, in quanto è situazione che non si verifica istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo. 3.5. Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di realizzare la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01). 3.6.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l'affermazione per cui dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, Mancuso, non massi mata). 6 4.0rbene, dalla lettura della sentenza del primo giudice, ripresa e condivisa dalla pronuncia della Corte d'appello, si evince che "il curatore segnalava che l'ultimo bilancio disponibile era quello riferito all'esercizio 2016, che per sua struttura legale comprende anche l'annualità precedente ai fini comparativi;
[...] evidenziava che lo stato di dissesto e di insolvenza della società era chiaramente rilevabile dall'esame dell'ultimo bilancio presentato. Emergeva infatti una situazione finanziaria nettamente negativa pari ad euro 1.339.957 a fronte di una situazione debitoria costituita dai debiti tributari ammontanti ad euro 1.060.558. Il curatore segnalava che la società dichiarava ed esponeva un patrimonio netto negativo di euro 263.181 al 31.12.2015 che per effetto delle ulteriori perdite realizzate si incrementava fino all'importo di euro 306.274 [...]. Il curatore evidenziava che la società era ricorsa ad una forma anomala di finanziamento, costituita dal crescente indebitamento verso l'erario. Infatti, è possibile rilevare che l'importo dei debiti verso l'RI passa dall'importo di euro 836.516 del 2015 ad euro 1.060.558 del 2016, mentre si riduce il debito verso le banche'. 4.1.Pertanto, nel corso della gestione dell'imputata, che ha rivestito la carica di amministratore sin dalla costituzione dell'ente, l'esposizione debitoria verso l'RI ha patito un andamento crescente sino a raggiungere numerano esponenziale alla fine del 2016; tale situazione di indebitamento è stata razionalmente ricondotta ad una scelta consapevole dell'amministratrice, scientemente inadempiente all'obbligo giuridico di ricapitalizzazione della società (che ha sempre avuto un capitale sociale di 10.000 euro) a norma dell'art. 2482 ter cod. civ. funzionale ad evitarne lo scioglimento (art. 2484 n. 4 cod. civ.), perché strumentale ad una forma di "autofinanziamento" dell'impresa che ha consentito di attribuire alle poste attive del bilancio, e alla riduzione del passivo residuo, valori non realistici;
il contesto economico-patrimoniale fotografato dalle voci di bilancio d'esercizio è stato congruamente valutato come sintomatico di uno "stato di dissesto e di insolvenza". Ne viene, in definitiva, che la motivazione delle decisioni in rassegna ha convenientemente illustrato la sistematica e perdurante omissione dei versamenti fiscali e la sussistenza di un nesso causale tra il compimento dell'anomala, deliberata opzione gestionale, attribuibile alla ricorrente, e la condizione di dissesto della società, tradottasi gradualmente nell'insolvenza che ha determinato il fallimento. 4.2.In tale prospettiva interpretativa, perdono di consistenza i rilievi difensivi, apertamente riproduttivi dei motivi di appello, che riguardano l'entità positiva di taluni indici dell'attivo di bilancio, perché si tratta di valori influenzati dalla solo "apparente" generazione di risorse rivenienti dalla scelta di non pagare il debito erariale (in questo senso deve essere letta la valutazione tecnica del curatore del fallimento, riportata a pag. 2 dei motivi della decisione di primo grado, secondo cui "H fallimento pertanto troverà ragionevolmente il debito verso l'erario nel passivo del fallimento, mentre all'attivo registrerà un corrispondente deficit patrimoniale l'attribuibilità ad altri soggetti, originariamente coimputati della PO, delle condotte distrattive e di bancarotta documentale verificatesi successivamente, peraltro coerenti con il 7 crescente profilarsi della decozione sin dalla fine del 2016; la sussistenza di concause di aggravamento di un dissesto già in atto, delineatosi appunto al tempo di consumazione della condotta addebitata all'imputata, ed incrementatosi successivamente. D'altro canto, proprio l'affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale "al 31.12.2016 una eventuale liquidazione del patrimonio sociale avrebbe sicuramente garantito il pagamento di quasi la totalità dei debiti sociali" restituisce contezza della fondatezza dell'accusa, perché dimostra che se le ingenti perdite, che azzeravano il capitale sociale sin dalla fine del 2015, non fossero state illegittimamente "riportate a nuovo", ma avessero compulsato l'immediata convocazione dell'assemblea straordinaria per l'adozione dei provvedimenti urgenti di ricostituzione del capitale sociale, di trasformazione o di messa in liquidazione della società, il pregiudizio economico per la massa dei creditori avrebbe potuto essere significativamente contenuto. Proprio la scelta di proseguire l'attività e trasferirla a terzi, in palese violazione degli obblighi di legge, è stata correttamente individuata - con giudizio ex ante - come la fonte eziologica della lievitazione di un dissesto già in atto, che realizza uno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e, sotto il profilo del coefficiente psicologico necessario, come elemento sintomatico della concreta prevedibilità di un ingravescente tracollo. 