Accoglimento
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03104/2026REG.PROV.COLL.
N. 06881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6881 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04689/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. AN OR VI e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Antonio Trimboli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello notificato in data 5 novembre 2025, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento col quale era stato escluso dal concorso per l’assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato in conseguenza del giudizio di non idoneità per carenza dei requisiti psicofisici espresso nei suoi confronti dalla Commissione medica, in data 9 aprile 2024.
Nello specifico, il giudizio di inidoneità era dovuto a “ -OMISSIS- ”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 tabella A del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Con decreto presidenziale n. 2420 pubblicato in data 8 giugno 2024, il giudice di primo grado, in ragione del periculum in mora , ha ammesso il ricorrente con riserva a partecipare al 227° corso di formazione” per Allievi agenti, fissando la camera di consiglio al 2 luglio 2024.
Con ordinanza n. 13526, pubblicata in data 4 luglio 2024, il primo giudice, oltre a confermare la misura cautelare, ha disposto la “ verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno del -OMISSIS- ”, fissando la prosecuzione della causa al 5 novembre 2024.
La verificazione, eseguita dalla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare in data 17 luglio 2024, ha accertato che le misure dei valori di -OMISSIS- avevano i seguenti risultati: -OMISSIS- come valore medio della -OMISSIS- e-OMISSIS- nella -OMISSIS-.
In conseguenza, dell’esito della verificazione il ricorrente otteneva l’idoneità concorsuale e veniva ammesso allo svolgimento del corso di formazione.
Con sentenza n. 4689 del 5 marzo 2025, il T.a.r. ha accolto il ricorso sull’assunto che “ dalle risultanze della verificazione - rispetto alla quale il Collegio non ha motivo di dissentire – non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato ”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha rilevato che “ in sede di verificazione è stato accertato che - così come dedotto nel ricorso - la commissione ha errato nella misurazione della -OMISSIS- del ricorrente, avendo, invece, concluso valore medio -OMISSIS-: 36,8, valore medio -OMISSIS- 26,16 riportando valori compatibili con il prosieguo dell’iter concorsuale ”, facendone derivare che “ atteso che il ricorrente è in possesso del profilo adeguato, i provvedimenti impugnati sulla sua inidoneità psico-fisica vanno annullati, disponendo che l’Amministrazione provveda alla rimozione della riserva e alla stabilizzazione delle ulteriori prove cui il ricorrente sia stato eventualmente sottoposto ”.
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo un unico articolato motivo di censura così rubricato “ Violazione dei principi della par condicio competitorum e del tempus regit actum, poiché la verificazione disposta in sede giurisdizionale non ha appurato se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale avesse adottato o meno una metodologia di analisi corretta in sede di accertamento dei requisiti, bensì ha effettuato a distanza di tempo ed a condizioni mutate una nuova valutazione dell'idoneità del candidato ”.
La parte appellata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello in esame muove dai principi giurisprudenziali secondo cui, al fine di assicurare la par condicio dei candidati, l’accertamento del possesso dei requisiti fisici deve avvenire solo in ambito concorsuale, senza che si possa attribuire rilevanza ad altre valutazioni medico legali che siano state rese al di fuori di tal ambito.
Il Ministero appellante deduce che nel giudizio di primo grado non sono state allegate circostanze dirette a far ritenere che le operazioni tecniche seguite dalla Commissione medica fossero non corretti o insufficienti.
Né risulterebbe dal verbale ovvero dalla scheda valutativa che la prova si fosse svolta in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Il Ministero evidenzia, altresì, che la verificazione si è svolta oltre tre mesi dopo, rispetto all’accertamento concorsuale e, in tale intervallo di tempo, il candidato avrebbe potuto sottoporsi ad un allenamento specifico, per incrementare la propria -OMISSIS-.
La sentenza di primo grado presenterebbe, dunque, un deficit motivazionale per non aver tenuto conto della modificabilità del parametro oggetto della valutazione, senza che risultassero evidenziati elementi in grado di attribuire alla valutazione espressa in sede concorsuale profili di erroneità ovvero inattendibilità.
L’appello è meritevole di accoglimento.
La valutazione medico-legale, nel procedimento in esame, viene presa in considerazione dalla norma attributiva della funzione amministrativa di verifica e accertamento nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’.
La fonte secondaria ha compiutamente identificato i parametri fisici correlati, per quanto qui interessa, alla -OMISSIS- e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile che i candidati devono possedere. Difatti, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 e dell’allegato A del D.P.R. cit., i candidati di sesso maschile devono possedere una -OMISSIS- dell’--OMISSIS- o uguale a 40 kg e (ai sensi del comma 2 dell’art. 3 cit.), ed è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento. Pertanto, il candidato è idoneo ove riporti, in almeno uno dei due arti, una forza uguale o superiore a 36 kg.
Con la “Direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 in data 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l‘ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”, l’amministrazione ha specificato le modalità tecniche con cui deve essere eseguito, in sede concorsuale, detto accertamento.
L’amministrazione, con i suoi uffici, è chiamata soltanto a verificare la sussistenza del presupposto sanitario previsto dal legislatore. Si è, quindi, in presenza di un accertamento tecnico, ove l’esame si riduce all’acclaramento di dati certi e non suscettibili di valutazione opinabile (a differenza di quanto avviene nei settori connotati da cd. discrezionalità tecnica).
