Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Villarboito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliata in Torino, via dell'Arsenale, 21;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Catellani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. -OMISSIS- della Provincia di Vercelli e notificato con lettera r.a.r. del 27.06.2022 – Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione – Finanze e Bilancio – Socio Economico – Ambiente – Turismo Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, avente per oggetto “Art. 50 L.R. 19 del 2009 e smi “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversita'” Misure di ripristino – Verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS-, in Località -OMISSIS-”;
- della Determinazione n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, avente per oggetto: “Specifiche tecniche e parere vincolante per la violazione delle misure di conservazione per la Rete Natura 2000 in località -OMISSIS-, in Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/2009 (e s.m.i.).”;
- del documento di “Ripristino con compensazione di area naturale in località -OMISSIS- (-OMISSIS-)” senza data;
- del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- del processo verbale di constatazione n. -OMISSIS-dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
di tutti gli atti connessi, conseguenti, correlati, preordinati ai summenzionati provvedimenti amministrativi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/2/2023:
- del provvedimento n. -OMISSIS- della Provincia di Vercelli e notificato con lettera r.a.r. del 27.06.2022 – Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione – Finanze e Bilancio – Socio Economico – Ambiente – Turismo Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, avente per oggetto “Art. 50 L.R. 19 del 2009 e smi “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità” Misure di ripristino – Verbale di contestazione di illecito amministrativo n.-OMISSIS-, in località -OMISSIS-”;
- della Determinazione n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, avente per oggetto: “Specifiche tecniche e parere vincolante per la violazione delle misure di conservazione per la Rete Natura 2000 in località -OMISSIS-, in Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/2009 (e s.m.i.).”;
- del documento di “Ripristino con compensazione di area naturale in località -OMISSIS- (-OMISSIS-)” senza data;
- del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- del processo verbale di constatazione n. -OMISSIS-dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti, correlati, preordinati ai summenzionati provvedimenti amministrativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli, dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il deducente, titolare dell’omonima impresa agricola, ha acquistato con atto pubblico del 5.08.2021 un compendio immobiliare nel Comune di -OMISSIS-, composto da terreni agricoli della complessiva superficie catastale di mq. 143.263.
2. In data -OMISSIS-, su segnalazione del titolare di altra, limitrofa impresa agricola, gli ufficiali e gli agenti di P.G. dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese si sono recati in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- ed hanno ivi constatato, in relazione a interventi svolti su terreni di proprietà dell’esponente, estesi alla vegetazione sorta su una fascia di confine allora di proprietà del sig. -OMISSIS-, che “all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS IT 1120029) denominata -OMISSIS-, facente parte della Rete Natura 2000, sono stati effettuati imponenti lavori di livellamento e modifica dei piani di campagna delle risaie, con l'eliminazione di scarpate esistenti (vedi cartografia allegata, punto n. 19; il danneggiamento e in parte la distruzione di circa 100 m. lineari di una vecchia siepe campestre radicata sulla sponda destra della-OMISSIS-...” . Gli accertatori hanno altresì riscontrato che “in un'altra scarpata adiacente sono state eliminate, con estirpazione meccanica, circa n. 10 ceppaie appartenenti a piante di QU OB (Quercia farnia) di modeste dimensioni” , ritenendo, in conclusione “… necessarie ulteriori indagini per identificare l'autore dei lavori sopra descritti” .
3. Con successivo Processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS- i guardiaparco dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese hanno, quindi, attribuito all’odierno esponente l’illegittima eliminazione di “una siepe naturale campestre di 100 metri lineari lungo una roggia e un filare di querce (n. 10) lungo il perimetro di una scarpata” e gli hanno comminato la sanzione amministrativa di Euro 8.000,00; il verbale riporta che il trasgressore abbia in tale sede dichiarato “secondo me ho danneggiato la siepe per garantire l'esecuzione dei lavori agricoli” ; in separato verbale di assunzione di informazioni ex art. 13 L.689/1981, anch’esso redatto il -OMISSIS-, è riportato che il deducente, in relazione a quanto accertato il -OMISSIS-, abbia dichiarato “di aver piegato la vegetazione che invadeva la sua proprietà sulla proprietà da cui originava; e di aver tolto le piante sulla sponda” .
