Art. 4.
Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1. Piombo in pani e in rottami regio decreto- legge 15 ottobre 1936, n. 1902 convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669 ) Per la preparazione di pallini da caccia e di accumula- tori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953) kg. 1000 1 anno 2. Reci- pienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere riepmiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953) illimitata 6 mesi 3. Rum ( decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di vermut e di liquori (conces- sione valevole fino al 31 dicembre 1952) hl. 1 1 anno
Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1. Piombo in pani e in rottami regio decreto- legge 15 ottobre 1936, n. 1902 convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669 ) Per la preparazione di pallini da caccia e di accumula- tori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953) kg. 1000 1 anno 2. Reci- pienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni ( legge 19 maggio 1950, n. 334 ) Per essere riepmiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953) illimitata 6 mesi 3. Rum ( decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di vermut e di liquori (conces- sione valevole fino al 31 dicembre 1952) hl. 1 1 anno