3.3.Ictu oculi travolte da un giudizio di inammissibilità sono poi le censure che si appuntano sulla condivisibilità delle argomentazioni della relazione della curatela del fallimento, perché meramente orientate, con assertive notazioni di dissenso, a sollecitare il collegio di legittimità ad una rivalutazione dei fatti e degli elementi di prova esaminati ed apprezzati dai giudici di merito. 4.Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 17/12/2025 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA ELENA GAMBERINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Fonte, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, ha assolto ST PO dal delitto bancarotta fraudolenta documentale contestatole al capo A dell'imputazione provvisoria, e confermata la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 223 legge fall., contestatole per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società attraverso operazioni dolose, ha rideterminato la pena a lei inflitta nella misura ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3660 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/12/2025 2. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla situazione contabile che, come emergente dal bilancio del 2016, non avrebbe potuto consentire di ritenere che la società versasse in stato di dissesto. La Corte ha infatti affermato che la tesi difensiva sostenuta nei motivi di gravame, secondo cui la società non si sarebbe trovata in stato di dissesto al momento dell'uscita di scena della PO, sarebbe stata smentita dai dati emersi dalla relazione del curatore. I dati riportati in tale relazione sarebbero stati tuttavia smentiti dai numeri emergenti dal documento di bilancio, per come precisato dalla difesa nei motivi di appello, in relazione ai quali la sentenza impugnata non avrebbe speso una sola parola, limitandosi a riportare le considerazioni espresse dal curatore. Inoltre, l'imputazione a carico della ricorrente non avrebbe nulla a che fare con la contestazione di aver ritardato l'apertura della procedura concorsuale;
l'erosione del capitale sociale non potrebbe dunque essere elemento atto a provare lo stato di insolvenza. Ed ancora, la cessione delle quote e la cessazione dalla carica di socio dell'imputata sarebbero anteriori al contratto di affitto di ramo di azienda del 2018, fino al quale la società avrebbe continuato ad operare. Per di più, la sentenza sarebbe frutto di una valutazione effettuata ex post, laddove la verifica avrebbe dovuto essere svolta rispetto alla situazione ex ante che si presentava al momento dell'uscita di scena della ricorrente. La prevedibilità in concreto del fallimento, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2 legge fall., andrebbe difatti colto sulla base di una valutazione di tale sorta, con riguardo al momento in cui fu posta in essere l'operazione fraudolenta. Sullo stesso piano dovrebbe svolgersi la valutazione con riguardo all'efficienza eziologica dei comportamenti ascritti. Sul punto del nesso di causalità materiale tra le condotte ed il fallimento infatti, avendo il Giudice di merito escluso il concorso della ricorrente nelle condotte dolose contestate ai capi c), d), e), f) e g) dell'imputazione, si verterebbe nel caso di specie nell'ipotesi di condotte successive che da sole hanno determinato l'evento, non addebitabili alla ricorrente. In particolare, l'affitto del ramo d'azienda a prezzo vile, la cessazione dell'attività aziendale, la sottrazione di mezzi e liquidità sarebbero state tutte condotte idonee a generare il fallimento dell'impreso come fonte eziologica sufficiente ed esclusiva, di talché l'omesso pagamento dei debiti tributari fino all'uscita dalla società della ricorrente, pur gravando sul passivo fallimentare, non avrebbe concorso a determinare il fallimento della società. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. Elena Gamberini, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.La difesa della ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale. 2 Considerato in diritto 1.11 ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2. L'esame del composito motivo d'impugnazione necessita di un'imprescindibile premessa. