Art. 3.
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.