4. L’odierno esponente ha pagato in data -OMISSIS- la sopra citata sanzione pecuniaria, con la qui asserita motivazione di evitare un più complesso contenzioso, ritenendo comunque di non aver così riconosciuto la fondatezza delle contestazioni mossegli dall’Amministrazione.
5. Con provvedimento della Provincia di Vercelli n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- al ricorrente unitamente alla Determinazione n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese e alla relazione sul "Ripristino con compensazione di area naturale in località -OMISSIS-”, è stato ordinato al deducente, con riferimento a quanto già oggetto di accertamento e contestazione, il “ripristino ambientale a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche approvate dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- (PEC n.-OMISSIS-) allegato (all.A) quale parte integrante al presente atto” .
6. Con lettera pec del -OMISSIS- e successiva e-mail di sollecito del-OMISSIS- l’odierno ricorrente ha chiesto all’Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese di accedere a tutti gli atti del procedimento di cui trattasi, senza ricevere alcun riscontro.
7. Con ricorso corredato di istanza istruttoria e notificato alle Amministrazioni intimate e al ritenuto proprietario del fondo confinante quale potenziale controinteressato, il deducente è quindi insorto avverso l’ordine ripristinatorio e i connessi atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi in diritto, come di seguito rubricati:
I. Violazione dell’art. 97, Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. - (con riferimento alle ceppaie delle piante di quercia farnia);
II. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009; violazione e falsa applicazione della dgr 54-7409/2014 e dell’allegato recante “misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte”; degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. sviamento di potere. - (con riferimento alla presunta siepe);
III. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009; violazione e falsa applicazione della dgr 54- 7409/2014 e dell’allegato recante “misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte”; degli artt. 1 e 3, l 241/1990.- eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. - (sui presunti “livellamento e modifica dei piani di campagna delle risaie, con eliminazione di scarpate esistenti”);
IV. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009; violazione e falsa applicazione della dgr 54- 7409/2014 e dell’allegato recante “misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte”; degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere (sulla tubazione e sul fontanile);
V. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione della l. 394/1991 e segnatamente degli artt. 2, 23 e 32- degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere (sulla istituzione delle aree protette e sui confini delle aree protette);
VI. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione della l. 394/1991 e segnatamente degli artt. 2, 23 e 32, sotto altro profilo- degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere (sul ripristino);
VII. Violazione dell’art. 97, cost.; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione della l. 394/1991 e segnatamente dell’art. 7 - degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere (ancora sulla ratio delle aree protette).
8. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia del Demanio per il Piemonte e la Valle d’Aosta, la Provincia di Vercelli, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese nonché il soggetto individuato dal deducente come potenziale controinteressato; quest’ultimo ha contestato tale attribuita qualità, rappresentando di aver ceduto il proprio fondo, confinante con quelli attinti dai provvedimenti qui impugnati e a sua volta interessato dal danneggiamento della siepe posta sulla fascia, con atto pubblico perfezionato il 26.9.2022, prima della notifica del ricorso.
9. Con motivi aggiunti depositati il 10.2.2023 il deducente ha preso posizione in merito alle vicende circolatorie del fondo confinante e alle relative conseguenze processuali, ivi prudenzialmente trascrivendo tutte le originarie censure e rimettendo copia dell’atto al nuovo proprietario controinteressato; la parte ha quindi ribadito l’istanza istruttoria e formulato, altresì, un ulteriore motivo in diritto, incentrato sull’assenza di responsabilità nel danneggiamento del fondo finitimo come di seguito rubricato:
VIII. Violazione dell’art. 97, Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 50, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 41, 43, 44 e 45, Lr Piemonte 19/2009; degli artt. 1 e 3, l 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: per carenza e contraddittorietà della motivazione; per difetto, erroneità e insufficienza dell’istruttoria; per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
10. Con ordinanza n. 16/2023 il Presidente dell’adita seconda Sezione, in accoglimento dell’istanza istruttoria contenuta nel ricorso, ingiungeva “ all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese di depositare in giudizio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, i documenti e gli atti relativi al procedimento di cui ai verbali del -OMISSIS- e del -OMISSIS-” ; l’Amministrazione vi dava pronta ottemperanza.