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie con riferimento all'accusa di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 2.2. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.3. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del 3 provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di iegittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). 3.Quanto, invece, allo stato della giurisprudenza sugli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267/42, è utile rammentare, ai fini del presente scrutinio (cfr. amplius la recente pronunzia di questa sezione, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351), che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, I. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (ex multis, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). 3.1.La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, 4 quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). Deve rifuggirsi, inoltre, dalla tentazione di affidarsi a un rigido automatismo: il mancato versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, che abbiano condotto la società al dissesto, non integra, per ciò solo, il reato, essendo necessario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, cit.). 3.2.E si parla di "dissesto" che deve essere collegato eziologicamente all'omissione del versamento erariale - e non di "fallimento" - perché l'art. 216 I. fall., richiamato dal primo comma dell'art. 223, si riferisce al "fallimento" in senso formale (ossia al provvedimento giurisdizionale); il secondo comma dell'art. 223 I. fall. fa riferimento, invece, al "fallimento" in senso sostanziale, cioè alla "situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio". Infatti, se per "fallimento" nell'art. 223 I. fall. non si intendesse la situazione sostanziale di dissesto, si avrebbe una inutile duplicazione del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenuto nel rinvio all'art. 216 I. fall. operato dal primo comma della norma (sez.5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi e altri). Nessun diverso apporto interpretativo può trarsi dall'art. 329 del Codice della crisi d'impresa, il quale riproduce testualmente l'art. 223 I. fall.. La circostanza che, nella descrizione della fattispecie di cui al n. 2 del secondo comma, il termine "fallimento" sia stato sostituito da "dissesto" non implica alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto. 3.3.Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal (dissesto prodromico al) fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella 5 di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189). 3.4.11 "dissesto" - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - è altro rispetto allo "stato di insolvenza" e ne rappresenta un "quid minus" che si sostanzia in una "situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»" (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, Mapelli e altri, non massimata); il "dissesto" può preludere all'"insolvenza", di cui costituisce una componente come in ambito di cerchi concentrici, e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile. Militano in tal senso sia la disciplina generale sul concorso di cause dettata dall'art. 41 cod. pen., sia la fenomenologia stessa del dissesto in senso ampio ed evolutivo, in quanto è situazione che non si verifica istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo. 3.5. Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di realizzare la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01). 3.6.Nelle pronunce di questa Corte è ricorrente l'affermazione per cui dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997). Nei casi indicati, dunque, le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 21484 del 09/05/2025, Mancuso, non massi mata). 6 4.0rbene, dalla lettura della sentenza del primo giudice, ripresa e condivisa dalla pronuncia della Corte d'appello, si evince che "il curatore segnalava che l'ultimo bilancio disponibile era quello riferito all'esercizio 2016, che per sua struttura legale comprende anche l'annualità precedente ai fini comparativi;
