CASS
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2025, n. 18736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18736 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato Valerio Orlandi, quale sostituto processuale dell'avvocato Goffredo Grasso, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di DA FO impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella appellata, resa dal Tribunale di Napoli Nord, che ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 187, commi 1 e 2 -quater del codice della strada. In particolare, riscontrata l'intervenuta estinzione per prescrizione di tale ultimo reato, è stata data conferma al giudizio di responsabilità per la resistenza, riducendo in coerenza il trattamento sanzionatorio irrogato con la espurizione dell'aumento per la continuazione fegato alla contravvenzione, in origine disposto dal Tribunale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18736 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 19/03/2025 2. Tre i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 23 bis legge 176 del 2020, per avere la Corte del merito deciso l'appello pur in mancanza della notifica alla difesa delle conclusioni scritte trasmesse dalla Procura Generale, vizio puntualmente fatto valere dalla difesa con le proprie conclusioni. 2.2. Con :il secondo motivo si contesta il giudizio di responsabilità riferito alla resistenza per l'assenza di validi momenti probatori utili a dare conto della violenza oppositiva posta in essere dall'imputato nel non fermarsi all'alt intimatogli dagli operanti, perché la fuga messa in atto, spontaneamente arrestata dal ricorrente dopo circa un chilometro, non poteva ritenersi connotata da alcuna pericolosità. 2.3. Con il terzo motivo di lamenta difetto integrale di motivazione avuto riguardo alla recidiva, confermata in appello malgrado la risalenza nel tempo dei precedenti apprezzati a tal fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'accertata fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento della decisione gravata e alla trasmissione degli atti alla Corte del merito perché proceda nuovamente al giudizio di appello. 2. Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, potendosi poi discutere se tale vizio debba essere fatto valere, a pena di inammissibilità per tardività del rilievo, dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni in applicazione della regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Rv. 286087) o se lo stesso possa essere dedotto con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, nel corso del processo di appello, conclusioni scritte senza nulla eccepire (così,"tra le più recenti, Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Rv. 286498; Sez. 2, n. 47308 dell'11/10/2023, Rv. 285349). 3. Nel caso, tale incertezza interpretativa non rileva atteso che, ferma l'omissione comunicativa sopra rassegnata, la difesa ebbe a rilevare il vizio in questione con le proprie conclusioni, così da cristallizzare la ragione di invalidità, non ovviata dalla Corte del merito. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
••• 2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 19/03/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato Valerio Orlandi, quale sostituto processuale dell'avvocato Goffredo Grasso, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.La difesa di DA FO impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella appellata, resa dal Tribunale di Napoli Nord, che ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 187, commi 1 e 2 -quater del codice della strada. In particolare, riscontrata l'intervenuta estinzione per prescrizione di tale ultimo reato, è stata data conferma al giudizio di responsabilità per la resistenza, riducendo in coerenza il trattamento sanzionatorio irrogato con la espurizione dell'aumento per la continuazione fegato alla contravvenzione, in origine disposto dal Tribunale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18736 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 19/03/2025 2. Tre i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art. 23 bis legge 176 del 2020, per avere la Corte del merito deciso l'appello pur in mancanza della notifica alla difesa delle conclusioni scritte trasmesse dalla Procura Generale, vizio puntualmente fatto valere dalla difesa con le proprie conclusioni. 2.2. Con :il secondo motivo si contesta il giudizio di responsabilità riferito alla resistenza per l'assenza di validi momenti probatori utili a dare conto della violenza oppositiva posta in essere dall'imputato nel non fermarsi all'alt intimatogli dagli operanti, perché la fuga messa in atto, spontaneamente arrestata dal ricorrente dopo circa un chilometro, non poteva ritenersi connotata da alcuna pericolosità. 2.3. Con il terzo motivo di lamenta difetto integrale di motivazione avuto riguardo alla recidiva, confermata in appello malgrado la risalenza nel tempo dei precedenti apprezzati a tal fine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'accertata fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento della decisione gravata e alla trasmissione degli atti alla Corte del merito perché proceda nuovamente al giudizio di appello. 2. Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, potendosi poi discutere se tale vizio debba essere fatto valere, a pena di inammissibilità per tardività del rilievo, dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni in applicazione della regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Rv. 286087) o se lo stesso possa essere dedotto con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, nel corso del processo di appello, conclusioni scritte senza nulla eccepire (così,"tra le più recenti, Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Rv. 286498; Sez. 2, n. 47308 dell'11/10/2023, Rv. 285349). 3. Nel caso, tale incertezza interpretativa non rileva atteso che, ferma l'omissione comunicativa sopra rassegnata, la difesa ebbe a rilevare il vizio in questione con le proprie conclusioni, così da cristallizzare la ragione di invalidità, non ovviata dalla Corte del merito. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
••• 2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 19/03/2025.