11. L’Ente di Gestione, con memoria depositata in giudizio il 22.9.2025, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi da I a IV, incentrati sul disconoscimento delle condotte ascritte al ricorrente nel “Processo verbale di contestazione di illecito amministrativo” redatto dai guardiaparco dell’Ente di Gestione in data -OMISSIS-: secondo l’Amministrazione, essendo intervenuto il pagamento dell’ivi indicata sanzione in misura ridotta da parte del trasgressore, quest’ultimo avrebbe pienamente e irrevocabilmente riconosciuto la propria responsabilità; secondo l’Ente, in ogni caso, le doglianze sarebbero infondate, per effetto delle dichiarazioni confessorie rese sul punto ai pubblici ufficiali. L’Amministrazione, inoltre, ritiene infondate le censure contenute nei motivi V e VII, in quanto la disciplina tutoria delle “zone di protezione speciale, facenti parte della Rete Natura 2000” di cui all’art. 2 co. 2 lett. b) della L.R. n. 19/2009 differirebbe da quella di cui alla precedente lettera a) e non prevedrebbe obblighi di tabellazione. Infine, anche il VI motivo sarebbe infondato, non potendo ravvisarsi alcun difetto di proporzionalità nelle misure imposte al deducente. L’Ente ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
12. All’udienza pubblica del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio prende atto delle contestazioni sollevate dal sig.-OMISSIS- nella memoria depositata il 28.11.2025 e ne dispone l’estromissione dal giudizio. Il sig. -OMISSIS-, infatti, ha ivi rappresentato di essere stato proprietario del fondo confinante con quello di proprietà deducente sino al 26.9.2022, quando lo ha ceduto al soggetto che ne era conduttore e promissario acquirente; il prodotto art. 2, ultimo paragrafo, del relativo atto pubblico di compravendita, inoltre, stabiliva che, sebbene il fondo in questione avesse precedentemente subito asseriti danni in conseguenza degli interventi di cui è causa, il relativo prezzo di vendita rimanesse invariato, poiché tutte le relative azioni a tutela dovevano ritenersi spettanti al conduttore del fondo. Il Collegio prende parimenti atto che tale clausola non era conoscibile dal ricorrente al momento della notificazione del ricorso (consegnato all’Unep lo stesso 26.9.2022) e che lo stesso attore, letta la memoria del sig. -OMISSIS-, il 26.1.2023 ha notificato al nuovo proprietario i motivi aggiunti di ricorso, contenenti la trascrizione dell’atto introduttivo, a beneficio dell’integrità del contraddittorio processuale.
2. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità delle prime quattro censure, in ragione della loro infondatezza nel merito.
2.1 Le prime due censure, in particolare, mirano a smentire che il ricorrente abbia commesso le condotte a lui ascritte con il Processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS-, redatto dai guardiaparco dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, consistenti nella rimozione di “una siepe naturale campestre di 100 metri lineari lungo una roggia e un filare di querce (n. 10) lungo il perimetro di una scarpata” .
2.1.1. Orbene, l’infondatezza delle suddette, prime due doglianze è chiaramente desumibile dal tenore confessorio delle dichiarazioni rese dall’interessato ai pubblici ufficiali intervenuti e dagli stessi riportate nei verbali dagli stessi formati: nel citato verbale di contestazione n. -OMISSIS- è riportato che il deducente abbia dichiarato “secondo me ho danneggiato la siepe per garantire l'esecuzione dei lavori agricoli” , mentre nel coevo e separato verbale di assunzione di informazioni ex art. 13 della L. n. 689/1981 si dà atto che il medesimo abbia riconosciuto “di aver piegato la vegetazione che invadeva la sua proprietà sulla proprietà da cui originava; e di aver tolto le piante sulla sponda” . Poiché, ai sensi dell’art. 2700 C.C., un “atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” , deve ritenersi acclarata la provenienza delle riportate dichiarazioni confessorie dalla parte che qui le contesta.