La tutela giurisdizionale è sempre «piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 del c.p.a.) e l’interessato, «oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedimentali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall’Autorità (in osservanza dei “principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione”: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria» (Cons. St., ad plen., 7 novembre 2025, n. 16, con riguardo, mutatis mutandis , a un caso avente ad oggetto lo scrutinio di legittimità di un atto di regolazione tariffaria).
Tali statuizioni sulla pienezza della tutela giurisdizionale valgono a maggior ragione nel contesto delle valutazioni mediche svolte da organi amministrativi in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9241, in relazione ad un caso analogo al presente).
In definitiva, se il ricorrente assolve all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori, ponendo l’interessato in posizione di parità con il suo avversario, lo Stato, in conformità con il principio della parità delle armi (in argomento, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, causa Placì c. Italia , ricorso n. 48754/11).
La tesi della irripetibilità degli accertamenti sull’idoneità psico-fisica dei candidati priverebbe molto spesso l’interessato di qualunque possibilità di dimostrare l’errore in cui in ipotesi sia incorsa la commissione di concorso.
Posto che i requisiti psico-fisici devono essere posseduti dai candidati al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale concorsuale, l’interessato deve allegare elementi di prova che consentano di far risalire l’inattendibilità del giudizio alla fase di partecipazione al concorso.
Nel caso di specie, il privato non ha assolto a tale onere probatorio.
Unitamente al ricorso di primo grado, la difesa del sig. -OMISSIS-ha depositato:
- una “perizia di parte” a firma del dott. -OMISSIS- del 5 giugno 2024;
- un certificato medico rilasciato dal dott. -OMISSIS- il 28 maggio 2024;
- una dichiarazione rilasciata dalla rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica il 3 giugno 2024.
Tali documenti, né singolarmente né complessivamente considerati, sono idonei a provare l’inattendibilità dell’accertamento eseguito dall’amministrazione in sede concorsuale il 9 aprile 2024.
La perizia di parte, redatta da medico specialistica in medicina legale di fiducia del ricorrente, dopo una generale esposizione sulla natura dell’hand grip test, contesta solo genericamente le risultanze dell’esame svolto in sede concorsuale, deducendo che nel relativo verbale non si riporta “la marca del dinamometro utilizzato; risulta che è stata effettuata la familiarizzazione con lo strumento ma non se ne specifica la tipologia; non è indicata la postura assunta dal soggetto nella esecuzione del test; non si riporta l’intervallo di esecuzione dei tre tentativi effettuati”. Invero, lo stesso ricorrente non deduce che la mancata verbalizzazione di tali circostanze costituisca di per sé una violazione di legge e, difatti, la disciplina rilevante non prevede che debba darsi conto nel verbale di tali specifici elementi. Né può ritenersi che la mancata indicazione di tali circostanze rappresenti di per sé un indice del fatto che la commissione medica non si sia attenuta alla procedura così come disciplina nella Direttiva tecnica cit.
La perizia di parte, altresì, richiama la certificazione del dott. -OMISSIS-, ritenuta una “valutazione che, ancorché non strumentale, è a nostro parere, del tutto qualificata in quanto basata su dati clinico-obiettivi, pertanto da considerarsi in termini di attendibilità diagnostica quanto meno pari ad un test dinamometrico come l’Handrip test”.
Anche il dott. -OMISSIS-, medico cui il ricorrente di primo grado si è rivolto, non ha sottoposto il sig. -OMISSIS-all’hand grip test né ad alcun altro alcun esame strumentale, limitandosi ad attestare genericamente che “alla valutazione ortopedica dell’articolarità della forza e della sensibilità non presenta alcuna limitazione … la forza degli arti superiori inclusa la forza di presa delle mani è anche superiore alla norma”.
Infine, inconferente è la dichiarazione della rappresentante legale di un’associazione sportiva dilettantistica, priva di competenze specialistiche.
Tali documenti, rilasciati da soggetti privati cui il ricorrente di primo grado si è liberamente rivolto e non da strutture sanitarie pubbliche, non sono idonei a dimostrare l’inattendibilità dell’accertamento tecnico eseguito in sede concorsuale.
Peraltro, anche la verificazione condotta in primo grado, svoltasi il 17 luglio 2024, ad ampia distanza di tempo dalla prova concorsuale, ha accertato dei valori di -OMISSIS- di poco superiori a quelli riscontrati in sede concorsuale, con il raggiungimento del valore minimo necessario per ottenere l’idoneità solamente per uno dei due arti (-OMISSIS- come valore medio della -OMISSIS- e-OMISSIS- nella -OMISSIS-). Pertanto, anche gli esiti della verificazione non dimostrano l’inattendibilità dell’operato della commissione medica che ha visitato l’odierno appellato in sede concorsuale.
Di conseguenza, è fondato l’appello della difesa erariale laddove lamenta che il sig. -OMISSIS-non ha assolto all’onere probatorio di dimostrare l’inattendibilità dell’accertamento tecnico svolto dall’amministrazione e, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati del privato.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Data la peculiarità della controversia e la non costituzione della parte appellata, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
AN Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
AN OR VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR VI | SE De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.