[...] evidenziava che lo stato di dissesto e di insolvenza della società era chiaramente rilevabile dall'esame dell'ultimo bilancio presentato. Emergeva infatti una situazione finanziaria nettamente negativa pari ad euro 1.339.957 a fronte di una situazione debitoria costituita dai debiti tributari ammontanti ad euro 1.060.558. Il curatore segnalava che la società dichiarava ed esponeva un patrimonio netto negativo di euro 263.181 al 31.12.2015 che per effetto delle ulteriori perdite realizzate si incrementava fino all'importo di euro 306.274 [...]. Il curatore evidenziava che la società era ricorsa ad una forma anomala di finanziamento, costituita dal crescente indebitamento verso l'erario. Infatti, è possibile rilevare che l'importo dei debiti verso l'RI passa dall'importo di euro 836.516 del 2015 ad euro 1.060.558 del 2016, mentre si riduce il debito verso le banche'. 4.1.Pertanto, nel corso della gestione dell'imputata, che ha rivestito la carica di amministratore sin dalla costituzione dell'ente, l'esposizione debitoria verso l'RI ha patito un andamento crescente sino a raggiungere numerano esponenziale alla fine del 2016; tale situazione di indebitamento è stata razionalmente ricondotta ad una scelta consapevole dell'amministratrice, scientemente inadempiente all'obbligo giuridico di ricapitalizzazione della società (che ha sempre avuto un capitale sociale di 10.000 euro) a norma dell'art. 2482 ter cod. civ. funzionale ad evitarne lo scioglimento (art. 2484 n. 4 cod. civ.), perché strumentale ad una forma di "autofinanziamento" dell'impresa che ha consentito di attribuire alle poste attive del bilancio, e alla riduzione del passivo residuo, valori non realistici;
il contesto economico-patrimoniale fotografato dalle voci di bilancio d'esercizio è stato congruamente valutato come sintomatico di uno "stato di dissesto e di insolvenza". Ne viene, in definitiva, che la motivazione delle decisioni in rassegna ha convenientemente illustrato la sistematica e perdurante omissione dei versamenti fiscali e la sussistenza di un nesso causale tra il compimento dell'anomala, deliberata opzione gestionale, attribuibile alla ricorrente, e la condizione di dissesto della società, tradottasi gradualmente nell'insolvenza che ha determinato il fallimento. 4.2.In tale prospettiva interpretativa, perdono di consistenza i rilievi difensivi, apertamente riproduttivi dei motivi di appello, che riguardano l'entità positiva di taluni indici dell'attivo di bilancio, perché si tratta di valori influenzati dalla solo "apparente" generazione di risorse rivenienti dalla scelta di non pagare il debito erariale (in questo senso deve essere letta la valutazione tecnica del curatore del fallimento, riportata a pag. 2 dei motivi della decisione di primo grado, secondo cui "H fallimento pertanto troverà ragionevolmente il debito verso l'erario nel passivo del fallimento, mentre all'attivo registrerà un corrispondente deficit patrimoniale l'attribuibilità ad altri soggetti, originariamente coimputati della PO, delle condotte distrattive e di bancarotta documentale verificatesi successivamente, peraltro coerenti con il 7 crescente profilarsi della decozione sin dalla fine del 2016; la sussistenza di concause di aggravamento di un dissesto già in atto, delineatosi appunto al tempo di consumazione della condotta addebitata all'imputata, ed incrementatosi successivamente. D'altro canto, proprio l'affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale "al 31.12.2016 una eventuale liquidazione del patrimonio sociale avrebbe sicuramente garantito il pagamento di quasi la totalità dei debiti sociali" restituisce contezza della fondatezza dell'accusa, perché dimostra che se le ingenti perdite, che azzeravano il capitale sociale sin dalla fine del 2015, non fossero state illegittimamente "riportate a nuovo", ma avessero compulsato l'immediata convocazione dell'assemblea straordinaria per l'adozione dei provvedimenti urgenti di ricostituzione del capitale sociale, di trasformazione o di messa in liquidazione della società, il pregiudizio economico per la massa dei creditori avrebbe potuto essere significativamente contenuto. Proprio la scelta di proseguire l'attività e trasferirla a terzi, in palese violazione degli obblighi di legge, è stata correttamente individuata - con giudizio ex ante - come la fonte eziologica della lievitazione di un dissesto già in atto, che realizza uno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e, sotto il profilo del coefficiente psicologico necessario, come elemento sintomatico della concreta prevedibilità di un ingravescente tracollo. 3.3.Ictu oculi travolte da un giudizio di inammissibilità sono poi le censure che si appuntano sulla condivisibilità delle argomentazioni della relazione della curatela del fallimento, perché meramente orientate, con assertive notazioni di dissenso, a sollecitare il collegio di legittimità ad una rivalutazione dei fatti e degli elementi di prova esaminati ed apprezzati dai giudici di merito. 4.Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 17/12/2025 Il consigliere estensore