2.1.2. L’intero compendio istruttorio agli atti, inoltre, depone per la piena fondatezza delle contestazioni amministrative, cosicché non può dubitarsi che le attribuite trasformazioni del territorio siano state compiute, né che le stesse siano ascrivibili al ricorrente. Invero, l’assetto originario e quello finale dei fondi risultano rappresentati già nell’ambito dell’accertamento compiuto dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese il -OMISSIS-, il quale, a sua volta, richiama, quale elemento di iniziativa, la circostanziata segnalazione del -OMISSIS-a firma di altro imprenditore agricolo della zona. Lo stesso segnalante, che già aveva indicato nel febbraio 2022 l’epoca di esecuzione dei lavori in contestazione, ha integrato quanto rappresentato nell’esposto con produzioni fotografiche protocollate dall’Ente il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, le quali ben rappresentano l’entità degli abusi, la presenza degli alberi poi abbattuti e la collocazione della fascia arbustiva sulla sponda della roggia successivamente rimossa, giungendo ad immortalare i mezzi movimento terra all’opera nella stesura di una spessa coltre di terreno di riporto (docc. 12,13, 14, 16, 17, 18 e 19 Ente). Anche l’ARPA Piemonte, a seguito di sopralluogo del-OMISSIS-, nel dare atto dell’impatto sull’habitat dei lavori di cui è causa, ha fatto propria la ricostruzione che li colloca temporalmente nel mese di febbraio 2022, ovvero successivamente all’acquisto dei fondi da parte dell’esponente (doc. 15 Ente). Analoghe risultanze emergono dall’esito del sopralluogo congiunto da parte del personale appartenente al Gruppo Carabinieri Forestali di Biella e Vercelli, al Comune di -OMISSIS- e alla Regione Piemonte riassunto nella nota del -OMISSIS-, qui prodotta sub doc. 11 dall’Ente resistente: i lavori in questione, infatti, vengono ivi definiti recenti, così corroborando la tesi che li colloca a febbraio 2022.
2.2. La terza e la quarta censura respingono le contestazioni dell'Ente di Gestione appuntate, per un verso, sul livellamento e sulla modifica dei piani di campagna delle risaie, con eliminazione di scarpate esistenti e, per altro verso, sulla collocazione di una tubazione di scarico che recapita le acque di scolo della risaia nella-OMISSIS- e sull’interramento di un piccolo fontanile che scaricava in un solco sul lato Nord nella camera di risaia più bassa.
2.2.1. Anche le suddette doglianze sono infondate poiché, anche ritenendo non univocamente confessorie sul punto le viste dichiarazioni del trasgressore, le fotografie e gli atti istruttori già elencati al superiore punto 2.1.2. consentono di ritenere provato che il sig. -OMISSIS- sia responsabile di imponenti movimentazioni di terreno, nonché della posa di una nuova tubazione di scarico, collocata ad una quota compatibile con il nuovo, sopraelevato piano di campagna della risaia. Anche la distruzione del piccolo fontanile, sebbene non chiaramente ritratto nelle foto ante operam , può ritenersi plausibile, in ragione della vista, marcata alterazione del piano di campagna della risaia e della sepoltura di quanto ivi presente, nonché dell’assenza di una plausibile, alternativa rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del proprietario. In ogni caso, il suddetto fontanile è ritenuto non recuperabile dall’Amministrazione, cosicché la relativa distruzione ha comportato la mera adozione di misure compensative a carico del deducente.
2.3. In conclusione, al cospetto di univoche dichiarazioni confessorie del trasgressore (censure I e II) e di un coerente e solido quadro probatorio (censure I, II, III e IV), l’Amministrazione ha correttamente qualificato le violazioni in ragione della natura tutelata dei fondi coinvolti, escludendo che le stesse potessero essere ricondotte alle ordinarie pratiche manutentive e colturali ammesse dall’art. 3 lett. f) della DGR piemontese n. 54-7409/2014, ha individuato, all’esito di idonea istruttoria, il trasgressore nella persona del ricorrente e lo ha legittimamente gravato dei conseguenti oneri ripristinatori.
3. Le censure contenute nei motivi V e VII si incentrano, invece, sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’asserito, mancato completamento dell’iter previsto dalla legge per l’istituzione delle aree protette e delle aree contigue, la cui esistenza, secondo il deducente, sarebbe l’ineludibile presupposto logico-giuridico per l’invocazione e l’applicazione delle disposizioni - fra cui l’art. 50, della L.R. n. 19/2009 - richiamate dalle Autorità. Mancherebbe, in particolare, l’installazione di idonea cartellonistica, in tesi richiesta dagli artt. 9 e ss della L.R. n. 19/2009, mentre gli imposti interventi di ripristino sarebbero incoerenti rispetto alle finalità di tutela ambientale espresse all’art. 7 della norma regionale testé richiamata.
