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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 23/02/2026, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2758/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MALFA ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8676/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230006141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha gestito un alloggio ad uso turistico sito in Luogo_1, Indirizzo_1. Roma Capitale ha notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230006141 relativo all'anno 2022, contestando l'omessa indicazione di 249 pernotti risultanti dai dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate tramite il portale Alloggiati Web. La ricorrente ha proposto ricorso deducendo che tutti i pernotti erano stati intermediati da Società_1, la quale aveva incassato e riversato il contributo di soggiorno, nonché indicando che nelle note delle dichiarazioni trimestrali aveva segnalato la natura intermediata dei pernotti. La ricorrente ha inoltre evidenziato che i dati utilizzati da Roma Capitale erano apodittici, poiché non erano state allegate le singole schedine Alloggiati Web indispensabili per verificare il numero effettivo dei pernotti comunicati alla Questura.
Roma Capitale, costituendosi, ha affermato che i dati utilizzati derivavano dalle comunicazioni della stessa contribuente alla Questura, e che la mancata indicazione in Gecos dei pernotti intermediati e delle esenzioni aveva impedito di considerarli in sede di verifica. L'Amministrazione ha dichiarato di riservarsi la revisione dell'atto portando in deduzione le notti intermediate da Società_1, ferma restando la sanzione minima di 50 euro per omessa comunicazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria e la causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Stabilisce infatti l'art. 4 del Regolamento sul contributo di soggiorno, che sono responsabili del pagamento “i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”; gli stessi sono “tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento”.
Poiché nel caso di specie è incontestato ed emerge documentalmente che gli affitti di cui all'avviso d'accertamento sono stati intermediati da Società_1 e che di tale intermediazione si era dato atto nelle dichiarazioni effettuate, ne deriva che la violazione ipotizzata, ove censurabile, non può essere ascritta alla ricorrente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale a rifondere le spese giudiziali, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MALFA ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8676/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230006141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha gestito un alloggio ad uso turistico sito in Luogo_1, Indirizzo_1. Roma Capitale ha notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230006141 relativo all'anno 2022, contestando l'omessa indicazione di 249 pernotti risultanti dai dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate tramite il portale Alloggiati Web. La ricorrente ha proposto ricorso deducendo che tutti i pernotti erano stati intermediati da Società_1, la quale aveva incassato e riversato il contributo di soggiorno, nonché indicando che nelle note delle dichiarazioni trimestrali aveva segnalato la natura intermediata dei pernotti. La ricorrente ha inoltre evidenziato che i dati utilizzati da Roma Capitale erano apodittici, poiché non erano state allegate le singole schedine Alloggiati Web indispensabili per verificare il numero effettivo dei pernotti comunicati alla Questura.
Roma Capitale, costituendosi, ha affermato che i dati utilizzati derivavano dalle comunicazioni della stessa contribuente alla Questura, e che la mancata indicazione in Gecos dei pernotti intermediati e delle esenzioni aveva impedito di considerarli in sede di verifica. L'Amministrazione ha dichiarato di riservarsi la revisione dell'atto portando in deduzione le notti intermediate da Società_1, ferma restando la sanzione minima di 50 euro per omessa comunicazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria e la causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Stabilisce infatti l'art. 4 del Regolamento sul contributo di soggiorno, che sono responsabili del pagamento “i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”; gli stessi sono “tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento”.
Poiché nel caso di specie è incontestato ed emerge documentalmente che gli affitti di cui all'avviso d'accertamento sono stati intermediati da Società_1 e che di tale intermediazione si era dato atto nelle dichiarazioni effettuate, ne deriva che la violazione ipotizzata, ove censurabile, non può essere ascritta alla ricorrente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale a rifondere le spese giudiziali, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.