CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2077/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16637/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002467570226673838 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2131/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002467570226673838 del 09.07.2025, notificatagli da Napoli Obiettivo Valore S.
R.L. in data 22.07.2025, per l'importo di euro 3.398,89, al netto di interessi e sanzioni per omesso versamento della TARI.
Il ricorrente rappresenta:
- di aver ricevuto sempre da Società_1 in data 24.2.2025 l'accertamento esecutivo n. 896933501, riportante l'omesso versamento della TARI anno 2021;
- di aver ottenuto l'annullamento del predetto accertamento con sentenza della CGT di
- grado di Napoli con Sentenza di accoglimento n. 11915/2025 del 09.06.2025, depositata il
01.07.2025;
- che, quindi, il qui impugnato atto è stato emesso in carenza del presupposto, connotandosi tale condotta quantomeno come colpa grave.
Sulla base di tali premesse il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002467570226673838.
Si è costituita Resistente_1 S.R.L., riconoscendo la fondatezza del ricorso e dichiara testualmente quanto segue: <
Napoli, ut supra, in virtù delle corrette doglianze prodotte dalla ricorrente in relazione alla sentenza favorevole relativa all'originario Avviso di Accertamento Esecutivo 8969/33501, emette il provvedimento di revoca dell'Atto impugnato, proponendo pertanto la cessata materia del contendere>>.
Sulla base di tale dichiarazione NOV S.R.L. chiede, pertanto, <
Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giustizia>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti è stata prodotta la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo fondante l'impugnata comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000246757022667383. Sentenza che ha accertato l'infondatezza della pretesa creditoria per errato calcolo della superficie tassabile.
Non può essere accolta la richiesta di NOV S.R.L. di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto agli atti non è stato prodotto alcun provvedimento di revoca. Né, e non vi sarebbe neppure bisogno di specificarlo, può ritenersi conforme a legge la singolare dichiarazione contenuta nella comparsa delle controdeduzioni dove si afferma di emettere il provvedimento di revoca. E' manifestamente dichiarazione priva di ogni pregio giuridico, per la elementare considerazione che di certo non possono sovrapporsi rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale, con la conseguenza che tale c.d. “provvedimento di revoca” è da considerarsi radicalmente inesistente per assenza del potere del difensore meramente processuale di emettere atti in nome e per conto della società concessionaria. E ciò sia detto anche tralasciando tutti gli ulteriori profili relativi alla circostanza che si è in presenza di funzione pubblica delegata dall'Amministrazione comunale solo ed esclusivamente alla società resistente.
Dalla inesistenza del presunto provvedimento di revoca, per così dire, processuale discende la sopravvivenza del provvedimento impugnato, che quindi deve necessariamente essere annullato con sentenza costitutiva, al fine di evitare che tale comunicazione di fermo possa in prospettiva produrre ulteriori conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche tenuto della emessa comunicazione di ferma senza in assenza di presupposto impositivo, quanto ai compensi, in € 851,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 1.379,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.192,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali, ulteriori accessori con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive, perché non documentate
P.Q.M.
annulla l'iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000246757022667383; condanna Napoli Obiettivo Valore S.R.L. al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, in 3.192,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali, ulteriori accessori con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Difensore_1. Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato tributario
AN PR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16637/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002467570226673838 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2131/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002467570226673838 del 09.07.2025, notificatagli da Napoli Obiettivo Valore S.
R.L. in data 22.07.2025, per l'importo di euro 3.398,89, al netto di interessi e sanzioni per omesso versamento della TARI.
Il ricorrente rappresenta:
- di aver ricevuto sempre da Società_1 in data 24.2.2025 l'accertamento esecutivo n. 896933501, riportante l'omesso versamento della TARI anno 2021;
- di aver ottenuto l'annullamento del predetto accertamento con sentenza della CGT di
- grado di Napoli con Sentenza di accoglimento n. 11915/2025 del 09.06.2025, depositata il
01.07.2025;
- che, quindi, il qui impugnato atto è stato emesso in carenza del presupposto, connotandosi tale condotta quantomeno come colpa grave.
Sulla base di tali premesse il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002467570226673838.
Si è costituita Resistente_1 S.R.L., riconoscendo la fondatezza del ricorso e dichiara testualmente quanto segue: <
Napoli, ut supra, in virtù delle corrette doglianze prodotte dalla ricorrente in relazione alla sentenza favorevole relativa all'originario Avviso di Accertamento Esecutivo 8969/33501, emette il provvedimento di revoca dell'Atto impugnato, proponendo pertanto la cessata materia del contendere>>.
Sulla base di tale dichiarazione NOV S.R.L. chiede, pertanto, <
Tributaria adita, proceda, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, a decretare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giustizia>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti è stata prodotta la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo fondante l'impugnata comunicazione d'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000246757022667383. Sentenza che ha accertato l'infondatezza della pretesa creditoria per errato calcolo della superficie tassabile.
Non può essere accolta la richiesta di NOV S.R.L. di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto agli atti non è stato prodotto alcun provvedimento di revoca. Né, e non vi sarebbe neppure bisogno di specificarlo, può ritenersi conforme a legge la singolare dichiarazione contenuta nella comparsa delle controdeduzioni dove si afferma di emettere il provvedimento di revoca. E' manifestamente dichiarazione priva di ogni pregio giuridico, per la elementare considerazione che di certo non possono sovrapporsi rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale, con la conseguenza che tale c.d. “provvedimento di revoca” è da considerarsi radicalmente inesistente per assenza del potere del difensore meramente processuale di emettere atti in nome e per conto della società concessionaria. E ciò sia detto anche tralasciando tutti gli ulteriori profili relativi alla circostanza che si è in presenza di funzione pubblica delegata dall'Amministrazione comunale solo ed esclusivamente alla società resistente.
Dalla inesistenza del presunto provvedimento di revoca, per così dire, processuale discende la sopravvivenza del provvedimento impugnato, che quindi deve necessariamente essere annullato con sentenza costitutiva, al fine di evitare che tale comunicazione di fermo possa in prospettiva produrre ulteriori conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche tenuto della emessa comunicazione di ferma senza in assenza di presupposto impositivo, quanto ai compensi, in € 851,00 per la fase di studio,
€ 536,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 1.379,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.192,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali, ulteriori accessori con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive, perché non documentate
P.Q.M.
annulla l'iscrizione del fermo amministrativo n. 2025000246757022667383; condanna Napoli Obiettivo Valore S.R.L. al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, in 3.192,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali, ulteriori accessori con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Difensore_1. Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato tributario
AN PR