3.1. Le doglianze sono entrambe infondate, poiché, per un verso, il provvedimento che approva le proposte misure ripristinatorie e ne dispone l’attuazione ai sensi dell’art. 50 della L.R. piemontese n. 19/2009 chiaramente dà atto che i fondi interessati ricadono all’interno della ZPS IT1120029 “-OMISSIS-”, nonché nell’area contigua del Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi. Orbene, poiché le Zone di Protezione Speciale - ZPS fanno parte della rete Natura 2000 ai sensi dell’art. 39 della citata L.R. piemontese n. 19/2009, la relativa delimitazione segue le procedure ivi stabilite, che non prevedono la posa di apposita tabellazione (tale segnaletica, da collocarsi comunque in modo visibile nei punti di accesso e non presso ciascun fondo, è invece prevista dal precedente art. 9 co. 3 per le diverse “aree protette regionali” di cui all’art. 2, co. 2 lett. a), ma neppure tale norma prevede che la relativa mancanza condizioni la costituzione delle relative aree tutelate).
3.2. Alla luce delle norme testé richiamate, pertanto, la posa della contestata cartellonistica non può ritenersi obbligatoria né, anche diversamente opinando, la relativa omissione può condizionare l’istituzione della Zona di Protezione Speciale o dell’area contigua del Parco naturale cui appartengono i terreni oggetto di causa.
3.3. Non può poi ritenersi fondata neppure la denunciata frizione tra le prescrizioni ripristinatorie dettate dall’Amministrazione e le finalità di tutela ambientale enunciate all’art. 7 della L.R. piemontese n. 19/2009: in primo luogo, la norma stabilisce che “i soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale” ivi elencate, fissando specifici obiettivi di salvaguardia per le aree tutelate; in secondo luogo, il provvedimento ripristinatorio e gli atti nello stesso richiamati tengono conto delle illegittime trasformazioni dei suoli emerse dall’istruttoria, individuando in modo analitico i corrispondenti obiettivi di ripristino e determinando sulla base di questi il pertinente progetto, il quale prevede sia interventi atti a ricostituire lo stato ante operam sia misure compensative in relazione alle compromissioni ambientali non rimediabili, salvaguardando comunque l’utilizzabilità agricola dei suoli (si vedano, in particolare le “specifiche tecniche” di cui al doc. 8 dell’Ente di Gestione).
4. Parimenti priva di fondamento si palesa la sesta e logicamente subordinata censura, incentrata sull’asserita impercettibilità degli interventi in tesi erroneamente ascritti al deducente, che, secondo la parte, avrebbe dovuto indurre la Provincia di Vercelli ad assentire, in luogo del ripristino, il mantenimento delle opere realizzate, anche alla luce della pretesa impossibilità di determinare l’entità della modificazione dei luoghi.
4.1. Alla luce delle sopra espresse considerazioni e degli atti istruttori sin qui citati, l’immutazione dei luoghi, correttamente ascritta al ricorrente, non può essere ritenuta impercettibile né neutra sul piano ambientale, cosicché le imposte misure ripristinatorie, adeguatamente motivate nel provvedimento gravato e negli atti connessi, non si palesano né erronee né sproporzionate.
5. Le considerazioni già spese in merito all’infondatezza delle prime due censure sono predicabili anche rispetto alle censure contenute nei motivi aggiunti di ricorso, nuovamente tese a negare il danneggiamento della siepe posta sulla sponda della roggia di proprietà del controinteressato. Militano, infatti, a sfavore del relativo accoglimento le chiare dichiarazioni confessorie rese dalla parte ai pubblici ufficiali e da queste verbalizzate (nel verbale di assunzione di informazioni ex art. 13 della L. n. 689/1981 si dà atto che il medesimo abbia riconosciuto “di aver piegato la vegetazione che invadeva la sua proprietà sulla proprietà da cui originava; e di aver tolto le piante sulla sponda” ), nonché il compendio istruttorio e fotografico agli atti.
6. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti proposti devono essere rigettati.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della parte ricorrente e in favore delle sole Amministrazioni intimate, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato, così dispone:
- estromette dal giudizio il sig. -OMISSIS-;
- respinge il ricorso e i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Vercelli e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna, oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU CI, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | LU CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.